Circolare del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 29 ottobre 1994 “Concessioni radiotelevisive private in ambito locale – modifiche tecnico-operative degli impianti – competenze dei Circoli Costruzioni T.T.-“

29-10-94

MSG TLX NR 2993

Da Ministero P.T. Direzione Centrale Servizi Radioelettrici Segreteria Roma

a

Tutti i reparti terzi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche Loro sedi

 

Oggetto: Concessioni radiotelevisive private in ambito locale – Modifiche tecnico-operative degli impianti-Competenze dei circoli costruzioni T.T.

Ad integrazione delle disposizioni impartite con messaggio telegrafico Prot. DCSR/SEGR/002898 del 19.10.1994, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, si partecipa quanto segue.

Il decreto-legge 29 agosto 1994, n.520, all’art.7, commi 1 e 2, stabilisce che il termine per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti per la radiodiffusione e sonora e televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all’art.32 della legge n.223/90 è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, i quali dovranno avvenire entro il 31 dicembre 1994.

Ciò posto, si fa presente che allo stato attuale nessuna concessione è stata formalmente rilasciata alle emittenti radiotelevisive locali, essendo i provvedimenti in corso di registrazione presso la corte dei conti.

Vige, pertanto, fino al momento del rilascio agli interessati dell’atto di concessione debitamente registrato dalla Corte dei Conti, il regime autorizzatorio di cui all’art.32 della legge 223/90 e continuano ad avere efficacia tutti i poteri che da esso derivano, già delegati dal Ministro P.T. ai direttori dei circoli delle costruzioni T.T.

Stante quanto sopra la competenza ad autorizzare modifiche tecnico-operative degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione fa capo ai circoli fino al momento del rilascio dei decreti di concessione agli interessati, circostanza che verrà subito partecipata a codesti organi.

Da quella data che pone fine al periodo di autorizzazione alla prosecuzione nell’esercizio degli impianti, in concessionari privati del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale saranno abilitati a trasmettere non più ai sensi dell’art.32 della legge n.223/90, ma sulla base delle condizioni dettate dall’atto concessionario e con gli impianti e le caratteristiche tecniche descritte nell’atto stesso.

Conseguentemente le istanze di variazione delle caratteristiche tecnico-operative verranno autorizzate in sede ministeriale centrale previa valutazione, da parte di codesti organi, della fattibilità delle modifiche richieste.

Il Direttore Centrale Ing. Francesco Avanzi.