Circolare del Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria 21 giugno 1994, prot. n. 1871/p “Vigilanza sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private (art.6, comma 10, lettera e), della Legge n. 223/90)”

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA
CIRCOLARE 21 giugno 1994, prot. n. 1871/P.

“Vigilanza sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private [art. 6, comma 10, lettera e), della legge n. 223/90]”

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.167 del 19 luglio 1994)

 

L’art. 6, comma 10, lettera e), della legge n. 223/90, come noto, attribuisce al Garante per la radiodiffusione e l’editoria la “vigilanza” sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
Nella prima fase di applicazione della specifica disciplina, rivolta, tra l’altro, ad un universo di operatori radiotelevisivi in via di definizione, l’Ufficio del Garante ha orientato l’espletamento dei propri compiti avendo riguardo alle singole iniziative di tempo in tempo espresse in materia dal mercato.
La crescente rilevanza che le attività in questione vanno assumendo, la sistematicità delle iniziative intraprese in materia da parte di istituti specializzati, il definirsi del contesto soggettivo degli operatori radiotelevisivi a seguito dell’avviato processo di rilascio delle concessioni, suggeriscono l’opportunità di procedere, ora, ad individuare in via generale primi strumenti minimali di regolamentazione dello specifico fenomeno, da osservarsi da parte di tutti coloro (operatori radiotelevisivi, istituti di ricerca, ecc.) che intendano procedere ad attività di rilevazione e pubblicazione di indici di ascolto allo scopo di garantire:

  • la scrupolosa osservanza e la corretta applicazione dei protocolli metodologici di indagine preventivamente stabiliti e convalidati a livello statistico (fase della rilevazione);

  • una divulgazione chiara e precisa degli indici così rilevati, tale cioè da non consentire interpretazioni difformi ed incoerenti del significato degli stessi dati (fase della pubblicazione).

La preventiva individuazione dei metodi e di tutte le condizioni cui deve rispondere la ricerca costituisce elemento fondamentale e pregiudiziale per ogni indagine i cui esiti debbano poi essere resi disponibili per una generalità di soggetti.

Gli aspetti legati ad una corretta informazione appaiono di particolare rilievo nello specifico settore, considerato che gli indici di ascolto radio televisivo svolgono un ruolo importante sia per il mercato pubblicitario (va sottolineata al riguardo anche la loro valenza “pubblica” ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255/92 e l’art. 11-bis della legge n. 422/93, che prevedono la ripartizione di una determinata quota delle risorse finanziarie da parte degli enti pubblici destinate alla pubblicità secondo “criteri di economicità” che di programmazione dei palinsesti.

Tutto ciò posto, quest’Ufficio reputa necessario predisporre un particolare sistema caratterizzato da un serie di regole “minime” di informazione sia preventiva che successiva, a carico dei soggetti che assumono iniziative del tipo in discorso.

A tal fine, ai sensi del citato art. 6, comma 10, lettera e), della legge n. 223/90, si dispone quanto segue.

Chiunque intende intraprendere indagini volte al rilevamento di indici di ascolto di cui in oggetto, o autonomamente o su commissione di terzi, deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Garante.

Contestualmente, i medesimi soggetti sono tenuti altresì ad indicare puntualmente in un apposito rapporto o documento almeno le indicazioni di seguito riportate e concernenti per la:

  1. RILEVAZIONE DEI DATI::
  1. i committenti dell’indagine;
  2. l’eventuale organismo incaricato della ricerca:

    con l’indicazione di ogni elemento utile a conoscerne la natura giuridica, le caratteristiche operative ed organizzative, nonché eventuali criteri di ripartizione dei conseguenti oneri economici;

  3. gli obbiettivi della ricerca, con specificazione delle condizioni e modalità eventualmente convenute tra e/o con i committenti;
  4. la dettagliata descrizione della metodologia che si intende utilizzare precisando in particolare:

    d.1) l’universo di riferimento;

    d.2) la dimensione e la stratificazione del campione;

    d.3) lo strumento di rilevazione (meter, interviste telefoniche, ecc.);

    d.4) il periodo della rilevazione;

    d.5) l’indicazione e la definizione dei parametri che si intendono utilizzare (ascoltatori nel giorno medio, nel minuto medio, share, permanenza media, ecc.);

    d.6) il questionario da sottoporre agli intervistati (in caso di utilizzo dell’intervista);

    d.7) il metodo di elaborazione dei dati;

    d.8) le modalità di pubblicazione e i tempi previsti;

  5. eventuali controlli da parte di Istituti esterni e/o interni sull’attività di ricerca, specificandone le caratteristiche.

I soggetti interessati sono tenuti a fornire con la massima sollecitudine ogni altra informazione che l’Ufficio si riserva di chiedere ai sensi della richiamata disposizione, nonché ad inviare copia delle convocazioni delle riunioni di eventuali organi collegiali chiamati a decidere aspetti attinenti le indagini. L’Ufficio si riserva la facoltà di far assistere alle relative riunioni un proprio rappresentante, nonché di richiedere l’invio dei verbali delle riunioni, indipendentemente dall’intervento o meno di un proprio rappresentante.

Gli stessi soggetti sono tenuti altresì a comunicare all’Ufficio del Garante qualsiasi variazione apportata al protocollo metodologico comunicato, ivi comprese quelle eventualmente resesi utili e necessarie in un secondo tempo; nonché ogni altra notizia o elemento che possa essere rilevante nella valutazione di quanto precede.

 

  1. PUBBLICAZIONE DEI DATI:
  1. la dimensione del campione effettivo;
  2. le fasce d’età considerate;
  3. la copertura delle aree geografiche;
  4. le modalità di produzione dei dati;
  5. le modalità di pubblicazione dei dati;
  6. i probabili margini di errore statistico;
  7. i livelli di significatività statistica;
  8. le eventuali anomalie intervenute (cattiva ricezione, cattiva penetrazione, ecc.).

Tali informazioni, dovranno essere comunicate all’Ufficio contestualmente alla pubblicazione dei risultati medesimi.

 

  1. DIFFUSIONE DEI DATI:

Si richiama inoltre l’attenzione di tutti coloro che intendano dare, a qualunque scopo ed attraverso l’uso di qualsiasi mezzo, diffusione a dati emergenti dalle indagini in questione, sull’opportunità di attenersi a criteri tali da assicurarne una presentazione corretta e che non induca in erronee interpretazioni.

Si confida che i soggetti più volte richiamati vogliano attenersi alle indicazioni contenute nella presente circolare della quale le associazioni di categoria indirizzatarie vorranno dare la massima diffusione fra i propri associati.

I CORERAT, dal canto loro, sono pregati, nell’ambito dei compiti loro attribuibili ai sensi dell’art. 7 della legge n. 223/90, di segnalare all’Ufficio ogni iniziativa di cui venissero a conoscenza o di cui si rendessero promotori, nonché ogni notizia o elemento di giudizio utile all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia da parte dell’Ufficio.

 

Il Garante Santaniello