Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postale
AVVISO PUBBLICO
(Il Comunicato relativo a tale avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 187 dell’11 agosto 2017)
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLE BANDE PIANIFICATE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, di seguito il Codice ed in particolare gli articoli 25, 27, 34 e 35;
VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il nuovo “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTA la nota prot. n. 58958 del 27 ottobre 2015 del Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione II riguardante la procedura di coordinamento e notifica delle frequenze (change of notice);
VISTA la nota prot. n. 59224 del 28 ottobre 2015 del MISE – Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione II riguardante la richiesta di avvio di una procedura di consultazione pubblica per l’assegnazione di frequenze di 10 canali per il servizio di radiodiffusione via satellite a copertura nazionale;
CONSIDERATO che il Ministero, nella citata nota, ha comunicato che si renderanno disponibili 10 canali, a copertura nazionale, in bande pianificate (Appendici 30 e 30A del Radio Regolamento dell’ITU) per il servizio di Radiodiffusione via satellite, per i quali dovrà essere rilasciato il necessario diritto d’uso e che per i citati canali sono terminate positivamente le procedure di coordinamento e notifica delle frequenze all’ITU, che saranno disponibili su un satellite Eutelsat nella posizione orbitale a 9° Est, sul quale sarà anche imbarcata, a seguito di un accordo tra Eutelsat e ASI (Agenzia Spaziale Italiana) una struttura rice-trasmittente “Opportunity Payload” gestita da ASI;
VISTA la Delibera n. 380/16/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, “Regolamento recante le procedure e le regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite”
VISTA la comunicazione del 3 luglio 2017 della Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico – Divisione II – Attività Internazionale e Pianificazione delle Frequenze relativa alla positiva conclusione della procedura di notifica all’ITU delle frequenze oggetto del presente provvedimento;
VISTA la nota del 13 luglio 2017 inviata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la quale si comunica la modifica delle frequenze corrispondenti al canale 39 a seguito della conclusione della procedura di coordinamento all’ITU;
VISTA la nota del 18 luglio 2017 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha riscontrato positivamente la suddetta;
RITENUTO possibile, pertanto, procedere all’avvio della procedura di gara per l’assegnazione delle frequenze di cui trattasi;
DETERMINA
ART. 1
(SOGGETTO CHE INDICE LA GARA)
1. Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Viale America 201, 00144 Roma (di seguito “Ministero”).
ART. 2
(OGGETTO E DURATA DELLA GARA)
1. Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite di cui alla delibera n. 380/16/CONS del 28 luglio 2016 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( di seguito “Autorità”).
2. Sono rilasciabili 9 canali con larghezza di banda di 33 MHz ed 1 canale di 50 MHz come elencati nelle tabelle seguenti, separatamente per il collegamento discendente (spazio-Terra) e per il collegamento ascendente (Terra-spazio). Un canale è stato modificato, come indicato in premessa, rispetto a quelli definiti all’art. 1 lett. e) della Delibera 380/16/CONS dell’Autorità a seguito della conclusione delle procedure di coordinamento delle assegnazioni di frequenza del satellite IBS-9°E e della relativa registrazione delle frequenze medesime pubblicata dall’ITU mediante le sezioni speciali AP30/E/727 (downlink) e AP30A/E/727 (uplink) annesse alla BR-IFIC n. 2847 del 13 giugno 2017.
3 Collegamento discendente spazio-Terra | |||
Canale | Frequenza (MHz) | Polarizzazione lineare | Larghezza banda |
21 | 12.111,08 | V | 33 MHz |
23 | 12.149,44 | V | 33 MHz |
25 | 12.187,80 | V | 33 MHz |
27 | 12.226,16 | V | 33 MHz |
29 | 12.264,52 | V | 33 MHz |
31 | 12.302,88 | V | 33 MHz |
33 | 12.341,24 | V | 33 MHz |
35 | 12.379,60 | V | 33 MHz |
37 | 12.417,96 | V | 33 MHz |
39 | 12.464,82 | V | 50 MHz |
Collegamento ascendente Terra-spazio | |||
Canale | Frequenza (MHz) | Polarizzazione lineare | Larghezza banda |
21 | 17.711,08 | H | 33 MHz |
23 | 17.749,44 | H | 33 MHz |
25 | 17.787,80 | H | 33 MHz |
27 | 17.826,16 | H | 33 MHz |
29 | 17.864,52 | H | 33 MHz |
31 | 17.902,88 | H | 33 MHz |
33 | 17.941,24 | H | 33 MHz |
35 | 17.979,60 | H | 33 MHz |
37 | 18.017,96 | H | 33 MHz |
39 | 18.064,82 | H | 50 MHz |
3. I blocchi di frequenze oggetto della presente procedura di assegnazione dei diritti d’uso sono accoppiati nei due collegamenti discendente e ascendente e suddivisi in due lotti come di seguito indicati:
– Lotto A, composto dai primi 5 canali (21, 23, 25, 27 e 29) da 33 MHz ciascuno,
– Lotto B, composto dai restanti 5 canali (31, 33, 35, 37 e 39), di cui 4 da 33 MHz e uno da 50 MHz.
I blocchi di frequenze costituenti i lotti in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali necessità di protezione per l’utilizzo ordinato dello spettro.
4. Un singolo concorrente può aggiudicarsi entrambi i lotti di frequenze in gara.
5. Il periodo di validità del presente Avviso ha scadenza il 22 gennaio 2018.
ART. 3
(DURATA DEI DIRITTI D’USO)
1. La durata dei diritti d’uso di cui al presente Avviso di gara è pari a 15 anni con possibilità di rinnovo una sola volta ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, allegato A della Delibera 380/16/CONS.
ART. 4
(SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA)
1. Sono ammesse a presentare domanda imprese già costituite o che si impegnino, nella domanda di partecipazione, a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d’uso, in società di capitali, anche ai sensi dell’art. 2615-ter codice civile. In ogni caso la società dovrà:
a) essere dotata, al momento del rilascio dei diritti d’uso, di un capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio approvato non oltre i tre mesi precedenti, ovvero da una situazione economico-patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante della società e confermata dal Presidente dell’Organo di Controllo Interno e, se diverso, dal Revisore Legale, al 10% del valore degli investimenti complessivi da effettuare. Detto capitale sociale dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei diritti d’uso;
b) l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
c) prevedere nel proprio oggetto sociale il complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;
d) prevedere nel proprio statuto una durata almeno pari a quella dei diritti d’uso.
Eventuali società estere partecipanti devono rispettare gli stessi requisiti stabiliti dal presente comma.
2. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente Avviso soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.
3. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente Avviso di gara soggetti che, singolarmente, ovvero in quanto componenti di consorzio o società costituito/a o costituendo/a:
a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società costituito/a o costituendo/a;
b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società costituito/a o costituendo/a;
c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società costituito/a o costituendo/a.
Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni sopraindicate sarà ammessa solamente quella presentata per prima, anche in relazione al numero di protocollo assunto all’atto della consegna della domanda di partecipazione.
ART. 5
(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
1. Le domande per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze possono essere presentate a partire dal 4 settembre 2017 e fino al 22 gennaio 2018, secondo le seguenti modalità.
La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, dal titolare dell’impresa ovvero dal legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, da ciascuno di essi, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Viale America 201, 00144 Roma, piano quinto, stanza A537, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Dell’avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.
Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “Domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite”.
Nella domanda devono essere indicati a pena di esclusione:
a) la denominazione, l’identità giuridica, il domicilio o la sede legale, il capitale sociale – se trattasi di società -, ovvero il fondo consortile – se trattasi di consorzio -, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza legale del partecipante ovvero dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società o consorzio;
b) l’indicazione del lotto di frequenze per il quale si presenta la domanda;
c) le eventuali autorizzazioni generali nel settore delle comunicazioni elettroniche rilasciate in Italia di cui il partecipante sia già titolare;
d) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante ivi compreso un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata).
Ciascun soggetto partecipante deve presentare una domanda distinta per ciascun lotto di frequenze in gara per il quale intende richiedere il diritto d’uso. Le domande valide pervenute sono ordinate secondo la priorità di arrivo.
Nella domanda il richiedente può includere una offerta economica per il relativo lotto di frequenze costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il lotto stesso. L’offerta, redatta secondo le modalità descritte nel successivo ART. 12, deve essere contenuta in busta separata chiusa e sigillata, recante all’esterno la dicitura “Rilancio rispetto al prezzo di riserva”, nonché la denominazione del richiedente e il lotto di frequenze cui il rilancio si riferisce.
La presentazione della domanda costituisce impegno irrevocabile del partecipante a pagare il prezzo di riserva fissato per il lotto di frequenza cui la domanda si riferisce, eventualmente maggiorato del rilancio presentato.
2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:
a) dichiarazione del soggetto partecipante, se trattasi di società o consorzio, sulla ripartizione del capitale sociale ovvero delle quote. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali o consorzio tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successiva alla costituzione;
b) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti):
– di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del sopracitato decreto legislativo; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
– che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell’ Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
– di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
c) dichiarazione del partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente articolo 4 comma 3, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;
d) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di poter disporre, in caso di aggiudicazione: – di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell’investimento da effettuare, in caso di impresa individuale o consorzio, ovvero – di un capitale sociale, interamente versato al momento del rilascio del diritto d’uso, non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell’investimento che si dichiara di voler effettuare;
e) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente Avviso, di accettarle integralmente ed incondizionatamente;
f) dichiarazione in originale rilasciata da una banca, attestante l’affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d’uso e a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto. Nell’Allegato C del presente Avviso viene riportato, a scopo esemplificativo, il contenuto della dichiarazione bancaria;
g) deposito cauzionale non inferiore al prezzo di riserva relativo al lotto richiesto, secondo le modalità e nei termini fissati dal successivo ART. 7;
h) eventuale busta con rilancio, secondo le modalità indicate nel successivo ART. 12. Tale offerta di rilancio è obbligatoria nel caso in cui la domanda di partecipazione venga presentata successivamente all’apertura del relativo “periodo finestra” di cui all’ART. 13, comma 3, e non può essere pari a zero;
i) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) possono essere rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, e devono essere sottoscritte dal titolare dell’impresa , dal legale rappresentante o dalla persona munita dei relativi poteri. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio le dichiarazioni dovranno essere rilasciate e sottoscritte da ciascuno di essi.
Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, tramite posta elettronica certificata, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) ed i).
Detta eventuale richiesta indicherà un termine perentorio non inferiore a 5 giorni dalla data di spedizione, entro il quale il partecipante è tenuto, a pena di esclusione, a produrre tutta la documentazione richiesta.
La documentazione integrativa dovrà essere recapitata secondo le modalità indicate al comma 1. Il recapito della documentazione integrativa rimane a totale rischio del partecipante.
Nel caso in cui la sottoscrizione della domanda e/o della documentazione allegata sia apposta da un procuratore è necessario allegare alla domanda, nell’allegato i) di cui sopra, originale o copia autentica della procura.
Nell’Allegato A del presente Avviso di gara è presentato a scopo esemplificativo un facsimile della domanda.
In merito alla documentazione che dovrà essere prodotta a corredo della domanda, di seguito alcune precisazioni:
– le dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 445/00 devono essere accompagnate da fotocopia (leggibile) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
– le dichiarazioni di cui alle lettere da a) ad e) possono essere contenute in un unico documento. Nell’Allegato B del presente Avviso è presentato a scopo esemplificativo un facsimile di dette dichiarazioni;
– ai fini della dichiarazione di cui alla lettera c), relativa ai soggetti controllati e controllanti, si precisa che, nel caso in cui non sussistano soggetti controllanti o controllati ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, la dichiarazione potrà limitarsi ad attestare l’inesistenza di situazioni di controllo;
– ai fini della dichiarazione di cui alla lettera d), si specifica che la disponibilità di mezzi finanziari propri (in caso di impresa individuale o consorzio), ovvero l’ammontare del capitale sociale interamente versato al momento dell’assegnazione dei diritti d’uso (in caso di società) sono riferibili al 10% del valore degli investimenti da effettuare nel primo quinquennio di attività, complessivamente considerati. Per investimento si intende, a titolo esemplificativo, l’ammontare delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle infrastrutture e all’acquisto di beni e servizi strumentali che, nel caso delle società, vengono riportati in bilancio alle voci “Immobilizzazioni”;
– ai fini della documentazione di cui alla lettera i), si precisa che per idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata, si intende, oltre all’originale o copia autentica della eventuale procura, una copia dello statuto, ovvero copia in carta semplice del libro dei verbali dell’organo societario che ha conferito i necessari poteri, in caso di società o consorzio.
Nel caso di soggetto che presenti contestualmente domande per due diversi lotti:
– E’ consentita la presentazione, una volta sola, degli allegati a), b), c), d), e), f) ed i) alle domande. Tali allegati dovranno essere inseriti in separata busta, chiusa e sigillata recante all’esterno la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “Allegati comuni alle domande per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite”. In caso di utilizzo dei modelli allegati, gli stessi dovranno essere opportunamente adattati.
– La busta relativa agli allegati di cui sopra, nonché i plichi relativi alle singole domande, dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso e sigillato da presentare al Ministero con le medesime modalità della singola domanda di cui al precedente comma 5, sul quale devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “Domande per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite”.
– In tal caso i plichi relativi alle singole domande dovranno contenere, oltre alla domanda stessa, il relativo deposito cauzionale e l’eventuale busta con il rilancio, chiusa e sigillata, individuati al precedente comma 6 come allegati g) e h).
ART. 6
(RICHIESTE DI INFORMAZIONI)
1. Le richieste di informazioni possono essere formulate al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – DIV II, ai seguenti recapiti telefonici + 39 0654443293 e +390654442515.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Proto.
ART. 7
(DEPOSITO CAUZIONALE)
1. Per ogni singola domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze dovrà essere presentato un deposito cauzionale in Euro di ammontare non inferiore al prezzo di riserva relativo al lotto di frequenze richiesto. I suddetti prezzi di riserva, pari agli importi minimi per ciascun lotto, sono quelli riportati al successivo ART. 14 del presente Avviso.
2. Il deposito cauzionale deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a sei mesi a far tempo dalla data di presentazione della domanda.
E’ facoltà del Ministero richiedere la proroga della durata del deposito cauzionale per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell’impegno irrevocabile del partecipante a pagare il prezzo di riserva fissato per il lotto di frequenze cui la domanda si riferisce, eventualmente maggiorato del rilancio presentato. Il deposito cauzionale è posto altresì a garanzia della corretta partecipazione alla procedura per l’assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l’oggetto della procedura e per quale lotto di frequenze è stato costituito.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione
dell’importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).
4. In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l’espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza dell’ Avviso di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa. Nell’Allegato D del presente Avviso è presentato a scopo esemplificativo un facsimile della fideiussione.
ART. 8
(INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO)
1. Fatta salva la responsabilità del partecipante per l’eventuale danno arrecato all’amministrazione ovvero ad altri partecipanti in conseguenza di un comportamento che costituisce violazione del presente Avviso, costituiscono cause di incameramento del deposito, ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa, costituiti ai sensi del precedente ART. 7: a) l’esclusione del partecipante durante la procedura ai sensi dei successivi ART. 9 e ART. 10: in tal caso saranno incamerati il deposito ovvero i depositi costituiti dal partecipante, che sarà escluso dalla partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze per tutti i lotti per i quali ha presentato domanda;
b) l’accertamento, successivamente all’aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la procedura, o preliminarmente ad essa, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui al successivo ART. 9, nei confronti di un partecipante aggiudicatario: in tal caso sarà comminata la decadenza dall’aggiudicazione per ciascun lotto, e non potranno essere rilasciati i relativi diritti d’uso. In detta ipotesi saranno incamerati il deposito ovvero i depositi costituiti, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
c) l’accertamento, successivamente all’aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la procedura, o preliminarmente ad essa, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui al successivo ART. 9, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario: in detta ipotesi saranno incamerati il deposito ovvero i depositi costituiti, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
d) la violazione degli obblighi successivi all’aggiudicazione di cui al successivo ART. 15 del presente Avviso, che comporta la decadenza dall’aggiudicazione dei lotti di frequenze interessati ed il conseguente mancato rilascio dei diritti d’uso. In detta ipotesi sarà incamerato il deposito costituito, fatta salva ogni azione del Ministero per
il risarcimento dell’eventuale maggior danno. E’ equiparata a tale violazione l’eventuale rinuncia all’ottenimento ad una o più concessioni dei diritti d’uso cui l’aggiudicatario ha titolo.
Salvo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b), c) e d), successivamente al rilascio dei diritti d’uso per ciascun lotto, sarà disposto dal Ministero lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti dai singoli partecipanti, ponendo in essere le formalità necessarie.
ART. 9
(DIVIETO DI COLLUSIONE)
1. È fatto divieto di ogni attività di collusione fra i partecipanti.
2. Nel caso in cui venga accertata attività collusiva:
– i partecipanti che vi hanno preso parte sono esclusi dalla procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze relativamente a tutti i lotti di frequenza; i medesimi soggetti, se aggiudicatari, saranno dichiarati decaduti dall’aggiudicazione per tutti i lotti di frequenza, secondo quanto previsto alla lettera b) dell’ART. 8 del presente Avviso;
– ai medesimi soggetti, se non aggiudicatari, si applica la disposizione di cui alla lettera c) dell’ART. 8 del presente Avviso.
Agli stessi soggetti è, altresì inibita la partecipazione ulteriore alla presente procedura.
Si intende per collusione qualsiasi intesa o accordo fra due o più partecipanti consistente in:
a) la comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ai sensi dell’ART. 11;
b) il coordinamento di comportamenti anche al solo fine di danneggiare un altro o altri partecipanti.
È equiparato alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare l’andamento della procedura.
ART. 10
(ESCLUSIONE)
1. Fermo restando quanto previsto dall’ART. 9, in caso di accertate e reiterate violazioni degli obblighi di cui al successivo ART. 11 il Ministero può disporre l’esclusione del partecipante dalla procedura. Si applicano in tal caso le medesime disposizioni dell’ART. 8
Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato dal Ministero ai partecipanti esclusi.
L’accertamento, successivamente all’aggiudicazione, di reiterate violazioni degli obblighi di cui all’ART.11, comporta la decadenza dall’aggiudicazione per ciascun lotto di frequenza dell’aggiudicatario. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all’ART. 8.
In caso di accertamento, successivamente all’aggiudicazione, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario, di reiterate violazioni degli obblighi di cui all’ART. 11, si applica la disposizione di cui all’ART. 8, lettera c).
ART. 11
(OBBLIGO DI RISERVATEZZA – ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE)
1. I partecipanti, i loro dipendenti ed i loro consulenti sono tenuti a tenere riservate le informazioni di cui dispongono o vengono in possesso, relative alla strategia ed alle scelte che intendono seguire nella procedura. In particolare essi non possono comunicare, direttamente o indirettamente, al pubblico ovvero a terzi non legati da specifici vincoli contrattuali pertinenti alla presente procedura, l’importo del rilancio che intendono offrire, e comunque fornire informazioni dalle quali sia desumibile tale importo.
2. È equiparata, anche ai fini sanzionatori, alla violazione degli obblighi di riservatezza ogni azione del partecipante volta ad acquisire, direttamente o indirettamente, senza il consenso dell’altro partecipante, informazioni non di dominio pubblico relative all’importo del rilancio che intende offrire.
ART. 12
(EVENTUALE OFFERTA ECONOMICA DI RILANCIO)
1. Con riferimento all’ART. 5, comma 2, lettera h), nella domanda il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo lotto di frequenze, redatta in lingua italiana e in carta legale, costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il lotto di frequenze stesso. Tale offerta è obbligatoria per le domande presentate dopo l’apertura del “periodo finestra”.
Tale busta deve recare all’esterno la dicitura “Rilancio rispetto al prezzo di riserva”, nonché la denominazione dell’offerente e il lotto di frequenze cui il rilancio si riferisce.
L’eventuale offerta economica di rilancio dovrà essere redatta in conformità al modello riportato nell’Allegato E del presente Avviso e sottoscritta dal titolare dell’impresa (in caso di impresa individuale), dal legale rappresentante (in caso di società o consorzio) ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, da ciascuno di essi.
2. L’importo dell’eventuale offerta economica di rilancio non può essere un valore negativo. L’offerta di rilancio rispetto al prezzo di riserva deve essere espressa in Euro (senza centesimi), in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza del prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà l’importo maggiore. E’ consentita l’eventuale indicazione di un importo di rilancio pari a zero, tranne nell’ipotesi di cui all’art. 5 comma 2 lettera h).
3. Nel caso in cui il richiedente non abbia presentato offerta di rilancio, essa si intende pari a zero, anche ai fini della graduatoria di cui al successivo ART. 13.
ART. 13
(PROCEDURA DI GARA)
1. I soggetti che partecipano alla procedura per l’assegnazione delle frequenze sono tenuti a presentare una domanda redatta secondo le modalità indicate nell’Allegato A al presente Avviso entro e non oltre il termine indicato al precedente ART. 5, comma 1, per uno o per entrambi i lotti di gara.
2. La pubblicazione dell’arrivo della prima domanda valida per un lotto di frequenze in gara, fa decorrere un “periodo finestra” di 30 giorni solari in cui possono essere presentate altre domande per lo stesso lotto. Non sono accettate le domande pervenute oltre il “periodo finestra” per il relativo lotto.
3. A seguito della ricezione delle domande relative a ciascun “periodo finestra” il Ministero provvederà a verificarne la validità.
4. Per ogni lotto, qualora le offerte presentate siano in numero superiore ad uno, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla delibera 380/16/CONS dell’Autorità, gli aventi titolo all’assegnazione delle frequenze sono individuati, per ciascun lotto in gara, sulla base di una graduatoria, formata secondo le modalità fissate al successivo comma 8.
5. L’eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze sarà comunicata all’interessato con provvedimento motivato, sulla base:
– della verifica della completezza e della conformità della domanda di assegnazione dei diritti d’uso e della documentazione a corredo richiesta ai sensi del precedente ART. 5 e, eventualmente
– della data e dell’ora di presentazione della domanda, risultanti dall’apposito protocollo istituito dal Ministero, qualora siano presentate domande, per il medesimo lotto di frequenze, da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 lettere a), b) e c) del precedente ART. 4.
6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web l’avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo il nominativo del soggetto richiedente e il lotto di frequenze richiesto, con l’esclusione dell’offerta economica.
7. Qualora, al termine di ciascun “periodo finestra”, non vi siano domande di assegnazione valide e ammissibili, per ciascun lotto di frequenze in gara, in numero superiore ad uno, il Ministero rilascia i diritti d’uso delle frequenze, al prezzo di riserva di cui al successivo ART. 14, al richiedente, una volta che lo stesso abbia adempiuto agli obblighi di cui all’ART. 15 del presente Avviso.
8. Nel caso in cui, trascorso un “periodo finestra”, vi siano, per uno stesso lotto di frequenze, richieste pendenti valide ed ammissibili in numero superiore a uno, il rilascio dei diritti d’uso avviene secondo l’ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine di priorità esposto:
a) entità dell’offerta economica di rilancio per il lotto richiesto; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero;
b) l’ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno solare;
In caso di eventuale parità fra due o più soggetti sulla base dei criteri esposti, l’ordine nella formazione della graduatoria è deciso mediante sorteggio. L’assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.
La procedura di cui al presente comma è effettuata rispettando l’ordine temporale dei “periodi finestra” attivati, sulla base del giorno solare.
9. Le graduatorie di cui al precedente comma 8, relative a ciascun “periodo finestra”, saranno pubblicate sul sito web del Ministero e comunicate a tutti gli interessati.
Ai soggetti che risulteranno aggiudicatari sarà data comunicazione, in forma scritta a mezzo PEC , dal Ministero anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’ART. 15 del presente Avviso.
ART. 14
(PREZZO DI RISERVA)
I prezzi di riserva (importi minimi) sono stati determinati con le modalità di seguito indicate.
1. Il prezzo minimo per canale da 33 MHz è stato determinato pari al 15%, secondo quanto indicato al punto 45 della Delibera 380/16/CONS, del valore medio di benchmark del mercato della capacità trasmissiva di un trasponder satellitare con medesima capacità. Tale valore è pari a € 165.000,00.
2. Il valore così ottenuto è stato rapportato proporzionalmente per il canale avente dotazione frequenziale pari a 50 MHz. Tale valore è pari a € 250.000,00.
3. Per tutti i canali il valore è stato attualizzato per la durata del diritto d’uso utilizzando il tasso medio dei BTP di durata pari alla durata del diritto d’uso.
4. Il valore minimo per ciascun lotto è stato ottenuto come somma dei valori determinati per i canali costituenti il lotto stesso.
Si riporta, di seguito, il prezzo di riserva, per ciascun lotto, determinato in base ai criteri di cui sopra.
LOTTO A Collegamento discendente spazio-Terra | ||
Canale | Frequenza (MHz) | Larghezza banda |
21 | 12.111,08 | 33 MHz |
23 | 12.149,44 | 33 MHz |
25 | 12.187,80 | 33 MHz |
27 | 12.226,16 | 33 MHz |
29 | 12.264,52 | 33 MHz |
Collegamento ascendente Terra-spazio | ||
Canale | Frequenza (MHz) | Larghezza banda |
21 | 17.711,08 | 33 MHz |
23 | 17.749,44 | 33 MHz |
25 | 17.787,80 | 33 MHz |
27 | 17.826,16 | 33 MHz |
29 | 17.864,52 | 33 MHz |
Prezzo di riserva (importo minimo) totale Lotto A: € 10.777.600,00
LOTTO B
Collegamento discendente spazio-Terra | ||
Canale | Frequenza (MHz) | Larghezza banda |
31 | 12.302,88 | 33 MHz |
33 | 12.341,24 | 33 MHz |
35 | 12.379,60 | 33 MHz |
37 | 12.417,96 | 33 MHz |
39 | 12.464,82 | 50 MHz |
Collegamento ascendente Terra-spazio | ||
Canale | Frequenza (MHz) | Larghezza banda |
31 | 17.902,88 | 33 MHz |
33 | 17.941,24 | 33 MHz |
35 | 17.979,60 | 33 MHz |
37 | 18.017,96 | 33 MHz |
39 | 18.064,82 | 50 MHz |
Prezzo di riserva (importo minimo) totale Lotto B: € 11.888.018,00
ART. 15
(PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D’USO)
1. Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d’uso, hanno l’obbligo di versare gli importi e consegnare i documenti di seguito indicati :
a) importo dell’offerta aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente maggiorato del rilancio applicabile, a titolo di contributo per l’uso dello spettro. Il versamento dovrà essere effettuato, secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione;
b) importo, dovuto, ai sensi dell’art. 7, comma 4 dell’Allegato A della Delibera 380/16/CONS dell’Autorità, a favore della Fondazione Ugo Bordoni, quale soggetto esterno incaricato del supporto all’attività del Ministero, rispetto al quale sono state verificate la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 5, comma 6, lett. c) del Dlgs n. 50/2016, pari in totale a € 250.000,00. L’esatta determinazione dell’importo e le modalità del relativo versamento saranno comunicate dal Ministero ad ogni singolo aggiudicatario. Nel caso in cui sia aggiudicato un solo lotto di frequenze l’aggiudicatario dovrà corrispondere il sopracitato importo nella sua interezza.
c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese per le società aventi nazionalità italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00; per le società aventi nazionalità diversa da quella italiana la prova dell’iscrizione avviene, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, con l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero tramite presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione;
d) certificati da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00. Nel caso in cui il paese di cittadinanza ovvero residenza del singolo amministratore non rilasci detti certificati o certificati equivalenti, è ammessa la produzione di una autodichiarazione sottoscritta nelle forme di cui al DPR 445/00;
e) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, della società e /o del consorzio (se trattasi di società o consorzio);
f) attestato dell’avvenuto versamento del capitale sociale nella misura di cui al punto 5 dell’Avviso, ovvero dichiarazione con la quale il titolare dell’impresa afferma di poter disporre di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell’investimento da effettuare;
g) ammontare degli investimenti che si prevede di realizzare, con riferimento ai primi cinque anni successivi all’ottenimento della concessione dei diritti d’uso;
h) eventuali servizi che l’aggiudicatario già fornisce o prevede di fornire, anche in relazione ad eventuali autorizzazioni generali possedute; modalità di utilizzo di tutti i blocchi di frequenza che costituiscono l’intero lotto.
i) richiedere al Ministero, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione, qualora non ne siano già in possesso, le idonee autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite, ai sensi dell’art. 25 del Codice;
Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall’aggiudicazione.
Si applica in tal caso la disposizione di cui all’ART. 8 lettera d) del presente Avviso.
E’ facoltà del Ministero concedere, su richiesta dell’aggiudicatario, una proroga dei termini di consegna della documentazione di cui alle precedenti lettere dalla c) alla h) . Detta proroga, non superiore a 10 giorni, potrà essere concessa una sola volta.
E’ altresì facoltà del Ministero invitare l’impresa interessata all’eventuale integrazione della documentazione di cui alle precedenti lettere dalla c) alla h), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 27, comma 8 del Codice.
Il Ministero rilascia i diritti d’uso, con apposito provvedimento di cui all’art. 27 del Codice, per ciascun lotto di frequenza in gara, entro 6 settimane dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione.
In caso di proroga del termine di consegna della documentazione di cui alle precedenti lettere dalla c) alla h) il termine per il rilascio dei diritti d’uso sarà correlativamente aumentato.
Il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al presente Avviso non dà titolo per l’attribuzione di ulteriori diritti d’uso di frequenze, né nelle bande oggetto della presente procedura né in altre bande, per alcun tipo di servizio.
I diritti d’uso assegnati in base alla presente procedura possono essere trasferiti su base commerciale ad altri operatori già autorizzati a fornire servizio con analoga tecnologia, con le modalità e condizioni stabilite dall’art. 14-ter del Codice. Detto trasferimento non può in ogni caso aver luogo prima che si siano concluse le procedure relative all’ultimo “periodo finestra” aperto, di cui verrà data informazione sul sito web del Ministero. Sono equiparati al trasferimento dei diritti d’uso la cessione o l’affitto di ramo di azienda ed il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d’uso, valutato sulla base dell’art. 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa.
ART. 16
(COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA)
1. L’eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze sarà comunicata all’interessato con provvedimento motivato.
ART. 17
(OBBLIGHI PER L’UTILIZZO DELLE FREQUENZE)
1. Entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare tutte le frequenze assegnate col relativo diritto d’uso. Per utilizzo delle frequenze si intende anche la disponibilità commerciale per la fornitura del traffico, a livello retail o wholesale.
2. Gli obblighi di cui al presente articolo e quelli stabiliti dall’articolo 9 della delibera n. 380/16/CONS del 28 luglio 2016 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni devono essere mantenuti per tutta la durata del rispettivo diritto d’uso e sono trasmessi a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l’uso delle frequenze.
3. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal diritto d’uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di utilizzo delle frequenze nei termini previsti al comma1, può essere ulteriormente disposta la sospensione del diritto d’uso. Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d’uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.
4. La concessione dei diritti d’uso è sottoposta alle condizioni di cui alla lettera B dell’Allegato 1 al Codice delle comunicazioni elettroniche e della Delibera 380/16/CONS.
5. Ciascun aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli standard dell’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). L’accertamento della conformità di tali apparecchiature è effettuato ai sensi della vigente normativa. In ogni caso l’aggiudicatario che adoperi apparati dichiarati compatibili, fermi restando gli obblighi previsti, si impegna a non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.
ART. 18
(TRATTAMENTO DEI DATI)
1. I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003.
2. Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico. La Fondazione Ugo Bordoni, quale soggetto esterno incaricato del supporto all’attività del Ministero, è incaricata del trattamento che dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall’incarico ad essa conferito.
ART. 19
(DIVIETO DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE)
1. Non sono consentite modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze stesse.
2. Per modificazione soggettiva si intende qualsiasi forma di aggregazione tra due o più soggetti partecipanti, ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società o consorzio prima del rilascio dei diritti d’uso, la modificazione della composizione del raggruppamento mediante l’aggregazione di una o più imprese, ovvero la sostituzione di una o più imprese partecipanti, ovvero l’eliminazione di una o più delle imprese partecipanti.
3. Non costituisce modificazione soggettiva, ai sensi del presente Avviso, la costituzione in società o consorzio da parte di imprese che si siano impegnate, nella domanda, a costituirsi in società o consorzio prima del rilascio dei diritti d’uso, ferma restando la composizione dell’azionariato ovvero dei titolari delle quote prevista nella domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso.
Art. 20
(ULTERIORI INFORMAZIONI)
1. Notizia del presente Avviso viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il testo del suddetto Avviso è reso disponibile sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.mise.gov.it.
Roma, 26 luglio 2017
Il Direttore Generale
Antonio Lirosi