Circolare della Direzione Centrale Servizi Radioelettrici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 18 marzo 1996 “Decreto legge del 26.2.1996 NR.80 recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata”

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Direzione centrale Servizi Radioelettrici

Div. VIII – Sez.I

Roma, 18/3/96

A tutti gli uffici circoscrizionali del Ministero P.T. – loro sedi

p.c. Ufficio Legislativo – Sede

p.c. Ufficio del Garante per la radiodiffusine e l’editoria-Via Santa Maria in Via, 12-00187 Roma

Oggetto: Decreto Legge del 26.2.1996 nr. 80 recante disposizioni urgenti per assicurare l’attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

Si informa che con decreto legge nr. 80 del 26.2.96 pubblicato su G.U. nr. 48 del 27.2.96 sono state introdotte nuove norme relative all’emittenza radiotelevisiva locale e nazionale.

In particolare:

– sono stati prorogati i termini di durata delle concessioni radiofoniche nazionali e locali e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri fino al 28 agosto 1997

– è stata introdotta l’ulteriore possibilità di trasferire, per tutto il periodo di validità delle concessioni radiofoniche nazionali e radiofoniche e televisive locali, oltre che intere emittenti tra un concessionario ed un altro, anche singoli impianti o rami d’azienda (possibilità concessa anche per i trasferimenti tra concessionari locali e concessionari nazionali o autorizzati alla ripetizione di programmi televisivi e radiofonici esteri o autorizzati ex articolo 11, comma 3, della legge 422/93, ad eccezione dei concessionari nazionali con copertura pari o superiore al 75% del territorio nazionale nonché delle emittenti televisive criptate)

– sono state consentite le acquisizioni da parte di Società di capitali o di Società cooperative a responsabilità limitata che intendono operare in ambito locale, di concessionarie costituite da imprese individuali.

Inoltre all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, nr. 422 è stato aggiunto il seguente periodo “Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste”.

Pertanto, per effetto della norma dianzi citata, le autorizzazioni finalizzate alla sperimentazine delle modifiche tecniche richieste dalle concessionarie ai sensi dell’art.6 della legge 422/93 di cui alla circolare nr. 1756 del 14.7.1995, devono intendersi rilasciabili da parte di codesti uffici per un periodo di 120 giorni rinnovabile una volta sola, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni della citata circolare.

Si richiama, inoltre, l’attenzione di codesti uffici sul disposto di cui all’art.5 comma 4 del decreto-legge in oggetto, ai sensi del quale i trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo di utilizzare i collegamenti di TLC necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

Infine si evidenzia che l’art.5 commi 5, 6, 7, 8 e 9 ha introdotto nuove norme in materia di obblighi di programmazione, pubblicità e sponsorizzazioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

In proposito e con riferimento a quanto disposto con circolare del 27.2.96 n.7878 sulle sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi di programmazine, si fa osservare che la perc entuale di autoproduzione delle emittenti radiofoniche comunitarie viene fissata al 30% anziché al 50% e che l’impegno a destinare almeno il 20% della programmazione settimanale all’informazione (art.16, comma 18, legge 223/90) si intende rispettato quando almeno il relativo 50% sia destinato all’informazione locale, notizie e servizi e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Dott. Tata