CAMPANIA Deliberazione n. 3202 del 5 luglio 2002 della Giunta Regionale della Campania “Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/2001” e relativo allegato

 

Deliberazione n. 3202 del 5 luglio 2002 della Giunta Regionale della Campania
Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/2001 e relativo allegato

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 40 del 26 Agosto 2002)

omissis

PREMESSO CHE con Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 avente, ad oggetto: “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”, sono state dettate norme per disciplinare, nel rispetto della normativa statale in materia, l’installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al connettore di antenna superiore a 7 W;
PREMESSO, altresì, CHE, essendo emerse alcune difficoltà interpretative, con nota dell’Assessore alle Politiche Territoriali ed Ambiente n. 734 del 25/1/02 è stata richiesta, alla competente V Commissione Consiliare, l’acquisizione degli atti preparatori;
CHE, dopo attenta lettura dei suddetti atti, non avendo fugato tutti i dubbi interpretativi, con successiva nota assessorile n. 0211 del 19/2/02 è stata richiesta urgente audizione alla medesima V Commissione Consiliare, che si è tenuta il giorno 22/2/02;
CHE, inoltre, con note n. 100/A dell’11/1/02 e n. 2781 del 21/3/02 del Coordinatore dell’AGC Ecologia sono state convocate, per il medesimo scopo, oltre che per predisporre gli atti di competenza della Giunta Regionale al fine di dare attuazione alla, citata Legge Regionale, apposite riunioni tecniche, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti dell’ARPAC e dell’Assessorato alla Sanità;
CHE, alla luce delle acquisizioni assunte, dalla V Commissione Consiliare, nonché da quelle assunte nelle succitate riunioni tecniche del 22/1/02 e 29/3/02, si è potuto definire una logica interpretazione della Legge e, conseguentemente, si è potuto predisporre il documento “Linee Guida per l’applicazione della L. R. n. 14/01″, che si allega alla presente deliberazione, e ne diventa parte integrante e sostanziale;
CHE l’art. 2 della citata Legge Regionale prevede, per i titolari o legali rappresentanti degli impianti che rientrano nel campo di applicazione della stessa, l’obbligo della comunicazione, al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC competente per territorio, del possesso della sorgente di radiazioni non ionizzanti, corredata della documentazione tecnica di cui all’art. 3, comma 3;
CHE l’art. 3, comma 1 della succitata L.R. prevede che l’installazione o la modifica degli impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con potenza efficace totale dell’antenna superiore a 100 Watt, è subordinata all’autorizzazione del Presidente della Provincia, al quale deve essere inoltrata l’istanza, in carta legale, per il tramite del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC competente per territorio, che espleta l’attività istruttoria e acquisisce il preventivo parere del Comune, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico;
CHE l’art. 3, comma 3 demanda alla Giunta Regionale di provvedere ad individuare la documentazione necessaria da allegare alla comunicazione ed alle istanze di autorizzazione alla installazione o alla modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni;
CHE l’art. 4, comma 2 della L. R. n. 14/2001, prevede che gli oneri derivanti dall’attività istruttoria, prestata dalla competente struttura dell’ARPAC, sono a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti;
CHE l’art. 6, comma 1 prevede che la struttura tecnica dell’ARPAC, per conto della Provincia e nell’ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti, sulla scorta dei quali, con successivo atto della Giunta Regionale, si provvederà a fissate adeguata programmazione;
CHE l’art. 7, comma 1 prevede l’istituzione, presso l’ARPAC, del Catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazione;
CHE l’art. 8, comma 1 stabilisce, per tutti gli impianti disciplinati dalla Legge, indicati nell’art. 3, già operanti sul territorio regionale, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione, entro 90 giorni alla data di entrata in vigore della medesima Legge;
CHE l’art. 9 ha stabilito di applicare una sanzione amministrativa da Euro 5000,00 a Euro 25000,00, a carico dei titolari o legali rappresentanti degli impianti in caso di inadempienze rispetto alle norme stabilite dalla presente Legge, delegando ai Comuni l’applicazione, l’irrogazione e la riscossione della sanzione medesima, con versamento della quota del 50% al Bilancio Regionale;
CONSIDERATO CHE, per quanto non contenuto nella L.R. n. 14/01, si debba fare riferimento al D. L. 23/1/01, n. 5 convertito nella Legge 20/3/01, N. 66, nonché alla Legge 22/2/0 1, N. 36;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
STABILITO CHE, nelle more dell’emanazione dei decreti Ministeriali di cui all’art. 7 della legge 36/01, le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale di cui all’art. 7 L.R. 14/01, sono riportate nell’allegato documento “Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/01″;
STABILITO, altresì, CHE, relativamente all’onere derivante dall’attività istruttoria, per ciascun impianto, si debba fare riferimento al Tariffario dell’ARPAC;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover stabilire un programma di controlli dei campi con priorità per quelli insistenti nei cosiddetti siti caldi;
CHE, sempre con riferimento all’art. 6, comma 1), nonché alla luce delle conoscenze e dei dati acquisiti a seguito di controlli effettuati anche dall’ISPESL e dalle AASSLL, si ritiene di poter provvedere alla prima individuazione dei seguenti siti caldi, per i quali si impegna l’ARPAC ad effettuare apposite campagne di monitoraggio e a trasmettere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, i risultati unitamente ad apposita relazione contenente, ove previsto, anche eventuali proposte di delocalizzazione, con l’indicazione dei siti alternativi;
Napoli località Collina dei Camaldoli
Napoli zona Camaldolilli
Napoli Eremo dei Camaldoli
Vico Equense (NA) Monte Faito
CHE le competenti strutture tecniche dell’ARPAC, per conto delle Province e nell’ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, debbano procedere a periodici controlli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dagli impianti, sulla cui scorta si provvederà ad individuare ulteriori “siti caldi”, per i quali si dovrà provvedere a predisporre adeguati programmi di risanamento;
RITENUTO anche di dover procedere alla graduazione delle sanzioni secondo lo schema riportato nell’allegato B, nonché di predisporre il modello per l’autocertificazione di cui all’art. 5, così come riportato nell’allegato C, al documento “Linee Guida per l’attuazione della L.R. n. 14/01″;
RITENUTO, infine, che, allo scopo di introitare le somme derivanti dalla comminazione delle sanzioni, nonché i contributi previsti dalla normativa statale, in particolare quelli derivanti dall’utilizzo dei proventi dell’asta UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service), bisogna istituire apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate ed analogo, corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Bilancio Regionale 2002, avente la denominazione: “Contributi per studi, ricerche, piani di risanamento, catasto regionale e attività di vigilanza e controllo per la prevenzione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, così come già richiesto in sede di proposte per la redazione del Bilancio 2002;
VISTI il D. M. Ambiente n. 381/98;
il D. L. 23/1/01, n. 5 convertito nella Legge 20/3/01, n. 66;
la Legge 22/2/2001, n. 36;
la L. R. 24/11/2001, n. 14;
Alla stregua dell’istruttoria del competente Settore Tutela dell’Ambiente e della regolarità della
stessa, resa dal Dirigente del Settore medesimo,
PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

– di approvare l’allegato documento “Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/01″, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
– di stabilire che la documentazione tecnica da allegare alle istanze di comunicazione, autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti di cui alla L.R. n. 14/2001 è riportata nell’Allegato A al succitato documento;
– di stabilire, altresì, nelle more dell’emanazione dei decreti Ministeriali di cui all’art. 7 della legge 36/01, che le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale di cui all’art. 7 L.R. 14/01, sono le medesime contenute nell’allegato A alle succitate Linee Guida;
– di stabilire che gli oneri derivanti dall’attività istruttoria, prestata dalle competenti strutture dell’ARPAC, sono a carico del titolare o del legale rappresentante dell’impianto;
– di stabilire, per tutti gli impianti disciplinati dalla Legge Regionale n. 14/2001, indicati nell’art. 3, già operanti sul territorio regionale, l’obbligo di richiedere l’autorizzazione;
– di stabilire di applicare la sanzione amministrativa, da Euro 5000,00 a Euro 25000,0, secondo la graduazione riportata nell’Allegato B alle surrichiamate Linee Guida, a carico dei titolari o legali rappresentanti degli impianti, in caso di inadempienze delle norme di cui alla suddetta Legge regionale n. 14/2001, delegando ai Comuni l’applicazione, l’irrogazione e la riscossione della sanzione medesima, con versamento della quota del 50% al Bilancio Regionale;
– di stabilire che il modello per l’autocertificazione di cui all’art. 5 della L.R. 14/01 è riportato nell’Allegato C;
– di stabilire, altresì, che, relativamente all’onere derivante dall’attività istruttoria, per ciascun impianto, si debba fare riferimento al Tariffario dell’ARPAC;
– di provvedere, con riferimento all’art. 6, comma 1), nonché alla luce delle conoscenze e dei dati acquisiti a seguito di controlli effettuati anche dall’ISPESL, e dalle AASSLL, alla prima individuazione dei seguenti siti caldi, per i quali si impegna l’ARPAC ad effettuare apposite campagne di monitoraggio e a trasmettere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, i risultati unitamente ad apposita relazione contenente, ove previsto, anche, eventuali proposte di delocalizzazione, con l’indicazione dei siti alternativi;
Napoli località Collina dei Camaldoli
Napoli zona Camaldolilli
Napoli Eremo dei Camaldoli
Vico Equense (NA) Monte Faito
– di stabilire che le competenti strutture tecniche dell’ARPAC, per conto delle Province e nell’ambito della programmazione fissata dalla Giunta Regionale, procedano a periodici controlli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dagli impianti, sulla cui scorta si provvederà ad individuare ulteriori siti caldi per i quali si dovrà provvedere a predisporre adeguati programmi di risanamento;
– di istituire, presso l’ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell’aggiornamento annuale, il Catasto Regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazione presenti sul territorio regionale, da inviare al competente Settore Tutela dell’Ambiente e da pubblicare sul BURC;
– di istituire apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate ed analogo corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Bilancio Regionale 2002 avente la denominazione: “Contributi per studi, ricerche, piani di risanamento, catasto regionale e attività di vigilanza e controllo per la prevenzione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, al fine di introitare le somme derivanti dalla comminazìone delle sanzioni, nonché i contributi previsti dalla normativa statale, in particolare quelli derivanti dall’utilizzo dei proventi dell’asta UMTS (Universal Mobile Teleconimunication Service), così come già richiesto in sede di proposte per la redazione del Bilancio 2002;
– di inviare, per il seguito di competenza, ai Settori Tutela dell’Ambiente, Assistenza Sanitaria;
– di pubblicare il presente atto sul BURC della Regione Campania;
– di inviare il presente provvedimento, unitamente all’allegato documento Linee Guida per l’applicazione della L.R. n. 14/01% al Web master della Regione Campania, per la pubblicazione sul sito alla pagina “news” ed alla pagina “A.G.C. Ecologia, Tutela dell’Ambiente, C.I.A. e Protezione Civile”.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino

Allegato alla presente delibera