MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
AVVISO PUBBLICO
Assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino-Alto Adige. Progetto Pilota nella Provincia autonoma di Bolzano.Estensione alla Provincia di Bolzano del progetto pilota per l’assegnazione, in via temporanea, dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
(pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013)
(Omissis).
Comunica che saranno attribuiti agli operatori di rete, costitutiin societa’ consortili secondo i criteri di cui all’art. 12, commi 3e 4, e 13 del Regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONSdell’Agcom, i diritti d’uso. I diritti sono assegnati in viatemporanea, tenendo conto della necessita’ di assicurare l’usoefficiente delle risorse e la compatibilita’ tra reti locali cheoperano in differenti bacini.
I blocchi di frequenze nella banda III VHF, come identificatinegli atti finali della Conferenza di pianificazione UIT di Ginevra’06 (GE06). utilizzabili nei bacini di utenza per le diffusionilocali corrispondenti al territorio delle province autonome di Trento e Bolzano sono: per la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e le reti nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C; per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C e10D.
I requisiti di assegnazione sono i seguenti:
a) le societa’ consortili che ottengono i diritti di uso delleradiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamentepartecipate, con quote paritetiche, da concessionari per laradiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all’art. 3, comma12, del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell’Agcom,che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attivita’ di fornitore diprogrammi radiofonici in tecnica digitale.
Alle societa’ consortil idevono partecipare almeno il 40 per cento delle emittenti.
In ogni caso, e’ garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione deiprogrammi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa,che non partecipano al capitale delle societa’ consortiliassegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacita’necessaria ad irradiare i propri programmi, con parita’ ditrattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale.
Ciascuna emittente puo’ partecipare al capitale sociale di una sola societa’ consortile;
b) le societa’ consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente,con quote paritetiche e nel rispetto del principio di nondiscriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, di cui all’art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell’Agcom, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attivita’ di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale.
Alle societa’ consortili devono partecipare almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza.
In ogni caso, e’ garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle societa’ consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacita’ necessaria ad irradiare i propri programmi, con parita’di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitalesociale, compatibilmente con la disponibilita’ di capacita’trasmissiva.
Per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente puo’ partecipare al capitale sociale di una sola societa’ consortile.
Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero deisoggetti autorizzati all’attivita’ di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale, ai sensi dell’art. 3, comma 14, del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell’Agcom, sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento puo’ essere ridotta. ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra societa’consortili locali, ferma restando l’unitarieta’ del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.
La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), come previsto dall’art. 13 del regolamento allegato alla delibera n.664/09CONS dell’Agcom, avra’ riservato un blocco di diffusione con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico previsti dal Testo unico e dal contratto di servizio.
Le societa’ consortili dovranno formulare, nell’istanza volta ad ottenere i diritti d’uso, la propria manifestazione di interesse con riferimento a tutte le frequenze previste per il rispettivo comparto (locale o nazionale) dalla delibera n. 383/13/CONS dell’Agcom, indicando il relativo ordine di priorita’, allegando la documentazione attestante i requisiti richiesti dal regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell’Agcom.
La manifestazione di interesse non e’ in alcun modo vincolante per l’amministrazione, che procedera’ all’assegnazione dei blocchi di frequenze tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d’uso vanno consegnate presso il Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento delle comunicazioni, viale America, 201 – DGSCER -Divisione IV, a mano presso la stanza n. A504 situata al 5° piano dalle ore 10 alle 12, tramite raccomandata a/r o al seguenteindirizzo di Pec: com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it entro iltermine di 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delpresente avviso.
Gli operatori di rete destinatari dei diritti d’uso sono tenuti a rispettare quanto previsto dall’art. 14 della delibera n. 664/09CONS dell’Agcom.
I soggetti che risultano assegnatari dei diritti di uso delle frequenze per l’estensione del progetto pilota ai sensi del presente provvedimento, trascorsi centottanta giorni dal conseguimento del titolo presentano, entro il giorno 15 del mese successivo, al Ministero dello sviluppo economico ed all’Autorita’, una relazione sugli esiti dell’attivita’ svolta, gli obiettivi raggiunti e le criticita’ rilevate.
