Circolare della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni del 7 marzo 2006 “DM n. 292/2004 – Formazione delle graduatorie per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali ex legge n. 448/1998 e s.m.i. Risoluzione n. 2/2006 CO.RE.RAT/SARDEGNA – Quesito del CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA”

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE
UFFICIO V – CONTRIBUTI

7 marzo 2006

PROT.N. DGSCER/V/DIR.UFF./AC

 

Oggetto: DM n. 292/2004 – Formazione delle graduatorie per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali ex legge n. 448/1998 e s.m.i. Risoluzione n. 2/2006 CO.RE.RAT/SARDEGNA – Quesito del CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA

Con riferimento alla risoluzione ed al quesito evidenziati in oggetto si forniscono le considerazioni che seguono.
Va preliminarmente osservato che il complesso delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DM n. 292/2004 ”Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni”, di seguito denominato Regolamento, demanda ai CO.RE.COM e, ove non costituiti, ai CO.RE.RAT il compito di:
a) ricevere le domande di ammissione al contributo (art. 6, comma 1);
b) accertare la effettiva sussistenza dei requisiti in capo alle emittenti “da collocare o da escludere dalla graduatoria” per beneficiare o meno dei contributi e predisporre le graduatorie stesse per la ripartizione dei medesimi contributi tra le emittenti televisive locali (art. 5, comma 1);
c) verificare entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie le dichiarazioni delle emittenti collocate nelle graduatorie stesse riferite all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del regolamento (art. 7, comma 1).
Va ora evidenziato che il regolamento con l’art. 8 detta disposizioni concernenti il procedimento finalizzato alla eventuale “revoca del contributo”, in contraddittorio con le emittenti che, già inserite nelle graduatorie, risultino non possedere i requisiti di legge per l’ottenimento dei benefici de quo, mentre nulla dice in merito alle ipotesi nelle quali una emittente, pur avendo presentato domanda per l’attribuzione dei contributi, non sia stata ab origine inserita nelle graduatorie.
In tale prospettiva va considerato:
1) che tale esclusione possa essere stata determinata da una erronea valutazione, ovvero da una svista, o comunque possa essere la conseguenza di una comprovata e/o comprovabile ipotesi di caso fortuito o forza maggiore;
2) che ad ogni soggetto privato è concesso il potere di intervenire nel procedimento di formazione di un atto amministrativo, quando sia portatore di un interesse rilevante ovvero quando dallo stesso possa derivargli un pregiudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 come modificata ed integrata dalla legge n. 15 dell’11 febbraio 2005;
3) che ad ogni soggetto intervenuto nel procedimento amministrativo è permesso di presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, come modificata ed integrata dalla citata legge n. 15/2005.
In ultimo, va rilevato che, tenuto “conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”, ed “entro un termine ragionevole”, l’atto amministrativo illegittimo può essere sempre annullato e revocato, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1, comma 136, legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), e dell’art. 21 nonies, della Legge n. 241/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 15/2005, più volte mensionate
TANTO PREMESSO
La scrivente ritiene che, in mancanza di una espressa norma a contrario, ed in conformità ai fondamentali parametri di imparzialità e buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97, comma 1, Cost., a fronte della concreta e tempestiva dimostrazione dell’illegittimità dell’esclusione dalle graduatorie, offerta dagli stessi soggetti estromessi, le graduatorie così come formate dai Comitati, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, possano essere sempre modificate ed integrate, nel pieno rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Va ancora ribadito, peraltro come fatto presente nelle precedenti circolari concernenti istruzioni del complesso normativo che regola la materia in discussione che ferme restando le competenze in capo ai Corecom/Corerat nella materia attribuite dal regolamento, il Ministero in quanto organo che promuove la normazione di rango primario e che adotta quella di rango secondario è competente ad intervenire laddove si presenti l’opportunità di inquadrare una fattispecie prospettata dai singoli soggetti interessati o, come spesso avviene, dai Corecom/Corerat nel contesto delle disposizioni di riferimento al fine di consentire una corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme da parte dei medesimi Corecom/Corerat.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Bruno
d’ordine
IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Cascio