CIRCOLARE 17 aprile 2000, n.451
“Istruzioni in ordine alla direttiva 1999/05/CE riguardante “le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità”
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2000)
- IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
- Vista la direttiva 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita’, il cui termine di recepimento scade il 7 aprile 2000;
- Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita’, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
- Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, recante:
- “regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni”;
- Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 marzo 2000, ha approvato un disegno di legge avente ad oggetto il recepimento della direttiva 1999/05/CE;
- Considerato che le disposizioni della citata direttiva 1999/05/CE hanno natura tale da consentire l’immediata applicazione da parte degli uffici competenti di questa amministrazione;
- Ravvisata l’esigenza di impartire agli uffici competenti disposizioni in materia per il periodo intercorrente tra il giorno 8 aprile 2000 e l’entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 1999/05/CE, rendendo pubbliche tali disposizioni;
Adotta la seguente circolare
1. Gli uffici del Ministero delle comunicazioni si attengono, ai fini dell’immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle apparecchiature radio, alle disposizioni della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, nei limiti previsti dall’art. 1, paragrafo 4, della direttiva stessa.
- 2. Il Ministero delle comunicazioni, in presenza di apparecchi non conformi ai requisiti prescritti, adotta i provvedimenti necessari per proibirne l’immissione sul mercato o la messa in servizio, ritirare gli apparecchi dal mercato o dal servizio o limitare la libera circolazione dei medesimi.
- 3. La presente circolare e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il Ministro: Cardinale