Circolare della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni 21 gennaio 2000
“Nuovi canoni di concessione radiotelevisiva introdotti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000)”
Prot. n. DGCA15
OGGETTO: Nuovi canoni di concessione radiotelevisiva introdotti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000).
Si ritiene opportuno segnalare a codeste Associazioni che l’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha stabilito nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione radiotelevisiva, rispetto a quelli fissati dalla previgente normativa (articolo 22 della legge 223/90 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi del citato articolo 27, comma 9, della legge 488/1999, i titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
- di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato, se emittente televisiva pubblica o privata, in ambito nazionale;
- di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
I predetti canoni vanno versanti entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato conseguito nell’anno precedente, riferibile all’esercizio dell’attività radiotelevisiva.
Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale, sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nell’anno 1999, secondo le modalità attuative che verranno determinate con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze, previsto dall’articolo 27, comma 10, della citata legge 488/1999.
Non appena saranno determinate le suddette modalità sarà cura dell’Amministrazione provvedere alla richiesta del canone di concessione per l’anno 2000.
Si specifica, altresì, che resta fermo l’obbligo del pagamento della tassa annuale di concessione, da corrispondere entro il 31 gennaio p.v., di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Si pregano le Associazioni in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri iscritti di quanto sopra evidenziato, onde evitare disguidi nel pagamento del canone di concessione per l’anno 2000, derivanti dalla fase di transizione tra la vecchia e la nuova normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Micciarelli