CAMPANIA Circolare n.1/99 “Prime disposizioni in materia di prevenzione dell’inquinamento ambientale e tutela sanitaria della popolazione da onde elettromagnetiche”

 

L’Assessore all’Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Ciclo integrato delle acque, Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, della Regione Campania

 

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CIRCOLARE N. 1/99: Prime disposizioni in materia di prevenzione dell’inquinamento ambientale e tutela sanitaria della popolazione da onde elettromagnetiche (Prot. n. 1550 del 15 marzo 1999)

 

Il 3/1/99 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità e con il Ministero delle Comunicazioni, N. 381 del 10/9/98 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana “pubblicato sulla G.U. n. 257 del 3/11/98.

Tale decreto, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 6, lett. a), n. 15) della L. 31/7/97, n. 249 avente ad oggetto: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all’esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.

Inoltre esso stabilisce che le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, e fatte salve le attribuzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, disciplinano l’istallazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione al fine di garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione;

b) il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità;

c) le attività di controllo e vigilanza.

Le Regioni disciplinano, altresì le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, a carico dei titolari di impianti, nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove siano superati i limiti stabiliti dal decreto in parola.

Con la presente Circolare si intendono impartire, nelle more della predisposizione di apposito, organico disegno di Legge Regionale che regolamenti l’intera materia, le prime disposizioni applicative:

1) Le Autorità e gli Enti attualmente competenti al rilascio di licenze, concessioni o pareri all’istallazione di nuovi apparati con emissioni elettromagnetiche o alla modifica di impianti esistenti (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz) devono richiedere ai titolari e/o ai gestori, tra l’altro, quale condizione obbligatoria, documentazione attestante il rispetto dei valori limiti fissati nel sopracitato decreto n. 381/98.

2) I valori limite di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di tempo di sei minuti, non devono superare quelli di cui alla tabella 1 dell’art. 3 del succitato decreto n. 381/98.

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, come definiti nell’allegato B del succitato Decreto n. 381/98, deve essere minore dell’unità. La procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell’allegato C del medesimo Decreto n. 381/98.

3) Gli Enti e le Aziende preposte alla progettazione ed alla realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, nonché all’adeguamento di quelli esistenti, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 MHz, devono prevedere che i valori di campo elettromagnetico prodotti saranno i più bassi possibile compatibilmente con la qualità del servizio erogato al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

4) Per i fini di cui al precedente punto 3), in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i valori, mediati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di tempo di sei minuti, di cui all’art. 4, comma 2 del suddetto decreto n. 381/98.

5) In materia di controlli e vigilanza, nelle more della organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’A.R.P.A.C. istituita con L.R. N. 10 del 29/7/98, sono confermate le disposizioni impartite alle Amm.ni provinciali ed alle AA.SS.LL. con Circolare dell’Assessore pro-tempore all’Ambiente n. 9646 del 20/9/96 (allegato 2) che, si ricorda, ricomprendono anche la vigilanza e i controlli, ai fini della tutela dell’ambiente, e quindi della salute della popolazione, contro i fattori di inquinamento da onde elettromagnetiche.

6) Tutti gli Enti e Aziende titolari e/o gestori di apparati, impianti e sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, aventi sede sul territorio regionale, devono far pervenire allo scrivente assessorato (che a sua volta provvederà a trasferire all’ARPAC) una scheda (allegato 1/A/B/C/D) in cui siano riportate l’esatta localizzazione degli impianti, la potenza irradiata, i valori di campo elettrico e di campo magnetico.

7) Per gli impianti esistenti, nelle situazioni in cui i succitati limiti di esposizione dovessero essere superati, con conseguente possibile danno alla popolazione esposta, dovranno essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari. Le modalità e i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento saranno prescritte nel predisponendo d.d.L. regionale.

8) I Sindaci dei Comuni, qualora si presentino situazioni di particolare pericolosità per la salute della popolazione esposta, possono provvedere, nelle more della regolamentazione di cui al suddetto d.d.L. regionale, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ad imporre ai titolari degli impianti le azioni di risanamento di cui al precedente punto 7) ovvero, in caso di inosservanza, la delocalizzazione dello stesso.

Zinzi