Circolare del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 29 maggio 1997 “Applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, in materia di compatibilità elettromagnetica”


MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Circolare 29 maggio 1997, n. GM103058/4207 DL

Applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, in materia di compatibilità elettromagnetica”

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 135 in data 12 giugno 1997)

 

 

Vista la circolare del 16 gennaio 1996 in materia di compatibilità elettromagnetica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 1996;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Considerate le linee guida elaborate dalla Commissione europea relativamente all’applicazione della anzidetta direttiva 89/336 e delle successive sulla compatibilità elettromagnetica;

Tenuto conto che l’applicazione della circolare del 16 gennaio 1996 ha determinato perplessità circa la disciplina dei “prodotti pronti all’uso”;

Tenuto conto che l’applicazione del decreto legislativo n.615/1996 ha dato luogo a problemi interpretativi con riguardo all’art.7, comma 5, relativo all’apposizione della marcatura CE, all’art.10, comma 3, concernente i luoghi presso i quali possono essere effettuati i controlli, ed all’art.11, comma 2, e comma 7, lettera c), riguardante le sanzioni correlate agli illeciti;

Viste le numerose richieste di chiarimento sulle anzidette disposizioni pervenute da parte delle associazioni di categoria dei costruttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Considerata la necessità di fornire alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato le indicazioni precise circa gli ambiti delle funzioni di controllo e di evitare turbative del mercato;

Si precisa quanto segue:

1) la marcatura CE di conformità, di cui al comma 5 dell’art.7 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, deve essere apposta sull’apparecchio o, se ciò non è possibile, sulle istruzioni per l’uso ovvero sul tagliando di garanzia ovvero sull’imballaggio;

2) le verifiche ed i controlli di cui al comma 3 dell’art.10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, non riguardano i prodotti in fase di produzione, ma quelli immessi nel mercato e destinati ai Paesi dell’Unione europea e possono essere svolti, per ciò che attiene ai costruttori ed agli importatori, nei reparti o nelle aree di spedizione ove i prodotti sono pronti ed imballati per i destinatari;

3) fermo restando quanto esplicitato al punto 2, l’accesso ai luoghi di fabbricazione, di cui al comma 3, lettera a), dell’art.10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, riguarda i casi in cui non sono previsti appositi reparti di immagazzinamento e deve avere per oggetto soltanto le aree di spedizione associate ai luoghi di fabbricazione;

4) la dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario, come stabilito dall’art.7, comma 1, e dall’art.8, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti e non deve accompagnare i singoli prodotti; di conseguenza, le sanzioni previste dall’art. 11 si applicano qualora le autorità competenti accertino la mancanza della dichiarazione di conformità presso il costruttore o il mandatario;

5) gli apparati pronti all’uso, ossia quelli che non necessitano di apposita installazione e per i quali non è possibile determinare il momento della prima utilizzazione, privi della marcatura CE, immessi in commercio al dettaglio ovvero posti a disposizione dell’utilizzatore finale entro la data del 31 dicembre 1995 e conformi alle norme italiane sulla compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992, possono essere commercializzati senza una scadenza definita.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato

BERSANI

97A4651