DOMANDA
E’ possibile l’accesso alla cassa integrazione in deroga per gli operatori televisivi che risultano iscritti all’Enpals? |
RISPOSTA
La Cassa integrazione guadagni ordinaria è esclusa per le aziende dello spettacolo ai sensi dell’art. 3, D.L.C.P.S. n. 869/1947.
La Cigs in deroga è invece riconosciuta (sono, allo stato, molte le aziende radiotelevisive che hanno richiesto ed ottenuto la cassa integrazione in deroga) per quei lavoratori esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali (CIG e CIGS) dipendenti da aziende che sospendono o riducono l’attività per crisi temporanee, ivi compresi quindi i lavoratori del settore Enpals.
Lo strumento di sostegno è diretto ai lavoratori, in capo ai quali devono sussistere tutti i requisiti, mentre le aziende devono soddisfare soltanto tre condizioni:
– essere escluse dal campo di applicazione degli ammortizzatori ordinari, ossia CIG e CIGS;
– occupare i lavoratori nell’ambito territoriale della regione cui è rivolta la domanda;
– aver esaurito il periodo di sospensione con indennità di disoccupazione integrata dall’Ente Bilaterale ove concretamente attuabile.
Destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga sono tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato, compresi gli apprendisti.
In particolare l’ammissione del lavoratore al beneficio è subordinata al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.
La gestione delle domande per l’accesso a questo tipo di ammortizzatori sociali deve avvenire nel rispetto delle singole disposizioni e regolamenti previsti a livello regionale a cui si rimanda per completezza, tenendo conto che ogni regione ha messo in pratica delle regole specifiche.