Bonus pubblicità 2021: invio della comunicazione per l’accesso al credito posticipato a ottobre

(1 settembre 2021)   Il Dipartimento per l ‘Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio ha reso noto che il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (su radio e tv locali e nazionali e sulla carta stampata) per l’anno 2021 (c.d. “prenotazione”) da parte degli inserzionisti  è stato posticipato al periodo dal 1° ottobre al 31 ottobre p.v. (in luogo del periodo originariamente fissato dal 1° settembre al 30 settembre 2021).

Ciò si è reso necessario a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica di prenotazione, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ricordiamo che tale norma prevede, tra l’altro, quanto segue:

“10. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.  96,  il comma 1-quater e’ sostituito dal seguente:  “1-quater.  Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di  cui  al  comma  1  e’ concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati,  nella  misura  unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in  ogni caso nei limiti dei regolamenti  dell’Unione  europea  richiamati  al comma  1,  entro  il  limite  massimo  di  90  milioni  di  euro  che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021  e  2022.  Il beneficio e’ concesso nel limite  di  65  milioni  di  euro  per  gli investimenti  pubblicitari  effettuati  sui  giornali  quotidiani   e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro  per  gli investimenti pubblicitari effettuati  sulle  emittenti  televisive  e radiofoniche  locali  e  nazionali,  analogiche   o   digitali,   non partecipate  dallo  Stato.  Alla   copertura   del   relativo   onere finanziario  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle risorse   del   Fondo   per    il    pluralismo    e    l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e’ da imputare per 65 milioni di euro alla  quota  spettante  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante  al  Ministero dello sviluppo economico. (…)”

Evidenziamo che sebbene la norma parli di credito di imposta riconosciuto “nella  misura  unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati”, laddove le richieste siano superiori allo stanziamento previsto si va a riparto.

Per l’anno 2020,  le domande presentate hanno generato un fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti e, pertanto, agli inserzionisti pubblicitari su radio e televisioni (locali e nazionali) è stata riconosciuta una percentuale di riparto del 6,5 per cento.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a questo link), attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. (LB)

 

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