ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 – C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE
Area Prestazioni e Contributi
Ufficio Normativa e Circolari
CIRCOLARE N. 16 DEL 10/12/2007
A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
Alle Aree e Consulenze Professionali della
Direzione Generale
LORO SEDI
e.p.c.
Al Sig. Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI
Oggetto: Nuove regole amministrative per l’assolvimento degli obblighi informativi da parte delle imprese.
Sommario: Con la presente circolare sono illustrate le innovazioni introdotte dall’Ente volte a favorire la semplificazione dei processi amministrativi e lo snellimento degli adempimenti da parte dei datori di lavoro.
1. Premessa
In coerenza con il processo di innovazione avviato nel corso degli ultimi anni, l’Ente ha sviluppato procedure di semplificazione amministrativa che favoriscono la riduzione degli adempimenti da parte delle imprese e dei lavoratori attraverso la razionalizzazione dei sistemi operativi e delle banche dati e l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche.
In particolare, sul piano strutturale sono state implementate nuove funzionalità che, attraverso l’utilizzo di apposite procedure telematiche, comportano un significativo snellimento degli adempimenti da parte dei datori di lavoro del settore, consentendo, al contempo, l’aggiornamento tempestivo delle banche dati dell’Enpals.
Sul piano regolamentare sono state elaborate nuove disposizioni amministrative volte a ridurre i tempi di esecuzione ed evasione delle istanze, eliminare/ridurre l’utilizzo di flussi cartacei, garantendo maggiore efficienza all’azione amministrativa dell’Ente. Resta inteso che laddove non siano segnalate – nell’ambito della presente circolare – innovazioni, continueranno a trovare applicazione le disposizioni regolamentari già emanate dall’Ente.
Si evidenzia, sin da subito, che in linea con il processo di semplificazione in atto, è stata completamente rinnovata la modulistica1 da utilizzare per l’assolvimento dei seguenti adempimenti informativi:
– iscrizione di impresa di gestione;
– iscrizione dell’attività;
– variazione dei dati relativi all’impresa e all’attività;
– iscrizione del lavoratore e rilascio del libretto di iscrizione;
– denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione del rapporto di lavoro;
– richiesta del certificato di agibilità;
– denuncia contributiva;
– richiesta di rilascio di attestazione liberatoria e di correntezza contributiva.
Si fa presente, a tal riguardo, che l’utilizzo della nuova modulistica e l’osservanza delle innovate regole amministrative – come illustrate nel prosieguo della presente circolare – diverranno obbligatori a partire dal 1° gennaio 200 8.
Si ricorda che le imprese potranno avvalersi, nell’assolvimento dei loro adempimenti informativi, dell’attività di assistenza e supporto resa dagli sportelli SIAE (cfr. par. 6).
L’Ente, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti alle imprese continuerà a perseguire una politica di rinnovamento, tenendo in debita considerazione le specificità proprie del settore dello spettacolo e dello sport e si impegnerà a migliorare gli scambi informativi con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro.
Ogni possibile ridefinizione della prassi amministrativa e organizzativa sarà effettuata avendo come obiettivo primario il miglioramento dell’efficienza nello svolgimento degli adempimenti e dell’efficacia in termini di tempestività e accuratezza nell’erogazione delle prestazioni previdenziali.
Da ultimo, per quanto riguarda la denuncia contributiva, considerati i profili innovativi di particolare rilevanza introdotti per l’assolvimento di tale adempimento, si rinvia alla circolare appositamente predisposta nella quale sono illustrate nel dettaglio le modifiche apportate sia sul piano amministrativo che informatico (cfr. circ. n. 17/2007).
2. Iscrizione dell’impresa di gestione, iscrizione dell’attività d’impresa, denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
Per quanto concerne l’iscrizione dell’impresa di gestione, l’iscrizione dell’attività d’impresa e la denuncia d’occupazione, si rammenta che i medesimi adempimenti fino ad oggi erano supportati da un unico modello cartaceo (mod. 032U).
Al fine di introdurre elementi di razionalizzazione, i predetti adempimenti sono stati articolati in distinti procedimenti:
– iscrizione dell’impresa di gestione;
– iscrizione dell’attività d’impresa;
– variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione;
– variazioni dei dati relativi all’attività dell’impresa;
– denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Con riferimento a detti procedimenti, si fa, innanzitutto, presente che i medesimi andranno effettuati attraverso le nuove procedure telematiche (cfr. circ. n. 17/2007) con la sola esclusione dell’iscrizione dell’impresa di gestione, che sarà effettuata recandosi presso la Sede Enpals competente ovvero presso gli Uffici SIAE. A tal riguardo, in linea con le vigenti previsioni normative in materia di semplificazione in ordine alle modalità di comunicazione alla Pubblica Amministrazione, si segnala che non è richiesta, all’atto della
predetta iscrizione ovvero in caso di variazione dei dati relativi alla medesima, la produzione del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura. I soggetti giuridici per i quali non è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese (Associazioni con o senza riconoscimento, Fondazioni, etc.), devono, invece, presentare copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto autenticata dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero copia della deliberazione modificativa degli stessi.
Ciò ribadito, si fa presente che sul piano operativo, con l’obiettivo di semplificare il sistema documentale limitando considerevolmente i flussi cartacei, non viene più richiesto alle imprese di produrre – al momento dell’espletamento degli adempimenti di cui al presente paragrafo – le copie dei contratti di lavoro. I medesimi saranno trasmessi tempestivamente qualora l’Enpals ne faccia richiesta. Pertanto, al fine di poter soddisfare le suddette richieste, la documentazione relativa ai rapporti di lavoro sarà custodita dalle medesime imprese.
Per quanto concerne l’iscrizione dell’attività dell’impresa, è appena il caso di ricordare che, nella prassi amministrativa, l’attività, alla quale è associata una specifica matricola, corrisponde ad una sezione della produzione dell’impresa caratterizzata da elementi di omogeneità.
Con specifico riferimento alle produzioni svolte in regime di appalto, si puntualizza che l’impresa appaltatrice è sempre tenuta ad aprire una specifica attività nell’ambito della quale registrare gli adempimenti informativi e contributivi che fanno capo a quella produzione in appalto indicando, attraverso le nuove procedure telematiche, i dati identificativi del committente e la data finale, effettiva o presunta, dell’appalto2.
Da ultimo, con riferimento alla denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, si sottolinea, inoltre, che l’Ente, in considerazione delle innovazioni concernenti l’accentramento dei flussi informativi in capo ai Servizi per l’impiego, ha tenuto conto dei conseguenti riflessi sugli adempimenti previsti per il datore di lavoro.
3. Pluriefficacia della comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai Servizi per l’impiego (art. 1, commi 1180 e segg., L. n. 296/2006)
Come noto, l’art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 prevede l’obbligo in capo all’impresa di denunciare all’Enpals, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, le persone da essa occupate indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall’Ente ai fini dell’iscrizione e dell’accertamento dei contributi. Inoltre, sempre in ottemperanza alla citata disposizione normativa, l’impresa è tenuta a notificare ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia iniziale di assunzione entro cinque giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.
A tal proposito, pare opportuno evidenziare le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2007. In particolare, sulla base delle nuove norme, le comunicazioni in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, trasmesse dal datore di lavoro al competente Centro per l’impiego, sono valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Enpals previsti dal citato art. 9 .
Infatti, l’articolo unico, comma 1184 della L. n. 296/2006, che modifica l’art. 4-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 181/2000, introducendo la pluriefficacia della comunicazione ai Centri per l’impiego, prevede che detta comunicazione sia sufficiente ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi “nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive (…)”.
Affinché si integri l’istituto della “pluriefficacia della comunicazione” è indispensabile che la stessa venga effettuata utilizzando i moduli di trasmissione e le procedure di inoltro in via telematica (c.d. servizi informatici) ai centri competenti, definiti da apposito Decreto Interministeriale3. Si fa presente che, sulla base delle disposizioni contenute in detto decreto – emanato in data 30 ottobre 2007, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente con le nuove modalità informatiche decorre dal 1° marzo 20084 (cfr. art. 8 del citato Decreto Interministeriale). Pertanto, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 29 febbraio 2008, la comunicazione ai Centri per l’impiego è da considerarsi pluriefficace solo se trasmessa per il tramite dei servizi informatici.
In ordine alle scadenze temporali per le comunicazioni ai Servizi per l’impiego, si segnala che – in applicazione di quanto previsto dal comma 1180 dell’articolo unico della L. n. 296/2006 – la comunicazione di assunzione dovrà essere effettuata entro il giorno antecedente5 a quello di instaurazione del relativo rapporto di lavoro. Mentre nulla è variato in relazione alle comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro che continueranno a dover essere effettuate entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento6.
Alla luce delle innovazioni normative sopra evidenziate, si precisa che ogni datore di lavoro o committente, che occupi lavoratori obbligatoriamente iscritti all’Enpals, è tenuto ad effettuare, con le previste modalità, al competente Centro per l’impiego, la preventiva comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla natura del rapporto medesimo (subordinato, parasubordinato o autonomo). Detta comunicazione sarà valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di denuncia di occupazione del lavoratore da effettuarsi nei confronti dell’Enpals (ex art. 9, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).
Analogamente, la comunicazione di trasformazione/cessazione e proroga dei rapporti di lavoro al Servizio per l’impiego, entro cinque giorni dall’evento, assorbe il relativo obbligo di comunicazione nei confronti dell’Enpals.
Resta inteso che fino al 1° marzo 2008, qualora la denuncia di assunzione/trasformazione/cessazione sia effettuata al Centro per l’impiego senza l’utilizzo dei c.d. servizi informatici – e come tale non pluriefficace – la medesima continuerà
ad essere trasmessa all’Enpals entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni, con le modalità indicate al precedente paragrafo e alla circolare relativa all’attivazione delle nuove procedure telematiche (cfr. n. 17/2007).
Per una visione completa delle innovazioni relative all’accentramento dei flussi informativi in capo ai Servizi per l’impiego, nonché per i dettagli concernenti le modalità di svolgimento degli obblighi di comunicazione ai medesimi servizi competenti, si rinvia alle previsioni normative in materia7 ed al citato decreto Interministeriale.
4. Iscrizione del lavoratore
Allo scopo di individuare un unico canale di trasmissione delle informazioni, gli adempimenti relativi all’iscrizione dei lavoratori devono essere effettuati esclusivamente dal datore di lavoro attraverso le nuove procedure telematiche. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008 non sarà più possibile per il lavoratore iscriversi autonomamente e detto adempimento dovrà essere svolto dal datore di lavoro o committente.
Sul piano strettamente operativo, nel richiedere l’iscrizione non è più necessario allegare il codice fiscale e la copia del documento di riconoscimento del lavoratore, dal momento che la correttezza dei dati è verificata dall’Ente consultando gli archivi dell’Anagrafe tributaria. Si sottolinea come tali innovazioni garantiscano un alto livello di sicurezza ed affidabilità degli elementi informativi acquisiti e, al contempo, consentano una significativa velocizzazione e semplificazione delle operazioni relative all’iscrizione.
Analogamente a quanto previsto per gli altri adempimenti, sempre allo scopo di limitare i flussi di documenti cartacei, non è richiesta l’esibizione dei contratti di lavoro che, come detto precedentemente, dovranno essere trasmessi su richiesta dell’Ente, anche successivamente all’avvenuta iscrizione.
5. Certificato di agibilità e nuova disciplina delle garanzie8
Allo scopo di agevolare l’operatività delle imprese, è stata realizzata una procedura che consente la richiesta ed il rilascio del certificato di agibilità in via, esclusivamente, telematica9.
La nuova procedura è operativa 24 ore su 24; pertanto, l’impresa può inoltrare all’Ente la richiesta del certificato in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della prestazione lavorativa sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Infatti, si ricorda che la richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata dalle imprese entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. La comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel predetto certificato segue le stesse modalità e scadenze temporali (cfr. art. 9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).
Eventuali variazioni del certificato di agibilità effettuate dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla medesima, saranno considerate valide solo se dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia, al riguardo, fornita idonea documentazione alla Sede Enpals competente ovvero agli Uffici SIAE, i quali, a tutela dei lavoratori interessati, sono tenuti ad accertarne i profili di veridicità e fondatezza. Tale documentazione dovrà essere inviata, contestualmente alla comunicazione della variazione, a mezzo telefax o posta elettronica10 ai predetti Uffici.
Sul piano operativo, si ribadisce che la richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata, in linea con la prassi amministrativa vigente, in relazione alla singola attività svolta. Al riguardo, si richiama l’attenzione delle imprese e dei consulenti sulla circostanza che la produzione esercitata in regime di appalto dovrà essere denunciata come una attività separata da tutte le altre.
Con riferimento al certificato di agibilità a titolo gratuito, si evidenzia che il rilascio non potrà essere conseguito telematicamente. Pertanto, le imprese dovranno recarsi, con la prescritta documentazione11, presso gli Uffici Enpals o SIAE per presentarne la richiesta. A tal proposito, considerata la necessità per l’Ente di accertare la sussistenza dei presupposti della gratuità, qualora la richiesta sia stata presentata alla SIAE, il rilascio sarà
subordinato ad un processo di valutazione curato dai competenti Uffici Enpals.
Per le imprese straniere operanti in Italia, nel rinviare alle precedenti disposizioni amministrative dell’Ente (cfr. da ultimo circ. n. 21/2002), si precisa che anche il certificato di agibilità in regime di esenzione contributiva dovrà essere richiesto on-line, inviando contestualmente alle Sedi Enpals ovvero agli Uffici SIAE i previsti documenti esonerativi (mod. E101, etc.). In relazione alle modalità di trasmissione, si sottolinea che i medesimi documenti dovranno essere inoltrati12 – a mezzo telefax o posta elettronica13 – unitamente ad una dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti che i documenti esonerativi allegati siano conformi agli originali, il cui fac-simile è disponibile sul portale dell’Ente (www.enpals.it) nell’apposita sezione “modulistica”. Gli stessi adempimenti, in relazione alla richiesta del certificato di agibilità in regime di esenzione contributiva, dovranno essere espletati dal datore di lavoro italiano che ingaggia lavoratori stranieri provenienti da Stati appartenenti all’UE o da Paesi con i quali vigono appositi accordi in materia previdenziale.
Come noto, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’adempimento, da parte dell’impresa richiedente, degli obblighi posti dalla legge a suo carico. In particolare, con l’ausilio della procedura on-line, l’Enpals effettua un controllo preventivo in ordine alla regolarità contributiva dell’impresa volto ad accertare l’insussistenza di debiti contributivi accertati contabilmente dall’Ente.
Pertanto, con particolare riferimento all’impresa irregolare, una volta riscontrata dalla procedura la presenza di debiti contributivi, la medesima dovrà, preventivamente, rivolgersi alle sedi Enpals competenti per presentare idonea documentazione comprovante la regolarizzazione.
Si evidenzia che il citato controllo della posizione contributiva dell’impresa viene effettuato con riferimento a tutte le attività della medesima.
Nel rinviare alla circolare n. 17/2007, relativa all’attivazione delle procedure telematiche per la gestione operativa del certificato di agibilità, si riporta, di seguito, la nuova regolamentazione, relativa alle garanzie da prestare ai fini del rilascio del certificato di agibilità, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Delibera n. 95/2007 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008:
A. Imprese non in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi Il rilascio del certificato di agibilità alle imprese che, sulla base degli accertamenti condotti dall’Ente anche mediante l’ausilio di procedure automatizzate, risultino non in regola con gli obblighi contributivi stabiliti dalla normativa in materia di prestazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti fattispecie:
– assolvimento degli obblighi contributivi pregressi;
– concessione del beneficio della dilazione in soluzione unica ovvero in forma rateale, dei debiti per contributi e oneri accessori;
– assunzione dell’impegno, da parte dell’impresa, alla regolarizzazione degli obblighi contributivi pregressi e contestuale produzione di fideiussione, a beneficio dell’Ente, rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di assicurazione abilitati, di durata superiore di sei mesi rispetto al periodo di richiesta del certificato di agibilità e di importo corrispondente alla misura dei debiti pregressi per contributi e oneri accessori pregressi, le cui condizioni contrattuali escludano l’escussione preventiva del debitore principale, di cui all’art. 1944, c.c..
L’accertamento, da parte dell’Ente, di debiti contributivi che risultino, sulla base delle procedure operative in essere, in stato di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente infondato, ovvero giudiziale, non integra, sino all’esito definitivo del contenzioso medesimo, la sussistenza di condizioni di irregolarità contributiva. Ciò vale anche nel caso di debiti contributivi in stato di riscossione coattiva a mezzo di ruolo esattoriale per i quali risulti perfezionato, sulla base delle procedure operative in essere, un provvedimento di sospensione della riscossione esattoriale.
B. Imprese che presentano per la prima volta la richiesta del certificato di agibilità Il certificato di agibilità alle imprese che ne facciano richiesta per la prima volta (imprese di nuova costituzione) è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti fattispecie:
– versamento del deposito cauzionale14 nella misura del dieci per cento del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi;
– produzione di fideiussione, a beneficio dell’Ente, rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di assicurazione abilitati, di durata pari a nove mesi a partire dalla data di presentazione della relativa istanza e di importo corrispondente al dieci per cento del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi, le cui condizioni contrattuali escludano l’escussione preventiva del debitore principale, di cui all’art. 1944, c.c..
C. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale Fermo restando il regime di esenzione contributiva, comprovato da idonea documentazione, previsto per le imprese con sede legale nei paesi dell’Unione Europea ovvero nei paesi con i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il rilascio del certificato di agibilità alle imprese, operanti in Italia, che hanno sede legale al di
fuori del territorio dello Stato è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti fattispecie:
– versamento del deposito cauzionale in misura pari all’importo del carico contributivo stimato per il periodo di richiesta del certificato medesimo;
– produzione di fideiussione rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di assicurazione abilitati, di durata superiore di sei mesi rispetto al periodo di richiesta del certificato di agibilità e di importo corrispondente all’ammontare del carico contributivo stimato, le cui condizioni contrattuali escludano il beneficio dell’escussione preventiva del debitore principale, di cui all’art. 1944, c.c..
6. Attività di assistenza e supporto svolta dalla SIAE
Come accennato in premessa, le imprese possono avvalersi per l’assolvimento degli adempimenti amministrativi del supporto fornito dagli Uffici della SIAE.
Il servizio prestato dalla SIAE – con la quale l’Enpals ha stipulato apposita Convenzione – comprende, tra l’altro, una attività di assistenza resa gratuitamente alle imprese. In particolare, le medesime possono adempiere i loro obblighi informativi recandosi, negli orari di apertura consultabili sul sito www.siae.it, presso uno degli Uffici presenti sul territorio nazionale.
Sul piano procedurale, la SIAE si impegna ad assistere l’impresa in tutte le fasi relative allo svolgimento degli adempimenti informativi. Inoltre, nel caso in cui i datori di lavoro non siano in grado di utilizzare le procedure telematiche sulla base degli standard stabiliti, la SIAE effettuerà, in modalità web, le relative operazioni di acquisizione e trasmissione dei dati all’Enpals.
Naturalmente, come di consueto, il versamento dei contributi continuerà ad essere effettuato nelle consuete forme (modd. F24/I24) e non potrà essere eseguito presso gli sportelli SIAE.
Sul piano operativo, gli operatori SIAE nel dettaglio:
– verificano la completezza/congruenza della denunce presentate sulla base dei nuovi modelli, in modo da richiedere contestualmente agli interessati l’integrazione dei dati e/o dei documenti mancanti;
– acquisiscono i dati relativi agli adempimenti da effettuare in via telematica attraverso la specifica procedura;
– rilasciano all’impresa la ricevuta di consegna della modulistica;
– rilasciano all’impresa copia del documento che attesta l’acquisizione al sistema della denuncia.
In questa sede, si coglie l’occasione per riepilogare i servizi che le imprese possono ottenere presso la SIAE, attraverso le nuove procedure telematiche e le procedure informatiche in uso:
– iscrizione dell’impresa di gestione;
– iscrizione dell’attività d’impresa;
– iscrizione dei lavoratori;
– variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione;
– variazioni dei dati relativi all’attività di impresa;
– variazioni dei dati relativi al lavoratore;
– acquisizione della denuncia assicurativa relativa agli obblighi contributivi correnti;
– rilascio del certificato di agibilità (anche in regime di esenzione contributiva);
– rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito (tale rilascio è subordinato ad un processo di valutazione curato dai competenti Uffici Enpals);
– variazione dei dati relativi al certificato di agibilità;
– rilascio del libretto di iscrizione;
– rilascio del duplicato del libretto di iscrizione;
– acquisizione della denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione dei rapporti di lavoro;
– accettazione della richiesta di rilascio di attestazione liberatoria/correntezza contributiva (il relativo procedimento amministrativo è curato dai competenti Uffici Enpals, i quali effettuano anche il rilascio dell’attestazione/correntezza).
Da ultimo, si vuole evidenziare che la possibilità di rivolgersi alla SIAE, per le imprese non in grado di utilizzare autonomamente la procedura telematica, rappresenta un ulteriore servizio che l’Enpals mette a disposizione, per andare incontro alle esigenze delle imprese. Pertanto, dal momento che gli adempimenti informativi dovranno, comunque, essere espletati nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, si invitano le imprese a recarsi presso gli Uffici della SIAE con congruo anticipo rispetto alle scadenze di legge e in ogni caso, con riferimento alla presentazione della denuncia contributiva, almeno sette giorni lavorativi precedenti alla scadenza prevista, mentre, in relazione alla richiesta del certificato di agibilità, in linea di massima, tre giorni lavorativi prima dei termini di legge. Infatti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dell’Enpals fa fede l’avvenuta acquisizione da parte del sistema Enpals e non il rilascio, da parte della
SIAE, della ricevuta di avvenuta consegna dei modelli cartacei.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
1 Tale documentazione sarà resa disponibile sul portale dell’Ente (www.enpals.it) prima dell’entrata in vigore delle nuove modalità di assolvimento degli obblighi informativi.
2 In tal caso, all’atto dell’immatricolazione dell’attività, l’impresa appaltatrice dovrà indicare e inviare all’Ente copia del relativo contratto di appalto a mezzo posta elettronica.
3 Cfr. art.4-bis, comma 7 del D.Lgs. n.181/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
4 Per far fronte alle esigenze di bilinguismo, per la Provincia Autonoma di Bolzano l’obbligo decorre dalla data del 1° dicembre 2008.
5 Restano salve le assunzioni nei casi di urgenza connessa ad esigenze produttive che possono essere comunicate entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
6 Cfr. art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n.181/2000 e art. 21, comma 1, L. n. 264/1949.
7 Cfr.art. unico, comma 1180 e ss., L.n.296/2006 e relative disposizioni amministrative (note esplicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2007, del 14 febbraio 2007, etc.)
8 L’Ente ha modificato la disciplina delle garanzie da prestare per il rilascio del certificato di agibilità con Delibera del C.d.A. n. 95/2007.
9 Per i dettagli si rimanda alla circolare relativa all’attivazione delle nuove procedure telematiche (cfr. circ. n. 17/2007).
10 L’elenco degli indirizzi e-mail e dei numeri telefax delle Sedi Enpals è disponibile sul portale dell’Ente (www.enpals.it) nella sezione “Contatti”.
11 Conformemente a quanto previsto della circolare n. 21/2002 (cfr. par. 4), l’organizzatore dello spettacolo dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la natura sociale/benefica/solidaristica della manifestazione, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso per le prestazioni artistiche svolte. Inoltre, i soggetti che pongono in essere le prestazioni artistiche dovranno dichiarare di non percepire alcun compenso.
12 Nel caso di invio tramite posta elettronica sarà, naturalmente, necessario procedere alla preventiva scannerizzazione della citata documentazione.
13 Si rinvia alla nota n. 10.
14 L’Ente rimborserà la somma che è stata depositata in funzione di garanzia al momento della cessazione dell’impresa di gestione.