Circolare della Direzione Centrale Servizi Radioelettrici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 3 ottobre 1994 “Concessioni radiotelevisive. Competenza del Ministro. Competenza dei Circoli. Coordinamento”
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE
3 ottobre 1994
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI
DIVISIONE VII – SEZIONE II
OGGETTO: Concessione radiotelevisive. Competenza del Ministro. Competenza dei Circoli. Coordinamento.
Il III reparto del Circolo di Bolgona ha esposto alcune problematiche concernenti l’oggetto riassumendo le stesse nei seguenti quesiti:
quale sia l’organo competente a procedere nei confronti del concessionario nei casi di incompatibilità elettromagnetica causata ai servizi pubblici;
quali siano i casi che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni sanzionatorie dell’art. 31 comma 8 della legge 223/90;
in relazione all’art. 1 comma 3 e all’art. 3 dei decreti di concessione in base a quale norma di legge l’organo periferico possa agire autonomamente o se debba agire solo su specifica disposizione del Ministro.
Al riguardo allo scopo di consentire una applicazione uniforme delle norme richiamate nei quesiti su tutto il territorio nazionale, anche e soprattutto per evitare disparità di trattamento nei confronti dei concessionari, si estende la risposta di seguito riportata a tutti gli organi periferici di questo Ministero.
L’art. 31, comma 8 della legge 223/90, relativo all’inosservanza delle disposizionidell’art. 18 va riferito esclusivamente ai commi 1 e 2 del citato art. 18.
Il comma 3, infatti, non fa che estendere alle bande assegnate ai servizi di polizia e agli altri servizi pubblici essenziali le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983 n. 110.
Se ne deduce che le violazioni di cui all’art. 18 comma 3 …omissis… esclusiva sanzione nel sistema della legge 110/83, anche nei confronti delle concessionarie per la radiodiffusione, come previsto dall’art. 18, comma 3, primo periodo.
Su detto specifico punto, tuttavia, si fa riserva di una diversa possibile interpretazione da parte della Corte di Cassazione, che, prossimamente, dovrebbe pronunciarsi su un ricorso in materia.
Solo gli interventi urgenti, pertanto, sono di competenza del Circolo delle Costruzioni, il quale deve agire ai sensi della legge 110/83 anche in assenza di disposizioni di questo ministero.
Le modifiche disposte ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18, che trovano la connessa disposizione sanzionatoria nell’art. 31, comma 8 della legge 223/90, sono invece di esclusiva competenza del Ministero P.T..
Si fa infine presente che l’art. 1, comam 3 del provvedimento di concessione che condiziona l’esercizio degli impianti al rispetto degli obblighi internazionali, all’assenza dei disturbi ai servizi pubblici ecc., costituisce disposizione riassuntiva degli obblighi e divieti che gravano sul concessionario e che in parte trovano regolamentazione e sanzione in disposizioni legislative (vedasi legge 110/83).
Per la parte non altrimenti disciplinata, l’art. 1 comma 3 citato, costituisce autonoma disposizione la cui inosservanza da parte del concessionario sfocia nel procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31, comma 8.
Solo per tale parte residua rispetto a quella che trova fondamento nella legge 110/83 (e nell’estensione operata dall’art. 18, comma 3 della sua operatività) la competenza è del Ministro P.T., il quale dovrà contestare gli addebiti ogni volta che si verifichi la violazione.
In relazione a tale ultimo aspetto si informa che per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero ma che dovrebbe comunque prevedere l’intervento degli organi periferici nelle fasi successive, si sta perseguendo l’obiettivo di individuare come organi competenti a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 le prefetture competenti per territorio.
Sono da considerare, infine, salvi i poteri di intervento (se pur non definitivo) degli organi periferici del Ministero P.T. ex art. 240, del codice postale in caso di disturbo o interferenze alle telecomunicazioni.
Poichè la modifica della funzionalità tecnico operativa degli impianti, in assenza di autorizzazione, oltre a costituire violazione dell’atto di concessione, è in re ipsa causa di disturbo alle telecomunicazioni, data la saturazione dell’etere, gli organi periferici, oltre a segnalare la violazione al Ministero, dovranno, analogamente a come procedono per gli altri concessionari privati, disattivare temporaneamente l’impianto fino al ripristino delle caratteristiche conformi al provvedimento di concessione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Francesco Avanzi