Circolare della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni 8 ottobre 1996 “Verifica struttura di rete emittenti radiotelevisive. Adempimenti”

MAG TLX NR 1946 DEL 8 OTTOBRE 1996

Da Gentelradio Div. 8 Roma

A tutti gli uffici circoscrizionali della Repubblica loro sedi

p.c. Divisione VI ex D.C.S.R.

 

Oggetto: Verifica struttura di rete emittenti radiotelevisive. Adempimenti


Si fa riferimento alle numerose segnalazioni inoltrate dagli uffici circoscrizionali in indirizzo, in merito alle riscontrate anomalie sulla funzionalità di impianti di emittenti radiotelevisive private locali concessionarie.

In particolare sono state prospettate le seguenti casistiche:

1) Emittenti radiotelevisive che hanno ottenuto in concessione impianti con caratteristiche radioelettriche difformi da quelle censite ex art. 32 legge 223/90 e per i quali non sono in grado di esibire alcuna documentazione a sostegno della legittimità delle variazioni riscontrate.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

L’art. 1 comma 2 della legge 422/93 stabilisce che l’atto di concessione consente esclusivamente l’esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’art.32 della legge 223/90 ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l’esercente li abbia acquisiti.

L’art. 1 comma 3 del decreto di concessione condiziona l’esercizio degli impianti alla rispondenza al vero di quanto dichiarato dal concessionario in ordine agli impianti in allegato e agli elementi istruttori presupposti alle concessioni stesse.

Pertanto nel caso in cui si dovessero riscontrare le situazioni di cui sopra, si dispone che l’ufficio circoscrizionale competente, indipendentemente da quanto previsto dall’allegato tecnico del decreto di concessione, intimi il ripristino delle condizioni di censimento e in caso di inottemperanza provveda alla disattivazione dell’impianto in argomento secondo le vigenti procedure. Nel caso in cui il ripristino delle condizioni di censimento determinasse una accertata situazione di incompatibilità con altro/i impianto/i di radiodiffusione dovrà essere operata la immediata disattivazione dell’impianto in questione finché la eventuale opera di compatibilizzazione non sarà completata.

Dei provvedimenti adottati dovrà essere data comunicazione alle ex divisioni IV e VIII di questa direzione che provvederanno, laddove necessario, nell’ambito delle proprie competenze, alla dovuta modifica dell’allegato tecnico del decreto concessorio. Qualora i provvedimenti adottati da codesti uffici, in applicazione di quanto sopra, siano oggetto di provvedimenti cautelari da parte dei TAR, codesti uffici medesimi sono pregati di darne tempestiva comunicazione a questa direzione per l’interruzione dell’iter di modifica dei decreti concessori, sino alla definizione del ricorso nel merito.

2) Emittenti radiotelevisive che hanno ottenuto in concessione, impianti censiti ex art.32 legge 223/90 risultati, da verifiche effettuate nel tempo da codesti uffici, mai installati e/o eserciti, ovvero installati e/o eserciti dopo il rilascio della concessione con la possibile conseguenza di aver provocato interferenze ad altri legittimi utilizzatori.

Premesso che per tali casistiche gli uffici circoscrizionali dovranno avere prove certe e documentate del mancato esercizio degli impianti di cui trattasi, non imputabile a valido e giustificati motivi documentati, si dispone che gli uffici medesimi, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, provvedano con immediatezza ad emettere ordinanza di disattivazione degli impianti in parola, sia per le possibili interferenze provocate ad utilizzatori terzi, sia per la mancanza del presupposto di legittimità della effettiva funzionalità degli impianti censiti ai sensi e per gli effetti dell’art.32 della legge 223/90, ovvero nei casi in cui non siano ancora installati e/o funzionanti, ad emettere apposita diffida atta ad impedire l’esercizio di detti impianti.

Di tali provvedimenti dovrà essere data comunicazione alle ex divisioni IV e VIII di questa direzione generale le quali si attiveranno, ciascuno per la parte propria competenza, per la dovuta modifica del decreto concessorio e per ogni altro susseguente adempimento.

La copia dei provvedimenti di disattivazione o di diffida dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione presupposta al momento stesso.

Si prega assicurare adempimento.

Il direttore generale Dr. Antonio Tata