Circolare della Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 2 settembre 1996 “Emittenti televisive locali. Mancato funzionamento di impianti oggetto della concessione. Sanzioni”

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
CIRCOLARE 2 settembre 1996

“Emittenti televisive locali. Mancato funzionamento di impianti oggetto della concessione. Sanzioni”


Con nota del 4-6-1996 prot. 5097/RADIO/201-93/SP l’Ufficio Circoscrizionale per il VENETO rappresenta la problematica connessa al mancato funzionamento per un periodo prolungano nel tempo, di un impianto oggetto della concessione per radiodiffusione televisiva privata rilasciata all’emittente “Rete Azzurra”, chiedendo quale intervento sia da porre in essere al riguardo.

In proposito si rappresenta che ai sensi dell’art.3, comma 1, dell’atto di concessione, il concessionario è obbligato a mantenere costantemente tutti gli impianti in uno stato di corretto funzionamento e che in caso di inosservanza della citata prescrizione, gli organi periferici del Ministero P.T., competenti per territorio, a norma del successivo comma 4, possono ordinare la disattivazione dell’impianto, fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio, addebitandone le spese al concessionario.

Inoltre, per le violazioni delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione, l’art.31, comma 8, della legge n.223/90, delinea la procedura sanzionatoria applicabile, che prevede la fase di accertamento, contestazioni degli addebiti, diffida a cessare il comportamento illegittimo, irrogazione della sanzione amministrativa, nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione per un periodo fino a 30 giorni.

Delineato così l’iter procedimentale applicabile alla fattispecie rappresentata dall’Ufficio Circoscrizionale di Verona, si ritiene che il mancato utilizzo di un impianto da parte di un concessionario per un periodo protratto nel tempo e non giustificato da cause oggettive, costituisca una violazione del principio della corretta fruizione dell’etere da parte dei concessionari, anche alla luce della circostanza che nell’attuale situazione di sovraffollamento nell’utilizzo delle frequenze, sussiste un potere-dovere dell’Amministrazione di riutilizzare le frequenze che si rendono disponibili per i fini stabiliti dall’art.6, comma 4 della legge 422/93.

Ciò premesso, codesto Ufficio dovrà adottare nei confronti dell’emittente in oggetto formale diffida a riattiva l’impianto non funzionante entro un tempo congruo stabilito, decorso il quale procederà alla disattivazione d’ufficio dell’impianto in parola sino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento, avviando contestualmente la fase dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art.31, comma 10, della legge 223/90 secondo le procedure delineate con la circolare DGCA/8/LEF del 23/7/1996.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Tata