BASILICATA Legge regionale Basilicata 1 luglio 1993, n°29 “Sostegno alla informazione locale”

LEGGE REGIONALE BASILICATA 1 luglio 1993, N.29

“Sostegno alla informazione locale”

(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.29 dell’8 luglio 1993)

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ART. 1

FINALITA’

La Regione Basilicata, con riferimento ai principi sanciti dallo Statuto, promuove l’ informazione sui programmi, sulle attività  e sui provvedimenti degli organi regionali e sul loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative dirette di comunicazione con la società  sia attraverso gli organi di informazione scritta e audiovisiva operanti in Basilicata.
La regione, anche allo scopo di favorire forme di comunicazione che consentano alla comunità  di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all’ attività   legislativa e alla programmazione regionale, sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali.

 

TITOLO I

SOSTEGNI ALL’INFORMAZIONE LOCALE

ART. 2

E’ istituito il registro delle imprese radiotelevisive editoriali, operanti in ambito regionale, la cui tenuta è affidata al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo. I benefici della presente  legge sono concessi  esclusivamente  alle imprese iscritte in tale Registro.
Il Registro è istituito  presso la Presidenza del Consiglio  Regionale ed è aggiornato  annualmente.
Sull’iscrizione  nel registro e sull’aggiornamento  dello stesso esprime   parere non vincolante il Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo.
L’istanza d’iscrizione nel Registro deve essere indirizzata  dai rappresentanti legali delle imprese al Presidente del Consiglio Regionale e deve essere corredata dalla documentazione seguente:
a – atto costitutivo;
b – attestato d’ iscrizione nel Registro delle imprese presso il Tribunale;
c – attestato d’ iscrizione alla Camera di Commercio;
d – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell’ impresa, relativa all’ applicazione al personale dipendente del Contratto Nazionale di Lavoro della categoria d’ appartenenza.

 

ART. 3

PUBBLICITA’

Le iniziative pubblicitarie della Regione sono dirette:
a) alla promozione dell’ immagine e delle attività della Regione;
b) alla conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi pubblici e delle modalità di accesso ai medesimi;
c) alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale edeconomico;
d) all’ informazione di carattere istituzionale,quando per l’importanza e la particolarità di norme o atti regionali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.
Le iniziative di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale e, per quanto attiene al Consiglio Regionale, dall’Ufficio di Presidenza.
Almeno il 50% della somma complessiva stanziata in bilancio per le iniziative pubblicitarie di cui alle lettere b, c e d del precedente comma 1, deve essere destinato ai soggetti indicati nell’ art. 6, i quali documentino di aver svolto da non meno un anno attività informative sulla realtà sociale, economica e culturale della Basilicata.
Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate nè avere forma di interviste o dichiarazioni di singoli amministratori o funzionari regionali.
Esse sono destinate ai vari strumenti informativisenza discriminazioni e con criteri di equità ,obiettività ed economicità .
La Regione predispone ogni anno un piano per gli investimenti pubblicitari comprensivo delle somme che gli enti subregionali destinano alla propria pubblicità istituzionale.
Detto piano indicherà i criteri seguiti nell’ assegnazione della pubblicità alle varie aziende iscritte nel registro di cui all’ art. 2. Gli eventuali incarichi a strutture tecniche specializzate per la produzione degli interventi pubblicitari sono assegnati a norma della LR n. 30/ 76.
La Giunta Regionale provvede a dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario al garante di cui all’ art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, depositando un rendiconto analitico che dovrà anche essere trasmesso alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale ed alla Commissione di cui all’ art. 8.
Sono esclusi dagli incarichi, dagli appalti -compresi i servizi per convegni di pertinenza della Regione – le imprese che sono dirette, gestite, di proprietà dei dipendenti della regione, degli Enti subregionali, della Pubblica Amministrazione parastato o che ne utilizzino la collaborazione.

ART. 4

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione ed ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all’ acquisizione ed alla innovazione di strutture e mezzi di produzione per l’ informazione locale, scritta e radiotelevisiva.
A tal fine la Regione può  programmare interventi per:
– L’ attivazione di linee di credito agevolato per gli editori che svolgono la loro attività  in Basilicata;
– contributi agli acquisti di carta, servizi e tecnologie, anche informatiche;
– progetti di formazione professionale per gli operatori radiotelevisivi tecnici, tipografi, grafici ed altre figure professionali;
– contributi sulla spesa per la fornitura di notiziari;
– la definizione e l’ attuazione dei programmi per la diffusione della lettura della stampa locale nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
– contributi per l’ acquisto di locali e l’ affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi;
– la definizione di un piano per le edicole, secondo lo spirito dell’ art. 7 della legge n. 67/ 87;
– Interventi per la riduzione di costi e il miglioramento dei servizi nel settore della distribuzione dei giornali.
A beneficio dei soggetti che attuino investimenti per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede all’assistenza  tecnica tramite il sistema bancario convenzionato.

ART. 5
FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Regione, nell’ ambito dei programmi di formazione professionale, sentita la Commissione di cui all’ art. 8, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locale. I corsi sono organizzati e gestiti secondo la normativa regionale che disciplina la formazione professionale.
Gli operatori dell’ informazione accedono alle provvidenze di cui all’art. 11 della LR n. 32/85.
La Regione Basilicata, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e con l’ Associazione regionale dei giornalisti ed altre strutture pubbliche, coordina un’ attività tendente all’ organizzazione di corsi e seminari di formazione permanente e ricorrente di aggiornamento professionale e culturale per giornalisti,nonchè all’ istituzione di un centro studi e sperimentale dei nuovi linguaggi e delle nuove tecniche nel settore dell’ informazione.

ART. 6
SOGGETTI BENEFICIARI
Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a:
a) pubblicazioni periodiche (bisettimanali, settimanali,quindicinali e mensili) che per contenuti, diffusione, sede redazionale e legale dell’editrice nella Regione risultino prevalentemente finalizzate all’informazione sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione;
b) emittenti televisive locali private che abbiano diffusione prevalente nell’ambito regionale e redazione in Basilicata e che realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale in Basilicata;
c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera b), e che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse regionale.
Nella destinazione degli interventi sarà data priorità alle imprese cooperative ed ai consorzi di cooperative, in particolare a quelle editrici di periodici iscritti nel Registro Nazionale della Stampa presso l’ Ufficio del Garante della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà tenuto particolare conto delle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata; di quelle volte a consentire la fruizione dell’ informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; di quelle volte a facilitare agli immigrati extracomunitari l’accesso all’informazione. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli organi di informazione che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 70% dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie.
La fruizione dei benefici di cui alla presente legge è condizionata dalla presentazione del bilancio aziendale e dalla dimostrazione di applicare ai  propri dipendenti e collaboratori il contratto nazionale di lavoro giornalistico e/o le tariffe professionali annualmente stabilite dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti,nonchè dal rispetto dei principi di deontologia e degli Statuti di categoria.

ART. 7
IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO
La Regione stipula convenzioni bilaterali (Regione- RAI Regione – Privati) o trilaterali(Regione – RAI – Privati), sulla base di quanto previsto dalla LR 5/ 7/ 1991 n. 11) sul Comitato per il servizio radiotelevisivo, per la produzione di programmi di interesse collettivo e per creazione di punti di riversamento sul territorio regionale a disposizione dell’ emittenza pubblica e privata.
ART. 8
COMMISSIONE TECNICA
E’ costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale una commissione tecnica per l’ informazione composta da:
a) i 2 responsabili degli Uffici Stampa della Giunta e del Consiglio;
b) 1 rappresentante designato dal Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Basilicata;
c) il Presidente del Consiglio dell’ Ordine dei Giornalisti territorialmente competente o suo delegato;
d) il Presidente dell’ Associazione regionale della Stampa di Basilicata o suo delegato;
e) 3 esperti dell’ informazione di cui uno in materia giuridica, uno in materia tecnica, e uno in materia pubblicitaria, nominati dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dalla legislazione regionale vigente in materia dinomine;
f) un rappresentante dell’ USPI (Unione Stampa Periodica Italiana);
g) un rappresentante della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).
La Commissione si avvale, per il funzionamento, di personale messo a disposizione dal Consiglio Regionale.
La commissione:
a) esprime i pareri previsti dagli artt. 5, 6 e 9 previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche indicate nell’ art. 6 da parte dei soggetti richiedenti;
b) esprime le proprie valutazioni sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione, di cui al precedente articolo e le trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale;
c) la Commissione resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato Regionale Radiotelevisivo;
d) svolge ogni altro compito di indagine, istruttoriao valutazione nel campo delle finalità della presente legge, su mandato della Giunta Regionale o della Presidenza del Consiglio Regionale.
ART. 9
PREMIO GIORNALISTICO ANNUALE
E’ istituito un premio annuale in tre sezioni riservato ai migliori servizi giornalistici sui problemi della società lucana, realizzati rispettivamente da giornali, periodici, televisioni locali, emittenti radiofoniche.
Il premio lucano è assegnato da una giuria composta da personalità della cultura, docenti universitari, operatori dell’ informazione, individuati d’intesa tra la Presidenza della Giunta Regionale e la Presidenza del Consiglio Regionale.
Il bando, con le modalità per partecipare al concorso, è emanato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione tecnica di cui all’ art. 8.
ART. 10
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI STAMPA
Gli Uffici Stampa della Regione saranno ristrutturati in funzione dell’esigenza di:
a) ampliare l’ informazione e la comunicazione relativa all’attività della Regione;
b) migliorare la qualità professionale dell’informazione;
c) rendere effettivamente praticabile i diritti di accesso di cui alla L. n. 241 del 7/8/90 e LR 23/4/1992 n.12.
In occasione della ristrutturazione, di cui al comma precedente, che avrà luogo con la legge regionale di attuazione del Decreto Legislativo n. 29 del 3/2/93 (recante norma per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego)si provvederà , entro 90 giorni, all’applicazione del contratto nazionale di categoria agli addetti degli Uffici Stampa che svolgano effettivamente attività giornalistica e siano iscritti all’ordine dei giornalisti, elenco professionisti e pubblicisti.
ART. 11
La presente legge  è pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque  spetti di osservarla  e farla osservare  come legge della Regione Basilicata.