CAMPANIA Legge Regionale Campania 6 febbraio 2018, n. 1 “Norme in materia di informazione e comunicazione”

 

Legge Regionale n°1 del 6 febbraio 2018

“Norme in materia di informazione e comunicazione”

(pubblicata nel BURC n. 11 del 6 febbraio 2018)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

la seguente legge:

 

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 9 e 21 della Costituzione e dell’articolo 8 dello Statuto, riconosce il sistema integrato dell’informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico e si pone in attuazione delle previsioni normative di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), riconosce e promuove il pluralismo dell’informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l’impoverimento del panorama dell’informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l’innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l’avvio di imprese di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e Startup, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell’informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro.

Art. 2

(Definizioni e ambiti di intervento)

1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere con gli strumenti e le modalità più appropriate dalla Regione e dagli enti non economici da essa dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità con i principi deontologici vigenti nei campi dell’informazione, per realizzare rispettivamente servizi di:

a) informazione a favore dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti informatici e telematici;

b) azioni di comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle istituzioni territoriali, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale e alle associazioni dei campani in Italia e all’estero, nonché azioni di comunicazione interna realizzata nell’ambito dell’organizzazione regionale.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione nel rispetto della normativa nazionale vigente ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato:

a) riconosce la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’azione della pubblica amministrazione, sia per l’amministrazione regionale sia per gli enti non economici dipendenti dalla Regione, e opera per promuovere a livello regionale e di enti locali un’informazione trasparente ed esauriente sull’operato della pubblica amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni;

b) promuove l’esercizio delle funzioni di informazione e comunicazione istituzionale presso gli enti non economici dipendenti dalla Regione, nonché presso gli enti locali in forma singola o associata;

c) sostiene le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione locale radiotelevisiva e cartacea, al fine di promuovere la presenza di una molteplicità di operatori;

d) incentiva l’occupazione nelle imprese locali dell’informazione e della comunicazione, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;

e) promuove lo sviluppo locale della società dell’informazione, sostenendo gli operatori sul territorio regionale nel processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita dei prodotti editoriali.

3. La Regione sostiene, attraverso specifiche convenzioni con le Università, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell’informazione e della comunicazione.

Titolo II

Informazione e comunicazione istituzionale

Art. 3

(Attività di informazione e di comunicazione istituzionale)

1. La Regione e gli enti non economici da essa dipendenti, in attuazione di quanto disposto dalla legge 150/2000, organizzano servizi e promuovono interventi diretti a:

a) favorire la conoscenza e la socializzazione delle attività delle istituzioni regionali al fine di sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.

2. La Regione e gli enti non economici da essa dipendenti organizzano le attività di informazione e comunicazione al fine di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti, facendosi garante dell’indipendenza e del pluralismo dell’informazione fornita dall’istituzione regionale;

b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti, garantendo i diritti d’informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati;

c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;

d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all’Unione europea e alle comunità campane residenti all’estero;

e) gestire le relazioni con i media;

f) rendere la comunicazione dell’amministrazione regionale un sistema integrato e aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

g) favorire l’accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio, anche attraverso l’utilizzo della lingua italiana dei segni (LIS) e di ogni altra forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata;

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica, rispettando i principi del pluralismo dell’informazione;

i) potenziare la comunicazione interna, la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli enti locali e con l’Università, oltre che con l’Ordine regionale dei giornalisti, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.

3. Le attività di informazione e comunicazione istituzionale sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate on- line e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione e gli enti non economici dipendenti dalla Regione, in forma singola o associata, individuano, nell’ambito delle strutture organizzative interne, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, quelle deputate a realizzare attività di ufficio stampa e di informazione e quelle deputate a realizzare attività di comunicazione istituzionale.

Art. 4

(Organizzazione delle attività di informazione)

1. Le strutture regionali e degli enti non economici dipendenti dalla Regione deputate a realizzare attività di ufficio stampa e di informazione provvedono a:

a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, nonché con le testate giornalistiche online registrate secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento, in particolare con quelli aventi sede e operanti sul territorio regionale;

b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all’attività dell’ente mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali;

c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità;

d) organizzare eventi, servizi giornalistici e conferenze stampa, con la partecipazione degli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, nonché con le testate giornalistiche online registrate secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento;

e) collaborare alle iniziative di promozione dell’immagine della Regione;

f) curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche.

2. L’esercizio delle attività di informazione nell’ambito delle strutture di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi).

3. Ai sensi dell’articolo 9 della legge 150/2000, i coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5 dell’articolo 9 della legge 150/2000.

Art. 5

(Organizzazione delle attività di comunicazione istituzionale)

1. Le attività di comunicazione istituzionale della Regione e degli enti non economici dipendenti dalla Regione comprendono:

a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all’articolo 8 della legge 150/2000;

b) la guida e l’informazione al pubblico sui servizi erogati dall’ente;

c) la gestione delle procedure di reclamo;

d) le funzioni per l’accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e per l’accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. L’esercizio delle attività di comunicazione nell’ambito delle strutture dedicate è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 422/2001.

Art. 6

(Organizzazione delle funzioni di informazione e comunicazione presso la Regione)

1. L’organizzazione delle strutture interne della Giunta regionale deputate all’ufficio stampa e all’informazione nonché quelle deputate alla comunicazione istituzionale sono disciplinate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale.).

2. L’organizzazione delle strutture interne del Consiglio regionale deputate all’ufficio stampa e all’informazione istituzionale nonché quelle deputate alla comunicazione istituzionale sono disciplinate ai sensi dell’articolo 23, comma 12, della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012).

3. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 150/2000, i Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono rispettivamente avvalersi, per l’intera durata del proprio mandato, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi e gli apparati dell’informazione.

Art. 7

(Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione)

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale approvano, entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo le rispettive competenze e nell’ambito delle risorse disponibili, il rispettivo “Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione” recante indirizzi e previsioni di intervento. Il Programma comprende:

a) la programmazione dell’attività annuale di informazione e comunicazione istituzionale;

b) gli indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione;

c) una sintetica illustrazione dell’attività svolta nell’anno precedente;

d) specifiche previsioni di verifica dell’efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.

2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell’elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie e un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

Titolo III

(Sostegno agli operatori dell’informazione e della comunicazione locale)

Art. 8

(Beneficiari)

1. Sono destinatari dei progetti finanziati attraverso il Fondo di cui all’articolo 12 le emittenti radiofoniche e televisive e le agenzie di servizi televisivi che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno un anno nel registro operatori della comunicazione (ROC) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

b) aver presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, se consentito dall’ordinamento, la domanda per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

c) presenza di una redazione composta da giornalisti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico e con la testata giornalistica iscritta al Tribunale competente;

d) dedicare all’informazione locale almeno il 60 per cento dell’attività giornalistica svolta dalla propria redazione nella fascia oraria dalle 7 alle 23.

2. Sono altresì destinatari dei progetti finanziati attraverso il Fondo di cui all’articolo 12 gli operatori della stampa quotidiana e periodica, le testate giornalistiche digitali, le agenzie di stampa locali e i service giornalistici in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro delle impese presso la Camera di Commercio di competenza;

b) sede della redazione nel territorio della Campania;

c) osservanza delle previsioni, per quanto compatibili, del “Testo unico dei doveri del giornalista” adottato dal Consiglio nazionale dei giornalisti;

d) rappresentanza di una testata giornalistica registrata presso il Tribunale cui ha sede la redazione;

e) abbiano una redazione composta da almeno 2 giornalisti assunti con contratto collettivo di lavoro giornalistico presso la medesima testata giornalista che presenta la domanda di contributo.

Art. 9

(Misure di sostegno)

1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 1 e nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui all’articolo 12, la Regione, nel rispetto ed in coerenza con la normativa nazionale vigente e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, finanzia progetti volti a favorire:

a) la professionalizzazione del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile, favorendo l’assunzione e la stabilizzazione del personale che opera presso le redazioni;

b) l’innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali, anche attraverso studi e ricerche che permettano la conoscenza e l’aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all’interconnessione dei sistemi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;

c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell’informazione locale;

d) la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali di un flusso informativo sulle attività della Regione completo e costantemente aggiornato;

e) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo per la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani;

f) iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni e della cultura campana, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri dove risultano insediate comunità di origine campana;

g) la formazione e l’aggiornamento dei giornalisti e del personale tecnico, attraverso corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione radiotelevisiva, con riferimento alle nuove tecnologie e all’uso appropriato e non discriminatorio del linguaggio;

h) l’informazione e la comunicazione sull’Unione europea in ambito regionale e sulle istituzioni nazionali e regionali.

2. L’accesso ai contributi dei progetti presentati dai beneficiari di cui all’articolo 8 e da finanziarie attraverso il Fondo di cui all’articolo 12 è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell’informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti attraverso il ricorso all’uso della LIS e di ogni altra forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata;

b) priorità per i progetti e i programmi di comunicazione contro le discriminazioni che favoriscano l’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di cittadinanza;

c) priorità per iniziative dedicate a informare e a comunicare sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;

d) priorità per i progetti che promuovono l’educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio;

e) innovatività della proposta e utilizzo delle nuove tecnologie.

Art. 10

(Casi di esclusione dei beneficiari)

1. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi di cui al presente Titolo:

a) le imprese che sono state sanzionate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande di contributo;

b) le emittenti radiotelevisive e gli altri operatori che svolgono attività con carattere prevalente di televendita.

2. L’irrogazione di sanzioni ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 8 da parte dell’AGCOM anche in materia di discriminazione di genere costituisce causa di esclusione o revoca, anche sopravvenuta, dai contributi previsti dal Fondo di cui all’articolo 12.

Art. 11

(Prevenzione della discriminazione e della violenza sulle donne)

1. La Regione promuove la cultura del pluralismo dell’informazione quale strumento per lo sviluppo di una cittadinanza attiva al fine di prevenire ogni forma di discriminazione.

2. Dopo il numero 10) della lettera a), del comma 1, dell’articolo 12 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.) è aggiunto il seguente:

“10-bis) collabora con l’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne di cui al comma 124 della legge regionale 7 agosto 2014, n.16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) per monitorare la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e le altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti di genere e siano poste in essere iniziative contro la violenza sulle donne.

Titolo IV

Norme finanziarie e finali

Art. 12

(Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione, nonché al fine di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa locale, ad integrazione di quanto disposto dalla legge 198/2016 è istituito un fondo ad esaurimento denominato “Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale”.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per i progetti da finanziare mediante il Fondo di cui al comma 1, i tempi e le procedure per l’erogazione del contributo, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente legge.

3. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge, nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo e la sua completa erogazione, costituisce causa di decadenza dai contributi, con recupero delle somme eventualmente erogate. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi.

4. Il contributo è comunque revocato qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l’assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario.

Art. 13

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell’articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 9/2002)

1. La legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per la comunicazione – CO.RE.COM.), è così modificata:

a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12, è così modificata:

1) al numero 9) dopo la parola “cura” sono aggiunte le seguenti “, in stretta collaborazione con l’Osservatorio regionale sull’informazione e sulla comunicazione,”;

2) al numero 10) dopo la parola “Opportunità,” sono aggiunte le seguenti “con l’Osservatorio regionale sull’informazione e sulla comunicazione,”;

b) dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:

“Art. 13-bis

(Osservatorio regionale sull’informazione e sulla comunicazione)

1. E’ istituito, presso il Consiglio Regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Osservatorio regionale sull’informazione e sulla comunicazione.

2. L’Osservatorio, in stretto raccordo con il CORECOM:

a) promuove il monitoraggio del contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore dell’informazione e della comunicazione;

b) elabora proposte e iniziative finalizzate a stimolare il comparto dell’informazione e della comunicazione a livello regionale;

c) promuove la cooperazione con ulteriori organismi regionali e locali impegnati nella vigilanza e nel monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione al fine di prevenire episodi di discriminazione;

d) promuove attività di educazione all’informazione, inviando proposte alla Giunta Regionale.

3. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato ed è composto da:

a) un delegato del Presidente della Giunta regionale assistito dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia;

b) il presidente del CORECOM;

c) il presidente della Commissione consiliare competente in materia di editoria o consigliere delegato;

d) un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti;

e) un rappresentante della sezione regionale della Federazione nazionale stampa italiana;

f) un rappresentante degli editori, designato dalle relative associazioni di categoria.

4. L’incarico di componente dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcun emolumento, indennità, rimborso, gettone o compenso comunque denominato.”

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2018 e 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulla Missione I, Programma I, Titolo I del bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 27 ottobre 2017 con il n. 490 del registro generale ed assegnato alla I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

Approvato dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 gennaio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 – “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’articolo 1.

Comma 1.

Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”.

Articolo 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.

Articolo 8: “Obiettivi”.

“1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;

b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;

c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;

d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;

e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

f) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;

g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l’incremento della cooperazione scientifica internazionale;

h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;

i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;

n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;

o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;

p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;

q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;

r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;

s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;

t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;

u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento come beni comuni dell’umanità di valore universale indirizzandone l’utilizzo all’interesse pubblico;

v) la pratica delle attività sportive.”.

Note all’articolo 3.

Comma 1.

Legge 7 giugno 2000, n. 150 già citata al comma 1 dell’articolo 1.

Note all’articolo 4.

Comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422: “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”.

Articolo 3: “Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione”.

“1. L’esercizio delle attività di informazione nell’àmbito degli uffici stampa di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l’organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all’ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell’àmbito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell’ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.”.

Comma 3.

Legge 7 giugno 2000, n. 150 già citata nella nota al comma 1 dell’articolo 3.

Articolo 9: “Uffici stampa”.

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’àmbito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Note all’articolo 5.

Comma 1, lettera a).

Legge 7 giugno 2000, n. 150 già citata nella nota al comma 1 dell’articolo 3.

Articolo 8: “Ufficio per le relazioni con il pubblico”.

“1. L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.

2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

a) garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;

c) promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

d) attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

e) garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.”.

Comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 già citato nella nota al comma 2 dell’articolo 4.

Articolo 2: “Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione”.

Commi 2 e 4: “2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di master in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B al presente regolamento.

4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.”.

Note all’articolo 6.

Comma 1.

Legge Regionale 6 agosto 2010, n. 8: “Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale.”

Articolo 2, comma 1: “1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell’attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:

a) imparzialità, buon andamento dell’amministrazione regionale e trasparenza dell’azione amministrativa;

b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;

c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell’esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;

d) realizzazione della più ampia flessibilità nell’organizzazione degli uffici regionali;

e) rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l’istituzione di apposite strutture organizzative.”.

Comma 2.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

Articolo 23: “Disposizioni in materia di personale regionale”.

Comma 12: “12. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l’ordinamento del Consiglio regionale. All’atto dell’approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata.”.

Comma 3.

Legge 7 giugno 2000, n. 150 già citata nella nota al comma 1 dell’articolo 3.

Articolo 7: “Portavoce”.

“1. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.”.

Note all’articolo 8.

Comma 1, lettera b).

Legge 6 agosto 1990, n. 223: “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.

Articolo 23: “Misure di sostegno della radiodiffusione”.

Comma 3: “3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all’articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un’ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell’articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , così come modificato dall’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Note all’articolo 10.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177: “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

Titolo IV – Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

Capo II – Tutela dei minori nella programmazione audiovisiva

Note all’articolo 11.

Comma 2.

Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 9: “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.”.

Articolo 12: “Funzioni proprie”.

Comma 1, lettera a), punto 10): “1. Il CO.RE.COM. svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale; in particolare:

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l’ordine dei giornalisti, con l’associazione Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell’amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.”.

Note all’articolo 12.

Comma 1.

Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 21 già citato nella nota al comma 1 dell’articolo 1.

Legge 26 ottobre 2016, n. 198 già citata al comma 2 dell’articolo 1.

Note all’articolo 13.

Commi 2 e 3.

Trattato 25 marzo 1957: “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Articolo 107: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

Articolo 108: “1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Regolamento (CE) 13 luglio 2015, n. 2015/1588: “Regolamento del Consiglio sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali”.

Regolamento (CE) 13 luglio 2015, n. 2015/1589: “Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Articolo 9: “Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d’indagine formale”.

Commi 3 e 4: “3. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno non sussistono più, decide che l’aiuto è compatibile con il mercato interno («decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE.

4. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa («decisione condizionale»).”.

Note all’articolo 14.

Commi 1, lettera a) e b).

Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 9 già citata nella nota al comma 2 dell’articolo 11.

Comma 1, lettera a), punto 9): “1. Il CO.RE.COM. svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale; in particolare:

9) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni e presenta rapporti periodici agli organi della Regione;”.

Comma 1, lettera a), punto 10) già citato nella nota al comma 2 dell’articolo 11.