Circolare della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni 4 novembre 1998 “Note applicative della Legge n. 122/1998”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE PER LE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI

DOCUMENTO SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122.

ARTICOLO 1, COMMA 4:

L’articolo 1, comma 4, della legge 122/98 sostituisce l’art. 6, comma 2, della legge 422/93, come modificato dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 650/96.
In particolare, la nuova disciplina individua gli organi periferici dell’Amministrazione quali deputati al rilascio delle autorizzazioni alla modifica degli impianti di radiodiffusione e dei connessi collegamenti di telecomunicazione e i casi in cui devono essere autorizzate le citate modifiche, che di seguito si riassumono:

  1. trasferimento a qualsiasi titolo, insindacabile da parte dell’Amministrazione, della sede dell’impresa o della sede di messa in onda;
  2. sfratto o finita locazione dei singoli impianti;
  3. esigenze di carattere urbanistico, ambientale e sanitario ovvero ottemperanza ad obblighi di legge.

    Nel caso a) devono essere autorizzate modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ex art. 32 legge 223/90, quando la relativa richiesta è motivata dal trasferimento della sede dell’impresa ovvero della sede della messa in onda.

    In tali casi, è liberamente consentito lo spostamento dell’impianto di messa in onda e dei relativi collegamenti di telecomunicazione. Qualora si rendesse necessario a seguito dello spostamento della sede o della messa in onda, spostare anche gli impianti di diffusione, questi ultimi non devono, comunque, ampliare la loro area di servizio. Limitati ampliamenti delle aree servite possono essere consentiti solo se correlati alle modifiche degli impianti nei casi previsti dal comma 5 dello stesso articolo 1.

    La nuova sede di messa in onda, fatti salvi i casi di trasferimenti di intere aziende tra concessionari, deve comunque trovare ubicazione nell’ambito locale oggetto della concessione. L’impresa può in ogni caso stabilire la propria sede in qualsiasi parte del territorio nazionale e, quando non ricorrano le condizioni dei trasferimenti surrichiamati, in questo caso, eventuali collegamenti radioelettrici che si intendessero utilizzare per collegare la sede dell’impresa dislocata in altre regioni rispetto a quella oggetto della concessione, con gli impianti di diffusione e di messa in onda, sono soggetti alla disciplina dei collegamenti in ponte radio ad uso privato (esempio: sede dell’impresa in Lombardia e sede di messa in onda in Sicilia).

    Le frequenze di trasmissione dei ponti di collegamento autorizzati allo spostamento devono essere, di norma, quelle previste dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, già richiamate in precedenti circolari, fatte salve motivate situazioni, responsabilmente valutate da parte degli Ispettori, per la riallocazione della frequenza di trasmissione. In tali casi può essere conservata la frequenza già censita purché non provochi interferenze ad altri legittimi utilizzatori.

    Nel caso b), gli impianti di diffusione e/o di collegamento devono essere modificati previa autorizzazione, in presenza di sfratto o finita locazione della postazione ove è ubicato l’impianto.

    Per sfratto o finita locazione deve intendersi la cessazione dell’efficacia contrattuale, oltre che del rapporto di locazione, anche dei rapporti di uso o comodato a titolo oneroso o grtuito.

    Nel caso c), si da luogo alle autorizzazioni alle modifiche di impianti per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario che vengano espresse dagli organi istituzionalmente preposti a tali settori, sia direttamente alle emittenti interessate sia al Ministero; le modifiche possono riguardare le caratteristiche radioelettriche degli impianti ovvero il sito di ubicazione. Le autorizzazioni radioelettriche rilasciate per tali esigenze prescindono da quelle eventualmente occorrenti riguardanti aspetti urbanistici, sanitari o ambientali, di competenza degli enti istituzionalmente preposti a tali settori. Per tali autorizzazioni vale il principio di non ampliare l’area di servizio illuminata.

     

    ARTICOLO 1, COMMA 5:

    L’articolo 1, comma 5, prevede il rilascio di autorizzazioni alle modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 223/90, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite dalle emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 249/1997.

    Sono destinatarie di tale norma, così come di quella dettata dal precedente comma 4, sia le emittenti private nazionali che operano in base a formali provvedimenti concessori o autorizzatori ovvero ad autorizzazioni ex lege, sia le emittenti locali concessionarie ovvero quelle che, avendo ricevuto il diniego di concessione, operano a seguito di provvedimenti cautelari o di merito della magistratura giurisdizionale.

    Si precisa, altresì, che gli impianti oggetto di modifica debbono essere quelli eserciti conformemente al censimento disposto dal citato articolo 32 della legge 223/90, escludendo, pertanto, quelli abusivi e quelli arbitrariamente variati senza preventiva autorizzazione, che vanno perseguiti secondo le norme vigenti.

    Le procedure di compatibilizzazione radioelettrica vanno attuate dagli Ispettorati anche se le interferenze poste a base delle richieste di compatibilizzazione coinvolgono gli impianti della concessionaria pubblica RAI, della RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale di Bolzano) e della AFN (American Forces Network ex SEB).

    Per queste ultime, comunque, le autorizzazioni alle modifiche degli impianti vanno adottate in sede ministeriale centrale, secondo la prassi vigente.

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 122/98, si reputa opportuno fornire le definizioni dei concetti di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione ivi contenuti.

    Si intende per:

    “compatibilizzazione”: qualsiasi intervento tecnico atto a risolvere ovvero a migliorare le situazioni interferenziali tra gli impianti delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, derivanti da un legittimo esercizio degli impianti medesimi.

    “ottimizzazione”: qualsiasi intervento tecnico finalizzato al miglioramento dell’irradiazione nelle aree di servizio degli impianti delle emittenti.

    “razionalizzazione”: qualsiasi intervento tecnico finalizzato alla razionalizzazione della rete di diffusione dell’emittente.

    Si precisa che le operazioni di ottimizzazione e di razionalizzazione possono essere attuate sia sulle reti di impianti di diffusione sia su quelle dei ponti di trasferimento. In questi casi le frequenze di trasmissioni dei ponti di collegamento devono essere, di norma, quelle previste dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze e dalle susseguenti disposizioni di questa Direzione Generale.

    Si ritiene opportuno far rilevare che, a differenza da quanto disposto dall’art. 1 comma 4 relativamente alla scelta delle frequenze per i ponti di trasferimento dei segnali per la radiodiffusione, per i quali è stata ravvisata la possibilità anche della riallocazione sulle frequenze censite, quando ricorrano motivate situazioni, nel caso di specie la scelta di riallocazione dei ponti nelle bande consentite deriva dalla esigenza che le operazioni di ottimizzazione e razionalizzazione, costituenti una libera scelta dell’emittente, avvengano nel rispetto delle norme tecniche vigenti al riguardo.

    Le azioni di compatibilizzazione radioelettrica e di ottimizzazione e razionalizzazione delle aree servite, da attuare nel rispetto delle norme vigenti, devono trovare, comunque, limitazioni nel principio del generale mantenimento dei livelli interferenziali verso terzi.

    In presenza, comunque, di plurime richieste di compatibilizzazione radioelettrica, ottimizzazione e razionalizzazione delle aree servite, provenienti da più emittenti nella stessa area, le quali comportino la necessità di assegnazione di frequenze disponibili, alternative a quelle utilizzate, dovrà darsi priorità alle richieste volte alla eliminazione delle interferenze radioelettriche, prima che a quelle di ottimizzazione e razionalizzazione.

    Quanto al limitato ampliamento delle aree servite consentito dall’articolo 1, comma 5, deve intendersi quello derivante, come inevitabile conseguenza tecnica, dalle modifiche tecniche autorizzate, mentre esso non può in alcun modo costituire l’obbiettivo della richiesta di modifica. Pertanto, in linea di principio, nell’individuare le possibili soluzioni di modifiche tecniche finalizzate alla compatibilizzazione, ottimizzazione o razionalizzazione, dovrà darsi preferenza a quelle che comportino le minori alterazioni in eccesso delle aree servite dagli impianti oggetto di modifica. Le modifiche adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, debbono salvaguardare le aree servite dalle emittenti non interessate alle modifiche, salvo diversi accordi tra le parti, debitamente sottoscritti, rientranti comunque nell’ambito delle ipotesi previste dalla legge.

    ARTICOLO 1, COMMA 7:

    Per quanto riguarda la nuova ipotesi di trasferimenti di impianti introdotta dall’articolo 1, comma 7, della legge 122/98, si evidenzia quanto segue.

    La disposizione che consente di cedere impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i connessi collegamenti di telecomunicazione legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima (30 aprile 1998). Pertanto non sono legittime le cessioni di tali impianti avvenute con atti di data antecedente al 30 aprile 1998. Inoltre, gli Ispettorati, avranno cura di verificare che gli impianti oggetto di cessione ai sensi di tale disposizione siano censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 223/90 e non siano ricompresi tra quelli risultati inesistenti alle verifiche dei competenti organi del Ministero, nonché oggetto di situazioni interferenziali.

    ARTICOLO 1, COMMA 8:

    Il comma sopracitato, con il quale viene sostituito il comma 17 dell’articolo 3, della legge 249/97, stabilisce che possono essere effettuati collegamenti in diretta, sia attraverso ponti mobili sia attraverso collegamenti temporanei, su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità.

    Si precisa, in proposito, che la concessione rilasciata all’emittente, costituisce titolo per l’utilizzazione di tali collegamenti che, pertanto non sono oggetto di corresponsione di separato canone.

    Si precisa, altresì, che a tali fini vengono intesi per collegamenti temporanei e ponti mobili quelli utilizzati in occasione di eventi temporanei legati agli avvenimenti di cui sopra.

    Inoltre la concessione, ai sensi del medesimo comma, costituisce titolo per trasmettere, sulle frequenze assegnate in concessione, dati e informazioni all’utenza, secondo i sistemi tecnici ammessi in Italia quali, ad esempio, il teletext e l’RDS.

    Tale comma è applicabile alle emittenti radiofoniche e televisive locali e alle emittenti radiofoniche nazionali, concessionarie e autorizzate.

     

    PROCEDURE:

    Presentazioni delle istanze. Tempi del procedimento.

    Le istanze finalizzate ad ottenere l’autorizzazione prevista dall’art. 1, commi 4 e 5, della legge 122/98 devono essere prodotte in bollo dai soggetti interessati agli Ispettorati territoriali competenti per territorio. Le istanze prodotte non in bollo, dovranno essere proseguite per la regolarizzazione all’Ufficio del registro a cura dell’organo che ha ricevuto la richiesta, in quanto l’assenza di bollo non costituisce motivo di archiviazione o rigetto dell’istanza. Le istanze devono essere corredate da un progetto degli impianti di diffusione e di collegamento completo dei dati tecnici necessari, nonché dalla documentazione che comprovi la motivazione della richiesta avanzata. Le istanze sono, inoltre, corredate da tutta la documentazione necessaria per l’aggiornamento tecnico dei decreti concessori, secondo i modulari in uso, reperibili presso la Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni.

    Gli Ispettorati Territoriali devono provvedere in ordine alle richieste avanzate entro 60 giorni dalla ricezione delle medesime. Qualora la complessità dell’Istruttoria o la necessità di integrazione documentale non consenta di concludere in tali termini il procedimento, gli Ispettorati avranno cura di inviare apposita comunicazione all’Istante, indicando le ragioni per le quali la procedura stessa non può essere conclusa nei termini previsti.

    Si precisa, altresì, che le modifiche richieste non possono essere attuate dall’emittente istante in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto tali autorizzazioni non rientrano nella disciplina del silenzio assenso dettata dagli articoli 19 e 20 della legge 241/90.

    Costi degli interventi:

    I costi di interventi connessi ai procedimenti avviati ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5, della legge 122/98, determinati ai sensi del decreto 24 gennaio 1994, dovranno essere posti a carico della parte che richiederà l’intervento, salvo quelli derivanti da richieste di compatibilizzazione, di impianti in legittimo esercizio, relativamente alla fase di accertamento dell’interferenza.

    Nell’ipotesi di richieste di intervento plurime nella stessa località, qualora l’intervento stesso abbia luogo nel medesimo giorno e per la medesima durata, i costi saranno addebitati una sola volta, suddividendoli tra i soggetti interessati.

    Le somme di anticipazione dei costi degli interventi vanno determinati di volta in volta in misura non superiore al costo presunto degli interventi stessi.

    Avvengono, invece, in regime di esenzione dai costi di surrogazione, gli interventi effettuati dagli Ispettorati nell’assolvimento degli obblighi di istituto quali, a titolo esemplificativo, i sopralluoghi disposti al fine di verificare la condizione di legittimità di esercizio degli impianti o che, in generale, attengono ad operazioni di controllo, nonché quelli sopraindicati finalizzati alla compatibilizzazione di impianti in legittimo esercizio.

    Autorizzazioni sperimentali già rilasciate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 422/93 e successive modificazioni e integrazioni. Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5 della legge 122/98.

    Le autorizzazioni già rilasciate dagli Ispettorati territoriali ai sensi della normativa sopra citata, e non revocate, devono essere convertite in autorizzazioni definitive dagli stessi Ispettorati, mediante l’apposizione di un timbro di conformità sull’autorizzazione sperimentale già rilasciata. Le autorizzazioni rese definitive costituiscono titolo per la variazione degli atti concessori delle emittenti interessate e vanno, pertanto, inviate a questa Direzione Generale per l’aggiornamento delle concessioni.

    Stante l’abrogazione dell’art. 6, comma 2, della legge 422/93 e successive modificazioni, ad opera dell’art. 1, comma 4, della legge 122/98 e l’introduzione della nuova norma dettata dal comma 5, le istanze di modifica di impianti inoltrate dalle emittenti sulla base della previgente normativa, per le quali non sia intervenuto il rilascio di autorizzazioni alla modifica, devono essere confermate, ove ne sussista ancora l’interesse, secondo la nuova normativa. Gli Ispettorati avranno comunque cura di comunicare agli interessati, per tutte le richieste di autorizzazioni della specie inevase, la necessità di conferma della domanda.

    Le autorizzazioni rilasciate dagli Ispettorati ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 122/98, costituiscono titolo per la variazione degli allegati tecnici dei decreti concessori. L’attivazione delle modifiche, comunicata dall’interessato all’Ispettorato Territoriale competente, deve avvenire entro e non oltre 180 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione. Le autorizzazioni, decorsi cento venti giorni dall’attivazione delle modifiche senza che si siano verificate eventuali interferenze, periodo nel quale gli Ispettorati Territoriali attiveranno i relativi controlli e verifiche, vanno proseguite dagli stessi Ispettorati a questa Direzione Generale, per l’aggiornamento dei decreti concessori.

    Interferenze derivanti dalle autorizzazioni alle modifiche di impianti:

    Tenuto conto che le modifiche di impianti autorizzate ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge, potrebbero comportare, una volta poste in esercizio, l’insorgenza di interferenze a terzi legittimi utilizzatori dello spettro radio, si ritiene utile dettare la procedura applicabile a tale fattispecie.

    Ove, a seguito di modifiche di impianti autorizzate dagli Ispettorati, vengano segnalate interferenze non generiche e corredate da elementi di prova che ne attestino la fondatezza, da parte di altre emittenti legittimamente operanti, gli Ispettorati sono tenuti a disporre un sopralluogo immediato da condurre alla presenza dei soggetti interessati e controinteressati, avvisati preventivamente nelle loro sedi legali. Nel caso di insussistenza dell’interferenza le spese di intervento saranno addebitate al soggetto che ha lamentato l’interferenza stessa. Una volta rilevata l’interferenza in contraddittorio, l’Ispettorato avrà facoltà di convocare le parti nel tentativo di dirimere la controversia.

    In presenza, comunque, di accertata situazione interferenziale tale da rendere incompatibili i segnali, dovuta sia all’insorgenza di nuove interferenze sia all’aggravamento di quelle già esistenti, l’ispettorato ordinerà al soggetto che ha proceduto alla modifica di apportare le necessarie modifiche tecniche finalizzate all’eliminazione dei disturbi, entro quarantotto ore dall’intimazione. In caso di inottemperanza l’ispettorato revocherà con effetto immediato l’autorizzazione alla modifica.

    Infine si evidenzia che, onde limitare al massimo i rischi che le azioni di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione generino situazioni interferenziali a danno di terzi, con conseguente obbligo per il richiedente l’autorizzazione, di ripristinare la situazione quo ante, appare opportuno far precedere la fase autorizzatoria, soprattutto nelle azioni più complesse, da attenti studi elettromagnetici che facciano escludere, sia pure a livello teorico, l’insorgenza di interferenze. A tal fine appare anche utile che le autorizzazioni rilasciate prevedano l’obbligo, per un breve periodo transitorio, di mantenere immediatamente riattivabili gli apparati da sostituire.

    Abrogazione di precedenti disposizioni:

    Stante l’ambito di applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 122/98, che riguarda tutti gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 223/90, le disposizioni circolari in precedenza emanate per quanto riguarda le modifiche tecnico – operative degli impianti eserciti dalle emittenti televisive a carattere nazionale, non trovano applicazione nella parte in cui veniva stabilita la necessità di richiedere un preventivo nulla osta di questa Direzione Generale, al fine di autorizzare le modifiche richieste. Pertanto, le relative modifiche possono essere autorizzate, al ricorrere delle condizioni di legge, direttamente dagli Ispettorati competenti nel territorio ove è ubicato l’impianto per il quale è richiesta l’autorizzazione. Nel caso, comunque, che l’impianto o gli impianti delle reti televisive nazionali per i quali viene richiesta la modifica, irradino nei territori di competenza di più Ispettorati, questa Direzione Generale si riserva di operare il coordinamento tra di essi, ove richiesto dagli Ispettorati stessi.

    Inoltre, tenuto conto che le emittenti televisive nazionali, sia concessionarie che autorizzate ex lege operano con gli impianti censiti ex articolo 32 della legge 223/90, i quali non sono riportati nell’allegato tecnico del relativo provvedimento di concessione o autorizzazione, le modifiche di impianti autorizzate dagli Ispettorati non danno luogo ad una successiva modifica degli allegati tecnici degli atti concessori da parte di questa Direzione Generale, ma vanno comunque inviate alla Direzione stessa onde consentire di tenere costantemente aggiornato il quadro radioelettrico esistente e di permettere lo svolgimento dell’azione di controllo e di coordinamento propria della Direzione.

    Si fa riserva di comunicare separate direttive per l’assegnazione di frequenze ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 11, della legge 249 del 1997.

    4 novembre 1998

    IL DIRETTORE GENERALE
    (Ing. A. Micciarelli)