DA: MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZ. GENER. CONCESS. AUTORIZZ.
Div. VI – Sez. V
A: ISPETTORATI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA
Pratica 7272 Data: 14 dicembre 1998
OGGETTO: Quesiti sulla potenza dei trasmettitori.
Si fa riferimento a vari quesiti pervenuti in merito alla interpretazione del dato di cui al punto 55 delle schede tecniche B degli impianti RTV.
Si rammenterà che nelle note esplicative del D.M. 13.12.84 per la compilazione delle schede tecniche degli impianti RTV non sono fornite precisazioni circa la valenza da attribuire alla indicazione di potenza del trasmettitore da riportarsi al punto 55. Tuttavia, si ritiene che una deduzione per via indiretta del significato da attribuire al dato in questione possa derivarsi dalla considerazione che la volontà successivamente espressa dal legislatore con la legge 223/90 fosse quella di autorizzare la prosecuzione di attività degli impianti censiti alle condizioni di esercizio che essi avevano alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Pertanto, non si ritiene contrastante con lo spirito della norma interpretare il dato del punto 55 come valore della potenza di esercizio del trasmettitore la quale, a meno delle perdite di linea e di adattamento, dovrà riscontrarsi con il valore di ERP indicato sulla scheda C.
In considerazione di quanto anzidetto, il dato di targa della potenza del trasmettitore non potrà ragionevolmente eccedere quello del punto 55, tenuto conto delle disponibilità impiantistiche commerciali (ad esempio, 400 W del punto 55 potranno derivare da una idonea regolazione di un tx di non più di 500 W di targa) e della necessità (stabilita dai decreti di concessione) di mantenere costanti le prestazioni a fronte del normale degrado dei componenti soggetti ad invecchiamento; una tale accortezza previene, infine, anche possibilità di abuso.
IL DIRETTORE GENERALE