dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Oggetto: Autoregolamentazione dell’inserimento di prodotti all’interno della programmazione (art. 40 bis del “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”)
Come è noto, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 introduce nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, tra gli altri, l’articolo 40 bis, recante nell’ambito delle norme in materia di comunicazione commerciale una specifica disciplina in materia di inserimento di prodotti (c.d. “product placement”) all’interno dei programmi.
In particolare, tale forma di comunicazione viene consentita con l’esclusione dei programmi per i bambini, e subordinatamente all’adozione, da parte dei soggetti interessati – produttori, emittenti anche analogiche, concessionarie di pubblicità e altri soggetti interessati – di procedure di autoregolamentazione, che specifichino la declinazione applicativa dell’inserimento dei prodotti. I documenti di autoregolamentazione devono essere comunicati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è chiamata a verificarne l’attuazione.
L’ambito dell’autoregolamentazione è delimitato dalla norma, che ha stabilito che la stessa debba rispettare i seguenti criteri generali:
• relativamente all’ambito di applicazione, l’inserimento di prodotti può avvenire sia dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, ed è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini; è vietato l’inserimento di prodotti a base di tabacco, sigarette e prodotti da questo derivati, di medicinali e di cure mediche ottenibili previa prescrizione;
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i competenti uffici dell’Autorità ai nn. telefonici 06/69644268 – 69644284 o all’indirizzo e-mail dic@agcom.it
IL DIRETTORE
Laura Aria