CIRCOLARE 9 settembre 1996, n. GM 98727/4205DL/CR.
“Accesso ai documenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni”
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.232 in data 21 settembre 1996)
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto – legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 10 apri1e 1996, n. 296, che ha adottato il regolamento in ordine ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero stesso;
Riconosciuta l’opportunità di dettare le misure idonee a permettere l’esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti;
Si dispone quanto segue:
Art. 1.
Oggetto
- La presente circolare è intesa a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero stesso.
Art. 2.
Uffici competenti
- Il Ministero, ai fini della ricezione della richiesta di accesso, si avvale di appositi uffici ovvero demanda tale attribuzione agli uffici competenti a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.
- Competente a provvedere sulla richiesta di accesso, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, è l’ufficio che forma l’atto o che lo detiene stabilmente.
- Qualora l’atto sia provvisoriamente detenuto presso ufficio diverso da quello indicato nel comma 2, il responsabile del procedimento chiede la restituzione dell’atto medesimo o di copia autentica dello stesso per consentire l’esercizio del diritto di accesso. L’ufficio detentore dell’atto è tenuto a provvedere entro cinque giorni.
Art. 3.
Modalità per l’accesso
- La richiesta di accesso, da redigere di norma su un modulo appositamente predisposto dal Ministero, deve essere presentata al competente ufficio, di cui all’art. 2; può essere inviata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio per posta o di presentazione da parte di persona diversa dall’interessato, la firma del richiedente deve essere autenticata secondo le disposizioni recate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La richiesta di accesso è esente dall’imposta di bollo.
- L’identificazione del richiedente è effettuata, da parte degli uffici competenti, sia all’atto della presentazione della richiesta, intesa ad ottenere copia di documenti, sia al momento dell’accesso.
- La richiesta deve comprendere:
- le generalità del richiedente complete di indirizzo e, nell’interesse del richiedente stesso, il numero di telefono;
- L’indicazione del documento oggetto della richiesta e del procedimento in cui è inserito; in caso di mancata conoscenza di essi, devono essere indicati gli elementi utili all’individuazione;
- L’interesse di cui si è portatori;
- La motivazione della richiesta;
- L’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare l’accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia, eventualmente in bollo, o di entrambe;
- La data e la sottoscrizione;
- Gli estremi del documento di riconoscimento.
- I tutori ed i curatori delle persone fisiche nonché i rappresentanti dei soggetti cui è riconosciuto il diritto di accesso, per esercitare quest’ultimo in nome degli interessati, devono presentare i prescritti titoli.
- Non sono prese in considerazione richieste generiche che non consentano in alcun modo l’individuazione del documento a cui si vuole accedere. Di ciò è data comunicazione all’interessato entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione o di ricezione della richiesta.
- La richiesta può riferirsi a più documenti, ovvero a documenti giacenti presso organi del Ministero aventi sede diversa, purché gli atti riguardino il medesimo procedimento.
Art. 4.
Compiti dell’ufficio accettante la richiesta.
- L’ufficio è tenuto alle seguenti incombenze:
- dare informazioni ai richiedenti sulle modalità di richiesta, sui costi relativi al rilascio di copie (rimborso del costo di riproduzione, imposta di bollo, eventuali tasse di spedizione);
- accettare le richieste di accesso e provvedere al protocollo delle stesse;
- consegnare agli interessati ricevuta, sulla quale devono essere indicati l’ufficio competente all’accesso ed il periodo entro cui l’accesso stesso potrà avvenire;
- inoltrare le richieste all’ufficio competente.
- L’ufficio, sul registro di protocollo, indica la data di presentazione, il nome dell’interessato, gli estremi del documento di riconoscimento, il tipo di documento richiesto e l’ufficio competente all’accoglimento della richiesta.
- Ove manchi l’ufficio apposito, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono espletati dall’ufficio competente a provvedere sulla richiesta di accesso.
Art. 5.
Accesso mediante visione dei documenti depositati.
- Il documento deve essere messo a disposizione in un giorno che sia il più vicino possibile alla data di presentazione dell’istanza di accesso, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente nonché della difficoltà del suo reperimento, e comunque non oltre il termine di trenta giorni.
- La visione deve aver luogo presso l’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile alla presenza di un incaricato dell’amministrazione; della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall’interessato.
- In caso, di accesso a documenti su supporto informatico, al richiedente deve essere fornita adeguata consulenza nell’uso degli strumenti e delle procedure necessari per l’acquisizione delle informazioni.
- In relazione alle caratteristiche dei documenti ed alle particolari circostanze in cui si verifica l’accesso, il Ministero ha la facoltà di esibire copia dei documenti in luogo degli originali.
- Le istanze di visione devono essere allegate dal funzionario competente al documento o alla pratica.
- Trascorsi sessanta giorni dal momento in cui l’accesso è consentito senza che l’interessato abbia preso visione del documento, il richiedente viene considerato rinunciatario e per ottenere l’accesso al documento deve presentare una nuova richiesta.
- Nei casi di segretezza o di riservatezza di talune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità.
Art. 6.
Accesso mediante estrazione di copia dei documenti.
- Le copie devono essere predisposte dall’ufficio presso cui sono depositati i documenti. Si può rilasciare copia anche degli allegati ai documenti, con l’onere da parte del richiedente di corrispondere i diritti aggiuntivi.
- Il Ministero ha facoltà di prorogare fino ad un massimo di trenta giorni il termine del rilascio delle copie, di cui all’art. 2, comma 2, in relazione a difficoltà tecniche di riproduzione derivanti dal formato o dalla consistenza degli atti, dandone comunicazione all’interessato.
- Le copie rimangono depositate presso l’ufficio competente per sessanta giorni dal momento in cui l’accesso è consentito. Qualora le copie non vengano ritirate entro tale termine la pratica è archiviata ed il richiedente, per l’accesso, deve presentare una nuova richiesta.
- La consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta dal richiedente medesimo.
- Qualora l’interessato chieda di ricevere attraverso la posta le fotocopie dei documenti richiesti, queste ultime sono trasmesse, con tassa a carico del destinatario, all’ufficio postale segnalato dal richiedente o a quello più vicino all’indirizzo indicato nella richiesta; l’ufficio, con avviso con tassa a carico del destinatario, invita il medesimo a presentarsi presso l’ufficio stesso per il ritiro dei documenti.
- Nel caso di documenti contenenti in parte informazioni segrete o non accessibili all’interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Le copie parziali, ove possibile, devono comprendere la prima e l’ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.
- Per l’autenticazione e per il rilascio delle copie si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art, 7.
Rimborso e bollo.
- Ai sensi della circolare prot. UCA/27720/928/46 del 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’interessato è tenuto a versare un corrispettivo dell’importo di lire 500 per il rilascio da uno a due copie, di lire mille da tre a quattro copie e così di seguito, da assolvere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie che sono annullate con il datario a cura dell’ufficio.
- Ai sensi della circolare prot. UCA/27720/1749 del 28 febbraio 1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. qualora le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l’interessato è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti; l’ufficio ne cura l’annullo con bollo a data.
- Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l’uso di apparecchiature speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del corrispettivo, orientato comunque ai costi, è effettuata dal Ministero, fermo restando l’assolvimento a mezzo marche da bollo.
Art. 8.
Rifiuto, limitazione, differimento.
- In caso di mancato o incompleto accoglimento della richiesta di accesso, deve essere inviata o consegnata all’interessato, nel termine di cui all’art. 2, comma 2, una risposta con l’indicazione:
- dell’ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
- del documento oggetto della richiesta;
- dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
- dei termini per la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale.
Art. 9.
- Per quanto non previsto dalla presente circolare, si applicano le disposizioni recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
II Ministro: Maccanico