Circolare applicativa della delibera n. 266/06/CONS recante “Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Circolare applicativa della delibera n. 266/06/CONS recante modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili

(pubblicata nel sito dell’Agcom il 16 giugno 2006)

Con la delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006 l’Autorità ha approvato la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, integrando il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS.

Ai fini dell’applicazione omogenea di tale disciplina su tutto il territorio nazionale, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L’art. 39-sexties, commi 3, 4 e 6, del citato regolamento, prevedono, rispettivamente, che:

” 3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-bis l)”;

4. “Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi , ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall’articolo 25, commi 1 e 2, del Testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza”;

“6. Entro sei mesi dall’avvio del servizio l’operatore di rete trasmette all’Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti ed aggiornati gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all’articolo 12, comma 4, del presente regolamento”.

Le citate disposizioni dell’art. 39-sexties, commi 3, 4 e 6, sono poste al fine di assicurare il rispetto da parte degli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili delle medesime norme applicabili agli operatori di rete televisiva in tecnica digitale terrestre.

In merito si chiarisce che la previsione del ripetuto comma 3 non esonera i soggetti già titolari di licenza di operatore di rete, autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), dal presentare al medesimo Ministero la documentazione di cui all’ articolo 15, comma 1, lettera d) e, ove occorra, quella prevista dall’articolo 34, comma 1, lettere b) ed f) , ai fini della conoscenza, da parte di quest’ultimo, della struttura di rete utilizzata comprensiva degli eventuali impianti (c.d. gap filler) con ERP inferiore a 200 Watt. La conoscenza di tali impianti da parte del Ministero delle comunicazioni risponde, infatti, alla necessità di tutela degli impianti esistenti da eventuali interferenze, oltre che all’aggiornamento del catasto delle infrastrutture dallo stesso detenuto.

Si rammenta, inoltre, sempre in relazione agli impianti c.d. gap filler, che ai sensi dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione per l’installazione, tra l’altro, di reti mobili GSM/UMTS e reti di diffusione e distribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre è autorizzata dagli enti locali, previo accertamento del rispetto dei limiti di esposizione in relazione al disposto della legge n. 36 del 2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. L’installazione dei micro impianti di cui trattasi, ancorchè non sia assoggettata a procedimenti di pianificazione delle frequenze è, comunque, sottoposta al procedimento di autorizzazione previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche ai fini della formazione del catasto delle sorgenti elettromagnetiche.

Ai sensi del successivo comma 4, gli operatori di rete autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, sono tenuti al rispetto, tra l’altro, degli obblighi stabiliti dall’articolo 25, commi 1 e 2, del testo unico della radiotelevisione. Si ritiene opportuno precisare, al riguardo, che i commi da ultimo citati prevedono che:

“1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, i limiti previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”.

Ai sensi del comma 6, entro sei mesi dall’avvio del servizio di trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, l’operatore di rete deve trasmettere all’Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all’articolo 12, comma 4, del regolamento. Si ritiene opportuno chiarire che tale adempimento, posto in capo all’operatore di rete, non esonera il fornitore di servizi dal trasmettere all’Autorità, per l’approvazione, la carta dei servizi disciplinata dall’articolo 12, comma 4, del regolamento. Inoltre, i soggetti che risultano già autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili devono, contestualmente all’avvio del servizio in DVB-H, adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio all’utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, come espressamente indicato dall’art. 39 quinquies, comma 2, del regolamento.

Si evidenzia che sulla base delle precisazioni di cui alla presente circolare l’Autorità esplicherà le azioni di propria competenza in merito alle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili.