LEGGE REGIONALE BASILICATA 1 luglio 1993, N.29
“Sostegno alla informazione locale”
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.29 dell’8 luglio 1993)
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ART. 1 FINALITA’ La Regione Basilicata, con riferimento ai principi sanciti dallo Statuto, promuove l’ informazione sui programmi, sulle attività e sui provvedimenti degli organi regionali e sul loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative dirette di comunicazione con la società sia attraverso gli organi di informazione scritta e audiovisiva operanti in Basilicata.
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TITOLO I SOSTEGNI ALL’INFORMAZIONE LOCALE ART. 2 E’ istituito il registro delle imprese radiotelevisive editoriali, operanti in ambito regionale, la cui tenuta è affidata al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo. I benefici della presente legge sono concessi esclusivamente alle imprese iscritte in tale Registro. |
ART. 3 PUBBLICITA’ Le iniziative pubblicitarie della Regione sono dirette: |
ART. 4
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione ed ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all’ acquisizione ed alla innovazione di strutture e mezzi di produzione per l’ informazione locale, scritta e radiotelevisiva. A tal fine la Regione può programmare interventi per: – L’ attivazione di linee di credito agevolato per gli editori che svolgono la loro attività in Basilicata; – contributi agli acquisti di carta, servizi e tecnologie, anche informatiche; – progetti di formazione professionale per gli operatori radiotelevisivi tecnici, tipografi, grafici ed altre figure professionali; – contributi sulla spesa per la fornitura di notiziari; – la definizione e l’ attuazione dei programmi per la diffusione della lettura della stampa locale nelle scuole e nei luoghi di lavoro; – contributi per l’ acquisto di locali e l’ affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi; – la definizione di un piano per le edicole, secondo lo spirito dell’ art. 7 della legge n. 67/ 87; – Interventi per la riduzione di costi e il miglioramento dei servizi nel settore della distribuzione dei giornali. A beneficio dei soggetti che attuino investimenti per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede all’assistenza tecnica tramite il sistema bancario convenzionato. |
La Regione, nell’ ambito dei programmi di formazione professionale, sentita la Commissione di cui all’ art. 8, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locale. I corsi sono organizzati e gestiti secondo la normativa regionale che disciplina la formazione professionale. Gli operatori dell’ informazione accedono alle provvidenze di cui all’art. 11 della LR n. 32/85. La Regione Basilicata, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e con l’ Associazione regionale dei giornalisti ed altre strutture pubbliche, coordina un’ attività tendente all’ organizzazione di corsi e seminari di formazione permanente e ricorrente di aggiornamento professionale e culturale per giornalisti,nonchè all’ istituzione di un centro studi e sperimentale dei nuovi linguaggi e delle nuove tecniche nel settore dell’ informazione. |
Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a: a) pubblicazioni periodiche (bisettimanali, settimanali,quindicinali e mensili) che per contenuti, diffusione, sede redazionale e legale dell’editrice nella Regione risultino prevalentemente finalizzate all’informazione sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione; b) emittenti televisive locali private che abbiano diffusione prevalente nell’ambito regionale e redazione in Basilicata e che realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale in Basilicata; c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera b), e che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse regionale. Nella destinazione degli interventi sarà data priorità alle imprese cooperative ed ai consorzi di cooperative, in particolare a quelle editrici di periodici iscritti nel Registro Nazionale della Stampa presso l’ Ufficio del Garante della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà tenuto particolare conto delle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata; di quelle volte a consentire la fruizione dell’ informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; di quelle volte a facilitare agli immigrati extracomunitari l’accesso all’informazione. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli organi di informazione che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 70% dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie. La fruizione dei benefici di cui alla presente legge è condizionata dalla presentazione del bilancio aziendale e dalla dimostrazione di applicare ai propri dipendenti e collaboratori il contratto nazionale di lavoro giornalistico e/o le tariffe professionali annualmente stabilite dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti,nonchè dal rispetto dei principi di deontologia e degli Statuti di categoria. |
La Regione stipula convenzioni bilaterali (Regione- RAI Regione – Privati) o trilaterali(Regione – RAI – Privati), sulla base di quanto previsto dalla LR 5/ 7/ 1991 n. 11) sul Comitato per il servizio radiotelevisivo, per la produzione di programmi di interesse collettivo e per creazione di punti di riversamento sul territorio regionale a disposizione dell’ emittenza pubblica e privata. |
E’ costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale una commissione tecnica per l’ informazione composta da: a) i 2 responsabili degli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio; b) 1 rappresentante designato dal Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Basilicata; c) il Presidente del Consiglio dell’ Ordine dei Giornalisti territorialmente competente o suo delegato; d) il Presidente dell’ Associazione regionale della Stampa di Basilicata o suo delegato; e) 3 esperti dell’ informazione di cui uno in materia giuridica, uno in materia tecnica, e uno in materia pubblicitaria, nominati dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dalla legislazione regionale vigente in materia dinomine; f) un rappresentante dell’ USPI (Unione Stampa Periodica Italiana); g) un rappresentante della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali). La Commissione si avvale, per il funzionamento, di personale messo a disposizione dal Consiglio Regionale. La commissione: a) esprime i pareri previsti dagli artt. 5, 6 e 9 previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche indicate nell’ art. 6 da parte dei soggetti richiedenti; b) esprime le proprie valutazioni sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione, di cui al precedente articolo e le trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale; c) la Commissione resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato Regionale Radiotelevisivo; d) svolge ogni altro compito di indagine, istruttoriao valutazione nel campo delle finalità della presente legge, su mandato della Giunta Regionale o della Presidenza del Consiglio Regionale. |
E’ istituito un premio annuale in tre sezioni riservato ai migliori servizi giornalistici sui problemi della società lucana, realizzati rispettivamente da giornali, periodici, televisioni locali, emittenti radiofoniche. Il premio lucano è assegnato da una giuria composta da personalità della cultura, docenti universitari, operatori dell’ informazione, individuati d’intesa tra la Presidenza della Giunta Regionale e la Presidenza del Consiglio Regionale. Il bando, con le modalità per partecipare al concorso, è emanato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione tecnica di cui all’ art. 8. |
Gli Uffici Stampa della Regione saranno ristrutturati in funzione dell’esigenza di: a) ampliare l’ informazione e la comunicazione relativa all’attività della Regione; b) migliorare la qualità professionale dell’informazione; c) rendere effettivamente praticabile i diritti di accesso di cui alla L. n. 241 del 7/8/90 e LR 23/4/1992 n.12. In occasione della ristrutturazione, di cui al comma precedente, che avrà luogo con la legge regionale di attuazione del Decreto Legislativo n. 29 del 3/2/93 (recante norma per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego)si provvederà , entro 90 giorni, all’applicazione del contratto nazionale di categoria agli addetti degli Uffici Stampa che svolgano effettivamente attività giornalistica e siano iscritti all’ordine dei giornalisti, elenco professionisti e pubblicisti. |
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. |