Circolare dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 7 agosto 2012 recante “Circolare esplicativa di talune disposizioni del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS”

 

 

Circolare dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

 

Oggetto: Circolare esplicativa di talune disposizioni del regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS

 

Alcuni soggetti hanno proposto quesiti inerenti problematiche sull’applicazione del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS (di seguito il Regolamento) e, in particolare, sul campo di applicazione degli articoli 3, commi 13 e 21.

Al fine di consentire un’applicazione omogenea della normativa in questione si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti interpretativi, che fanno seguito alla modifica del Regolamento adottata dall’Autorità con la delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012.

1. Campo di applicazione dell’art. 3, comma 13

L’art. 3, comma 13, del Regolamento prevede che i requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti impiegati trovino applicazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al medesimo art. 3, fino alla data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, rinviando ai commi 3 e 4 del medesimo articolo per la disciplina specifica applicabile in ambito nazionale e in ambito locale.

Mentre il comma 4 dispone effettivamente in merito ai requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti per le autorizzazioni in ambito nazionale, il comma 3 dispone, invece, in merito a vincoli per il rilascio dell’autorizzazione connessi a requisiti soggettivi (oggetto sociale e tipologia di società) che nulla hanno a che vedere con i requisiti di natura oggettiva contemplati dal comma 13. Ci si trova, pertanto, in presenza di un errore materiale, dovendosi intendere che il comma 13 faccia riferimento non al comma 3 ma al comma 5, che dispone in merito ai requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti per le autorizzazioni in ambito locale.

Tale conclusione discende in modo chiaro ed inequivocabile dalla motivazione in premessa della delibera n. 353/11/CONS, laddove nelle osservazioni relative agli artt. da 3 a 14 del Regolamento l’Autorità ha evidenziato che “Alla luce delle osservazioni avanzate si ritiene che, in un’ottica di proporzionalità e neutralità tecnologica, i requisiti di capitale sociale e numero dei dipendenti occupati previsti per il rilascio dell’autorizzazione in ambito nazionale e locale, requisiti mutuati dal regime televisivo analogico, possano essere eliminati all’atto della definitiva cessazione della televisione analogica sull’intero territorio nazionale”.

Ne consegue che anche i requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 3, relativi ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, trovano applicazione fino alla data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, analogamente ai requisiti del comma 4 relativi ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale.

In tal senso è stato oggetto di modifica l’art. 3 , comma 13, del Regolamento con la citata delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012

2. Decorrenza dell’applicazione dell’art. 3, comma 13

L’art. 3, comma 13, del Regolamento pone come termine ultimo di applicazione dei requisiti di capitale sociale e numero di dipendente ”la data stabilita dalla legge per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica”.

La data di cessazione, a cui fa riferimento il citato comma 13, è stata dapprima prevista dall’art. 2 bis, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2011, n. 66 e successive modifiche, e da ultimo dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Tale legge ha individuato quale termine ultimo per il passaggio al digitale l’anno 2012.

Successivamente l’art. 8 novies, comma 5, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, ha disposto che, al fine di rispettare il suddetto termine del 2012, e di dare attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, venisse definito, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, non avente natura regolamentare, d‘intesa con l’Autorità, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. Tale data è stata da ultimo definita con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2008, modificato e integrato, da ultimo, con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2011, recante “Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell’area tecnica della Calabria e Sicilia” con il quale il termine della transizione digitale in Sicilia veniva previsto nel periodo 10 giugno – 4 luglio 2012.

Pertanto, la data del 4 luglio 2012 coincide con la data individuata dalla legge per la cessazione definitiva delle trasmissioni in tecnica analogica, a partire dalla quale non trovano più applicazione i requisiti di capitale sociale e numero di dipendenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

3. Applicazione del regime di contribuzione di cui all’art. 21 del Regolamento

L’art. 21, comma 1, del Regolamento prevede che “In via transitoria fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale continua ad applicarsi ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale il regime di contribuzione previsto dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, anche con riferimento ai soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze in applicazione delle procedure di cui alla delibera n. 497/10/CONS”.

Essendo il 2012 l’anno individuato dalla legge per il definitivo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale, con la locuzione “fino alla fine dell’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche su tutto il territorio nazionale” il Regolamento è da intendersi riferito al 31 dicembre 2012. Ne consegue che il regime di contribuzione a cui fa riferimento il citato art. 21, comma 1, del Regolamento – cioè quello previsto dall’art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 – si applica fino a tutto l’anno 2012 “ai soggetti operanti su frequenze televisive terrestri anche in tecnica digitale”, intendendosi per essi gli operatori di rete e i fornitori di media audiovisivi per il marchio/palinsesto già precedentemente diffuso in tecnica analogica in virtù del titolo concessorio. I fornitori di servizi di media audiovisivi, i cui programmi non sono mai stati trasmessi in tecnica analogica, ma esclusivamente in tecnica digitale (c.d. canali nativi digitali) sono invece tenuti esclusivamente al pagamento dei contributi previsti per il rilascio delle autorizzazioni, di cui all’articolo 3 del Regolamento.

Si evidenzia, altresì, che con la citata delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012, l’articolo 21, comma 2, del Regolamento è stato oggetto di modifica, onde chiarire inequivocabilmente che il regime di contribuzione previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’uso delle frequenze da parte degli operatori di rete si applica a decorrere dal 2013 anche con riferimento all’art. 34 del Codice stesso.