Circolare E.N.P.A.L.S. n. 17 del 10 dicembre 2007 avente per oggetto: “Attivazione delle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro”.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 – C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Prestazioni e Contributi

Ufficio Normativa e Circolari

Direzione Sistemi Informativi

e Telecomunicazioni

CIRCOLARE N. 17 DEL 10/12/2007

A tutte le Imprese dello spettacolo

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività

nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti

economici con sportivi professionisti

Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree e Consulenze Professionali della

Direzione Generale

LORO SEDI

e.p.c.

Al Sig. Presidente

Al Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Attivazione delle nuove procedure telematiche per la gestione delle denunce contributive e degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro.

Sommario: Con la presente circolare sono illustrate le innovazioni informatiche finalizzate all’espletamento degli adempimenti informativi e contributivi da parte delle imprese.

1. Premessa

Nel quadro del processo di innovazione volto ad accrescere la trasparenza dell’azione amministrativa avviato nel corso degli ultimi anni, l’Ente ha strutturato nuove funzionalità finalizzate a semplificare lo svolgimento degli adempimenti informativi da parte dei datori di lavoro del settore ed a favorire la riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche, attraverso procedure automatizzate idonee a consentire l’aggiornamento tempestivo delle posizioni assicurative dei lavoratori assicurati.

Nel merito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’inoltr o dei dati relativi alla denuncia contributiva e agli ulteriori adempimenti informativi, di seguito elencati, potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’Ente (www.enpals.it) ovvero attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML.

Dette procedure consentono di effettuare la trasmissione dei dati relativi ai seguenti adempimenti informativi:

a) denuncia contributiva mensile unificata, che sostituisce le denunce mensili (031/R) e trimestrali (031/CM);

b) iscrizione dei lavoratori, basata su avanzate procedure di controllo che consentono di verificare on-line la coerenza delle informazioni immesse dall’impresa con quelle presenti presso gli archivi dell’Anagrafe tributaria;

c) denuncia di instaurazione / trasformazione /cessazione dei rapporti di lavoro;

d) acquisizione del certificato di agibilità;

e) variazione dei dati relativi all’impresa di gestione, iscrizione e variazione dell’attività di impresa.

Sul piano operativo, allo scopo di ridurre l’onere di inserimento dei dati, la procedura consente di avvalersi delle informazioni già trasmesse: così, ad esempio, i dati anagrafici già inseriti nell’ambito del certificato di agibilità confluiscono nella sezione anagrafica della denuncia contributiva. Inoltre, il controllo on-line delle informazioni trasmesse dall’impresa con quelle già in possesso dell’Ente ovvero ricavabili dalle basi dati delle altre Amministrazioni pubbliche (Infocamere, Anagrafe tributaria, Casellario delle posizioni dei lavoratori attivi, ecc.) riduce in misura significativa il rischio di errori.

In ordine alle scadenze per l’entrata in vigore delle nuove procedure, si fa presente che a partire dal 1° gennaio 2008 , i sopra richiamati adempimenti informativi potranno essere effettuati esclusivamente attraverso l’utilizzo delle procedure informatiche descritte nella presente circolare. Per quanto riguarda la denuncia contributiva si precisa che l’obbligo di utilizzare la modalità telematica è relativo ai periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008.

Allo scopo di favorire l’adeguamento delle procedure gestionali utilizzate dalle imprese, la trasmissione telematica delle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2008 sarà consentita fino al 25 aprile 2008; ciò fermo restando l’obbligo di assolvere gli adempimenti relativi al versamento dei contributi previdenziali nei termini di legge.

A tal riguardo, si precisa che le imprese sprovviste del codice PIN (codice di identificazione personale) dovranno sollecitamente richiederlo – sulla base delle modalità stabilite nel prosieguo della presente circolare e nella circolare n. 12/2007 – in quanto il medesimo è necessario ai fini dell’utilizzo delle predette procedure.

L’Ente è a disposizione per fornire ogni chiarimento e assistenza utili attraverso il Contact Center appositamente istituito, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 (numero verde 800-462693).

Inoltre, le imprese che, per qualsiasi motivo, non fossero in condizione di utilizzare le innovazioni informatiche di cui si tratta, possono rivolgersi agli Uffici della SIAE1 presenti sul territorio nazionale – presentando i nuovi modelli cartacei debitamente compilati – che effettueranno gli adempimenti informativi per conto delle imprese medesime. A tal riguardo, sono stati, infatti, predisposti e resi disponibili sul portale dell’Ente nuovi modelli in formato cartaceo (modelli di denuncia contributiva mensile unificata, di richiesta del certificato di agibilità, di denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione dei rapporti di lavoro, etc.) la cui struttura ne favorisce la compilazione. Si fa presente, infine, che il servizio prestato dai predetti Uffici SIAE, che comprende anche un’attenta attività di assistenza ai fini della corretta individuazione delle informazioni da trasferire all’Ente, non comporta alcun onere a carico delle imprese.

2. La denuncia dei contributi

2.1 La trasmissione telematica della denuncia contributiva

Come noto, l’obbligo contributivo, posto ex lege in capo al datore di lavoro, responsabile in via esclusiva del versamento anche per la quota a carico del lavoratore, viene assolto patrimonialmente con il pagamento della contribuzione dovuta (mod. F24/I24) e, allo stato, amministrativamente con la denuncia mensile dei versamenti effettuati (mod. 031/R), nonché con quella trimestrale dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi (mod. 031/CM).

Per quanto concerne l’assolvimento dei citati obblighi amministrativi, la nuova procedura sostituisce la predisposizione della denuncia mensile e trimestrale cartacea, prevedendo la compilazione on-line di un unico modello di denuncia su base mensile.

Al fine di mettere a disposizione degli utenti canali comunicativi diversificati, è previsto che, in alternativa alla compilazione della denuncia on-line, le imprese possano inviare i file precompilati prodotti in accordo allo schema XML disponibile sul sito dell’Ente (www.enpals.it). Per facilitare l’attività delle aziende e delle softwarehouse che devono in questa fase ammodernare le rispettive procedure con cui vengono elaborati i flussi delle denunce contributive, l’Enpals mette a disposizione la documentazione utile alla corretta preparazione del file XML. Una opportuna “area di test” che consentirà la verifica delle denunce contributive da trasmettere2 è disponibile nella sezione “servizi on-line” del sito istituzionale.

Dette procedure mirano, altresì, ad assicurare più elevati livelli di efficienza nella prestazione dei servizi agli utenti, ridefinendo il rapporto fra l’Ente, le imprese e gli assicurati in termini interattivi. Infatti, l’immediata disponibilità dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, contribuirà a semplificare i rapporti con le imprese, creando un archivio aggiornato sempre in linea con la situazione lavorativa ed assicurativa dei lavoratori attivi.

Come già ricordato in premessa, la nuova modalità di presentazione delle denunce diverrà obbligatoria a decorrere dai periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2008 e consentirà anche la gestione della variazione delle denunce presentate, in modalità telematica, relative ai predetti periodi.

Eventuali modifiche da apportare a denunce relative a periodi precedenti al 1° gennaio 2008 saranno effettuate compilando la modulistica cartacea attualmente in uso (mod.031/R per la denuncia mensile, mod.031/CM per la denuncia trimestrale) e trasmettendola agli Uffici delle Sedi periferiche dell’Ente.

Per quanto concerne le scadenze per l’assolvimento degli obblighi contributivi, si ricorda che il modello unificato di denuncia contributiva mensile, ovvero l’apposito file in formato XML, dovrà essere trasmesso entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato, come di consueto, tramite modello di pagamento unificato (modd. F24/I24) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento3, fermo restando che gli adempimenti previdenziali scadenti di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Si precisa, infine, che gli importi relativi ad ogni riga di imponibile retributivo dovranno essere inseriti senza effettuare alcuna operazione di arrotondamento. L’importo del modello di pagamento F24/I24 dovrà essere coincidente con quello dei contributi esposto nell’ambito della denuncia, senza effettuare, anche in questo caso, alcun arrotondamento.

Per favorire la corretta fruizione della suddetta procedura on-line è stato realizzato un apposito manuale operativo4.

2.2. Profili amministrativi per la compilazione della denuncia contributiva Ai fini di un utilizzo corretto della procedura telematica, nel ribadire le regole di carattere generale che disciplinano gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Enpals, si evidenziano i profili di novità introdotti nell’ambito della predetta procedura.

Innanzitutto, si rammenta che l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Enpals discende dalla mera appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali previste tassativamente dalla legge5. A tal riguardo, si ricorda che le predette categorie di lavoratori sono state, di recente, adeguate tenuto conto dell’evoluzione delle professionalità nel settore dello spettacolo (cfr. circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006).

Per quanto concerne il calcolo dei contributi dovuti, si ricorda che la retribuzione da prendere a riferimento sarà determinata nell’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 314/1997 di armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e contributivi. Al riguardo, si rammenta che, il citato decreto nell’unificare la base imponibile fiscale con quella previdenziale, dispone che il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali sia costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo “maturati nel periodo di riferimento” in relazione al rapporto di lavoro (principio di competenza).

Fanno eccezione al criterio della competenza unicamente le “gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione” che, per espressa previsione legislativa (art. 66, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997), sono assoggettati a contribuzione nel mese7 di corresponsione (principio di cassa). La collocazione temporale dei contributi prende a riferimento lo stesso momento impositivo, e, pertanto, a tale stesso mese devono essere imputati i contributi in oggetto, indicandoli nella denuncia on-line relativa al mese di effettivo pagamento. Tale criterio non assume valenza assoluta in quanto va coniugato con il principio della automatica costituzione del rapporto di assicurazione sociale; ne consegue che l’eventuale corresponsione in ritardo degli emolumenti di cui trattasi rispetto ai termini legalmente o contrattualmente stabiliti non produce un differimento dell’obbligazione contributiva che deve essere, invece, soddisfatta nel rispetto di tali termini, e se adempiuta tardivamente, comporta l’aggravio degli accessori di legge.

A tal riguardo, si fa presente che la documentazione comprovante il rispetto dei suddetti termini legali o contrattuali dovrà essere conservata dall’impresa per almeno 10 anni ed esibita su richiesta dell’Ente.

Ove le predette voci retributive vengano erogate, nel rispetto dei termini fissati dalla legge o dal contratto, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le stesse vanno imputate al periodo lavorativo dell’ultima mensilità denunciata, utilizzando l’aliquota vigente all’epoca ed i massimali relativi all’anno solare cui si riferisce la predetta denuncia.

Ogni altro emolumento erogato (diverso rispetto ai conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto, tredicesime e quattordicesime mensilità e premi di  produzione) relativo a periodi precedenti (come l’arretrato di retribuzione liquidato a seguito di transazione, conciliazione o sentenza), va dichiarato nel rispetto del generale principio di competenza e comporterà la variazione delle denunce contributive del relativo periodo di spettanza.

In relazione, inoltre, alla compilazione dei campi contenenti le informazioni della denuncia, si richiama l’attenzione sulla indicazione puntuale delle effettive giornate di svolgimento della prestazione lavorativa.

In particolare, nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione, unitamente al totale delle giornate lavorative (es.: dall’1/7/07 al 4/7/07 – numero giorni = 4)8. Viceversa, nell’ipotesi in cui le giornate lavorative non siano susseguenti, le medesime andranno specificate singolarmente, avvalendosi dell’agevole funzione calendario fornita dalla procedura online, riepilogando, inoltre, il totale delle medesime giornate (es.: l’1/7/07 – numero giorni = 1; il 4/7/07 – numero giorni = 1; tot. giorni = 2).

Si fa, infine, presente che con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato sarà sufficiente indicare la data iniziale e finale dell’attività lavorativa posta in essere nella mensilità di riferimento ed il totale delle giornate di effettivo svolgimento della prestazione medesima calcolate sulla base delle previsioni dei rispettivi contratti di lavoro.

Sulla base delle informazioni inserite dall’impresa9, la procedura effettua il calcolo dei contributi dovuti, applicando le regole previste dalle vigenti disposizioni normative. A tal fine, per i lavoratori dello spettacolo iscritti a gestioni pensionistiche obbligatorie prima dell’1 gennaio 1996, viene richiesto di indicare il numero di giorni precedentemente accreditati nel corso dell’anno solare sulla base delle fasce di retribuzione giornaliera; per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti iscritti dopo la predetta data, si potrà indicare l’ammontare della retribuzione percepita nell’anno solare. In tal modo, è favorita la corretta applicazione del contributo di solidarietà (cfr., da ultimo, art.1, commi 8 e 14, D.Lgs. n. 182/1997 per i lavoratori dello spettacolo; art.1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997 per gli sportivi professionisti) e della aliquota aggiuntiva (di cui all’art.3-ter, D.L. n. 384/92 convertito dalla L.n. 438/92)10.

A tal riguardo, si precisa che, al fine di agevolare l’impresa nella compilazione della denuncia, la procedura on-line suggerisce i dati relativi alla retribuzione percepita, ovvero ai giorni accreditati, nel corso dell’anno solare, sulla base di quanto denunciato in precedenza dalla medesima impresa. Si puntualizza, tuttavia, che non è ascrivibile all’Enpals la responsabilità in merito alla correttezza dei dati di cui si tratta, in quanto i medesimi sono puramente indicativi riguardando esclusivamente l’impresa in questione e, come tali, potrebbero non essere esaustivi ai fini del corretto calcolo contributivo. Pertanto l’impresa, responsabile in via esclusiva dell’assolvimento degli obblighi contributivi, è tenuta a verificare che l’importo suggerito corrisponda all’effettiva retribuzione percepita dal lavoratore nel corso dell’anno solare e ad effettuare analoga verifica in relazione al dato riguardante il numero di giorni accreditati.

Si evidenzia, inoltre, che la procedura consente di denunciare più prestazioni effettuate dal lavoratore nell’ambito del medesimo periodo, rivestendo qualifiche diverse, come nel caso in cui, nell’arco della medesima giornata lavorativa, il lavoratore esegua una prestazione in qualità di attore cinematografico (cod. 022) ed un’altra con qualifica di regista cinematografico (cod. 041).

Si segnala, infine, come il contributo di solidarietà sui versamenti effettuati dal datore di lavoro a forme di previdenza complementare e sui “premi di risultato” derivanti dai contratti di secondo livello venga, a partire dall’1 gennaio 2008, calcolato sulla base degli imponibili denunciati dall’impresa in relazione ad ogni lavoratore interessato, utilizzando i nuovi codici di retribuzione rispettivamente K1 e K2. In altri termini, i predetti codici che, allo stato, costituiscono codici volti a contraddistinguere, in via complessiva per tutti i lavoratori inseriti nella denuncia, l’ammontare del contributo di solidarietà – pari come noto al 10% dei versamenti a forme pensionistiche complementari (K1), ovvero dei premi di risultato (K2) – connoteranno, dal 1° gennaio 2008 11 specifici elementi retributivi in senso lato che andranno ad implementare il novero dei codici retribuzione:

– K1 = versamenti a forme pensionistiche complementari, ex D.Lgs. n. 252/2005 (già D.Lgs. n. 124/1993), a carico del datore di lavoro;

– K2 = premi di risultato stabiliti nell’ambito di contratti o accordi collettivi di secondo livello che non eccedano il limite del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento, ex D.L. n. 67/1997, convertito con modificazioni con L. n.135/1997.

Un’ulteriore novità in materia di codici retribuzione è rappresentata dall’eliminazione, a decorre dal 1° gennaio 2008, del codice RI, che c ome noto, contraddistingue la retribuzione normale eccedente il limite previsto per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva (1%) di cui all’art.3-ter, D.L.n. 384/92 convertito dalla L.n. 438/92.

Da ultimo, si evidenzia l’istituzione del nuovo codice tabella aliquota ZZ – operante sia per la categoria dei lavoratori dello spettacolo sia per gli sportivi professionisti – da utilizzare per l’indicazione degli importi inerenti agli oneri accessori pagati dall’impresa  relativi ai contributi indicati in denuncia (sanzioni civili, sanzioni amministrative, interessi di mora, interessi legali, etc.).

Al fine di agevolare gli adempimenti informativi connessi all’obbligo di denuncia contributiva, gli elenchi delle tabelle aliquota, dei codici di retribuzione e dei codici di agevolazione contributiva in vigore, con evidenza delle relative fonti normative e amministrative, sono disponibili sul portale dell’Ente (www.enpals.it) nella sezione “modulistica”.

Nulla è innovato con riguardo alle trattenute per attività lavorativa da effettuare sulle retribuzioni percepite dai lavoratori pensionati. Infatti, l’assoggettamento alla trattenuta e l’importo giornaliero della stessa sono, come noto, indicati nel certificato di pensione che il lavoratore pensionato ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro. L’importo totale delle trattenute effettuate deve essere indicato nel modello unico di denuncia telematica, parimenti a quanto sinora previsto per la compilazione dei modelli cartacei.

3. Altri adempimenti informativi telematici

3.1 . Iscrizione dei lavoratori

L’obbligo di iscrizione dei lavoratori sussiste per tutti i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico assicurati all’Ente.

A far data dal 1° gennaio 2008, l’iscrizione dei la voratori dovrà essere effettuata esclusivamente a cura del datore di lavoro; pertanto, non sarà più possibile per il lavoratore iscriversi autonomamente.

All’atto dell’operazione, al fine di evitare di incorrere in errori nel corso dell’inserimento dei dati identificativi del lavoratore, la procedura telematica opera un controllo volto a verificare la coerenza dei predetti dati con quelli registrati presso l’Anagrafe tributaria.

3.2 . Denuncia di instaurazione / trasformazione /cessazione dei rapporti di lavoro

Come noto, l’art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 prevede l’obbligo, in capo all’impresa di denunciare all’Enpals, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, le persone da essa occupate indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall’Ente ai fini dell’iscrizione e dell’accertamento dei contributi. Inoltre, sempre in ottemperanza alla citata disposizione normativa, l’impresa è tenuta a notificare all’Ente ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia iniziale di assunzione entro cinque giorni dal verificarsi delle variazioni medesime.

A tal riguardo, sul piano operativo, si precisa che nella denuncia on-line effettuata all’Enpals, relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro dovranno essere indicati tutti i lavoratori occupati dall’impresa con l’indicazione del periodo di inizio ovvero di svolgimento

della prestazione lavorativa. In particolare, nell’ipotesi di assunzione con contratto a tempo

determinato sarà necessario indicare, nei relativi campi, la data iniziale e finale del rapporto di lavoro; mentre, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, ovviamente, si dovrà indicare esclusivamente la data di inizio del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, pare opportuno evidenziare le innovazioni, in merito, introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2007, sulla base delle quali le comunicazioni in materia di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, inviate al Servizio per l’impiego competente sono valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al citato art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 (denuncia di occupazione all’Enpals).

Infatti, l’articolo unico, comma 1184 della L. n. 296/2006, che modifica l’art. 4-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 181/2000, introduce la pluriefficacia della comunicazione ai Centri per l’impiego, prevedendo che detta comunicazione sia sufficiente ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi nei confronti di Ministero del lavoro, INPS, INAIL e degli enti gestori di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Affinché si integri l’istituto della “pluriefficacia della comunicazione” è indispensabile che la stessa sia trasmessa ai centri competenti tramite i moduli e le procedure di inoltro in via telematica (c.d. servizi informatici) 12, definiti da apposito Decreto Interministeriale in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tal proposito, si fa presente che, sulla base delle disposizioni contenute in detto decreto – emanato, in data 30 ottobre 2007, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione – l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente con le nuove modalità informatiche, decorre dal 1° marzo 2 00813 (cfr. art. 8 del citato decreto).

Pertanto, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 29 febbraio 2008, la comunicazione ai Centri per l’impiego è da considerarsi pluriefficace solo se trasmessa per il tramite dei servizi informatici.

Per quanto concerne le scadenze previste per effettuare le comunicazioni ai Servizi per l’impiego, si segnala che – in applicazione di quanto previsto dal comma 1180 dell’articolo unico della L. n. 296/2006 – la comunicazione di assunzione dovrà essere trasmessa entro il giorno antecedente14 a quello di instaurazione del relativo rapporto di lavoro. Mentre, con riferimento alle comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, che continueranno a dover essere effettuate entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento, nulla è stato innovato15.

Alla luce delle previsioni legislative di cui al presente paragrafo, si puntualizza che ogni datore di lavoro o committente, che occupi lavoratori obbligatoriamente iscritti  all’Enpals, è tenuto ad effettuare, con le previste modalità, al competente Centro per l’impiego, la preventiva comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla natura del rapporto medesimo (subordinato, parasubordinato o autonomo). Detta comunicazione sarà valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di denuncia di occupazione del lavoratore da effettuarsi nei confronti dell’Enpals (ex art. 9, D.Lgs.C.P.S.n.708/1947). Analogamente, la comunicazione di trasformazione/cessazione e proroga dei rapporti di lavoro al Servizio per l’impiego, entro cinque giorni dall’evento, assorbe il relativo obbligo di comunicazione all’Enpals.

Resta inteso che fino al 1° marzo 2008, qualora la denuncia di assunzione/trasformazione/cessazione non sia pluriefficace, in quanto effettuata al Centro per l’impiego senza l’utilizzo dei cd. servizi informatici, la medesima continuerà ad essere trasmessa all’Enpals, con le modalità on-line indicate nella presente circolare, entro cinque

giorni dalla stipulazione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni, in coerenza con citato articolo 9, comma 3.

Per una visione completa delle innovazioni relative all’accentramento dei flussi informativi in capo ai Servizi per l’impiego, nonché per i dettagli concernenti le modalità di svolgimento degli obblighi di comunicazione ai medesimi servizi competenti, si rinvia alle previsioni normative in materia ed alle disposizioni amministrative adottate dai Ministeri competenti16.

3.3 . Certificato di agibilità

Come noto, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni17. In particolare, le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni e le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi possono consentire lo svolgimento di prestazioni lavorative nell’ambito dei propri spazi da parte dei predetti lavoratori solo previo rilascio, da parte dell’Ente, di un certificato di agibilità riferito ad un periodo limitato nel tempo e collegato al periodo di occupazione dei lavoratori denunciati all’Enpals.

Si ricorda che la richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata dalle imprese entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. La comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel predetto certificato segue le stesse modalità e scadenze temporali (cfr. art. 9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).

Eventuali variazioni del certificato di agibilità effettuate dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla medesima, saranno considerate valide solo se dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia, al riguardo, fornita idonea documentazione alla Sede Enpals competente ovvero agli Uffici SIAE, i quali, a tutela dei lavoratori interessati, sono tenuti ad accertarne i profili di veridicità e fondatezza. Tale documentazione dovrà essere inviata, contestualmente alla comunicazione della variazione, a mezzo telefax o posta elettronica ai predetti Uffici (l’elenco dei recapiti delle Sedi Enpals è disponibile sul portale dell’Ente nella sezione “Contatti”).

Allo scopo di agevolare l’operatività delle imprese, la nuova procedura telematica è attiva 24 ore su 24 e consente, pertanto, di inoltrare all’Ente la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento sempre nel rispetto dei termini sopra citati. Si fa presente che, all’atto della richiesta, la procedura, in linea con le previsioni normative vigenti, effettua il controllo in ordine alla regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa istante e rilascia, solo in caso di insussistenza di debiti contributivi nei confronti dell’Enpals, il certificato di agibilità. Qualora dovesse essere accertata la sussistenza di debiti contributivi accertati contabilmente, la procedura inibisce l’emissione del certificato di agibilità, che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione, anche attraverso la dilazione in soluzione unica o in forma rateale, dei predetti debiti contributivi ovvero della produzione di idonea garanzia, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari all’ammontare dei debiti medesimi.

A tal riguardo, nel rinviare alla disciplina di dettaglio dettata dall’Ente con la circolare n. 16/2007 relativa alle nuove regole amministrative per l’assolvimento degli obblighi informativi, in questa sede pare opportuno precisare che il rilascio del certificato di agibilità

non è inibito dalla procedura qualora detti debiti contributivi siano interessati da un piano di

dilazione di pagamento, in soluzione unica ovvero in forma rateale, nonché nel caso in cui detti debiti siano oggetto di contenzioso in sede amministrativa18 ovvero giudiziale ed, infine, qualora iscritti a ruolo, in relazione ai medesimi debiti sia stato emesso un provvedimento di sospensione della riscossione esattoriale.

Sul piano strettamente operativo, si ricorda che, ai fini della compilazione della richiesta del certificato di agibilità, la medesima dovrà essere effettuata in relazione alla singola attività svolta19 e che le date di svolgimento della prestazione lavorativa devono essere indicate in modo puntuale. In particolare, nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione; viceversa, nell’ipotesi in cui le giornate lavorative non si susseguano tra loro, le medesime andranno specificate singolarmente20. Anche in questo caso, potrà essere utilizzata la funzione calendario.

Si evidenzia, da ultimo, che dovrà essere richiesta on-line anche l’agibilità in regime di esenzione contributiva21 rilasciata alle imprese straniere – provenienti da Paesi comunitari o convenzionati – operanti in Italia, ovvero al datore di lavoro italiano che ingaggia lavoratori stranieri provenienti da Stati appartenenti all’UE o da Paesi con i quali vigono appositi accordi in materia previdenziale. Si precisa, a tal riguardo, che i previsti documenti esonerativi (mod. E101, etc.) dovranno essere inviati contestualmente alla richiesta del medesimo certificato alle Sedi Enpals ovvero agli Uffici SIAE, a mezzo telefax o posta elettronica22, unitamente ad una dichiarazione a firma del legale rappresentante, che attesti che i documenti esonerativi allegati siano conformi agli originali, il cui fac-simile è disponibile sul portale dell’Ente (www.enpals.it) nell’apposita sezione “modulistica”.

Con riferimento al certificato di agibilità a titolo gratuito23, si fa presente, invece, che, considerata la necessità per l’Ente di accertare la sussistenza dei presupposti della gratuità, la richiesta non potrà essere effettuata in via telematica; pertanto, per il rilascio del medesimo sarà necessario recarsi presso gli Uffici Enpals o SIAE con la prescritta documentazione, consistente, come noto, nelle dichiarazioni dell’organizzatore dello spettacolo e dei lavoratori attestanti la natura sociale/benefica/solidaristica della manifestazione, nonché la mancanza di qualsiasi forma di compenso. Si fa presente che nel caso in cui la richiesta sia presentata all’Ufficio SIAE, il rilascio del certificato sarà subordinato ad un processo di valutazione curato dai competenti Uffici Enpals.

3.4 . Variazione dei dati relativi all’impresa di gestione. Iscrizione e variazione dell’attività d’impresa

Dal 1° gennaio 2008 l’eventuale variazione dei dati relativi all’impresa di gestione avverrà tramite le nuove procedure telematiche. Tale innovazione consentirà alle imprese del settore, una volta effettuata la prima iscrizione, di gestire più agevolmente gli obblighi informativi concernenti le modificazioni dei dati identificativi dell’impresa.

È appena il caso di ricordare che per l’iscrizione dell’impresa di gestione è necessario recarsi presso gli Uffici Enpals o SIAE presentando la nuova modulistica24.

Sempre in linea con il processo di semplificazione in atto, si fa presente, inoltre, che gli adempimenti relativi all’iscrizione dell’attività di impresa e alle successive variazioni dovranno essere assolti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, avvalendosi delle nuove procedure telematiche.

Per quanto concerne l’iscrizione dell’attività dell’impresa, si ricorda che, nella prassi amministrativa, l’attività, alla quale è associata una specifica matricola, corrisponde ad una sezione della produzione dell’impresa caratterizzata da elementi di omogeneità con riguardo, ad esempio, al committente, al format (es. trasmissioni televisive, etc.), all’output (es. produzioni cinematografiche), al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (es. servizi di animazione turistica), etc..

Al riguardo, si ribadisce che, nel caso di produzioni svolte in regime di appalto, l’impresa appaltatrice è sempre tenuta ad iscrivere una specifica attività nell’ambito della quale registrare tutti ed esclusivamente gli adempimenti informativi e contributivi che fanno capo a quella produzione in appalto.

In tal caso, all’atto dell’immatricolazione dell’attività, l’impresa appaltatrice dovrà indicare, attraverso le nuove procedure telematiche, i dati identificativi del committente, nonché la data finale, effettiva o presunta, dell’appalto e inviare alla Sede Enpals territorialmente competente – a mezzo posta elettronica – copia del relativo contratto di appalto.

4. L’accesso alle nuove procedure telematiche

4.1 Codice PIN e soggetti abilitati alla trasmissione telematica

In conformità con quanto disposto dalla circolare n.12/2007, si rammenta che per poter effettuare la trasmissione telematica delle denunce contributive, nonché accedere agli altri servizi telematici disponibili sul sito istituzionale, è necessario disporre di un PIN (Personal Identification Number) valido rilasciato dall’Enpals.

Il codice PIN è nominativo ed abbinato al soggetto che provvederà effettivamente all’adempimento: il datore di lavoro, nella persona del titolare o legale rappresentante dell’impresa, ovvero un soggetto terzo al quale è stato conferito idoneo mandato ad effettuare, in nome e per conto dell’impresa, gli adempimenti nei confronti dell’Enpals, connessi all’assolvimento degli obblighi informativi di denuncia, ivi compresa la sottoscrizione di tutta la relativa documentazione in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa stessa.

Il codice PIN è strettamente riservato e personale, il suo utilizzo dovrà attenersi a criteri di assoluta riservatezza, anche in ordine alle responsabilità civili e penali conseguenti ad un uso improprio del medesimo codice di accesso.

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica, oltre al legale rappresentante/titolare dell’impresa, i soggetti incaricati dal datore di lavoro a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori occupati, come di seguito elencati:

– il dipendente all’interno dell’impresa all’uopo delegato;

– i soggetti indicati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero società capogruppo di gruppi di impresa, consorzi o società consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti (l’abilitazione avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in questione);

– i professionisti mandatari del datore di lavoro individuati ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive integrazioni e modificazioni:

    – i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro25, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli avvocati;

    – le associazioni e le società semplici costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (studio associato).

    Si precisa, a tal proposito, che potrà essere abilitato solo il singolo professionista e non lo studio;

    – le associazioni di categoria (limitatamente alle imprese associate) nel qual caso l’abilitazione può essere rilasciata solo al responsabile dell’associazione a livello locale;

    – i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese anche in forma cooperativa che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979. Condizione essenziale è che il servizio sia assistito da uno o più consulenti del lavoro, con le modalità stabilite nella circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’attività ispettiva n. 25/SEGR/0007004, del 4 giugno 2007.

    4.2. Modalità operative per i rilascio del PIN

    Il codice PIN dovrà essere richiesto collegandosi al sito Enpals, alla apposita sezione indicata in home-page dalla persona fisica interessata.

    Sarà richiesto il codice fiscale del richiedente, la tipologia di utente26 ed un indirizzo valido di posta elettronica.

    L’Enpals effettuerà il controllo dei dati anagrafici utilizzando il codice fiscale ed invierà un messaggio di conferma all’indirizzo di posta elettronica del destinatario.

    Dopo aver ricevuto l’ulteriore conferma da parte del richiedente, l’Enpals inoltrerà al recapito disponibile presso gli archivi dell’Anagrafe Tributaria, ovvero al diverso indirizzo indicato dal richiedente, la documentazione necessaria a completare la richiesta del PIN.

    In particolare, il modello di richiesta di assegnazione del PIN dovrà essere completato con i dati del richiedente e con quelli relativi all’entità (datore di lavoro, Associazione di Categoria, etc.) di appartenenza, per conto della quale intende operare, allegandovi copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. Detta documentazione, oltre a contenere la dichiarazione di responsabilità attestante la corrispondenza al vero di tutto quanto esposto ai fini del rilascio del PIN e di tutti i dati forniti in fase di assolvimento degli obblighi informativi telematizzati, consente all’intermediario di autocertificare l’elenco (con indicazione del codice fiscale e denominazione anagrafica) dei soggetti che gli hanno rilasciato delega all’utilizzo dei servizi telematici.

    L’Enpals, una volta ricevuta la documentazione debitamente compilata, sottoscritta27 e con gli allegati del caso, provvederà ad inviare il tesserino plastificato individuale al richiedente.

    4.3. Gestione delle deleghe

    L’intermediario che intenda variare l’elenco delle imprese indicate all’atto della richiesta di assegnazione del codice PIN, si avvale dell’apposita funzione presente nell’area del portale dell’Ente riservata agli utenti registrati. In particolare, qualora un mandato allo stesso conferito sia stato revocato, l’intermediario dovrà comunicare tempestivamente quale sia l’impresa che abbia revocato la delega. Analoga indicazione dovrà effettuare l’intermediario che abbia ricevuto altri mandati da parte di nuove aziende;

    seguirà l’invio per posta elettronica, a cura dell’Enpals, della documentazione che il soggetto intermediario deve trasmettere all’Ente debitamente compilata e sottoscritta.

    Con riferimento all’impresa mandante, si precisa che la stessa, ricevendo dall’Enpals comunicazione circa l’avvenuto rilascio del codice PIN all’intermediario, potrà in ogni momento comunicare all’Enpals l’eventuale revoca della delega.

    4.4. Smarrimento del codice PIN

    In caso di smarrimento del tesserino PIN, sarà sufficiente contattare il servizio di assistenza gratuita telefonando al numero verde 800-462693, richiedere la disattivazione del codice, per poi procedere con una nuova richiesta secondo le consuete modalità.

    5. Attività di assistenza e supporto alle imprese

    Come accennato in premessa, in relazione alle significative innovazioni introdotte con l’avvio delle procedure informative telematiche ed allo scopo di favorire il corretto utilizzo delle stesse, l’Enpals fornirà alle imprese ed ai loro consulenti la necessaria assistenza, attraverso un apposito Contact Center (Numero Verde 800-462693) attivo dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì), a cui i datori di lavoro potranno rivolgersi per sottoporre problematiche di carattere amministrativo, operativo ovvero di natura informatica.

    Inoltre, si rammenta che le imprese, qualora non siano in grado di utilizzare le citate procedure telematiche sulla base degli standard stabiliti, potranno rivolgersi agli Uffici della

    SIAE presenti sul territorio nazionale, nel rispetto degli orari di apertura dei medesimi consultabili sul sito www.siae.it, che svolgeranno in forma gratuita le relative operazioni di acquisizione e trasmissione dei dati. A tal riguardo, al fine di consentire il rispetto delle termini stabiliti dalla normativa vigente per assolvere gli adempimenti in trattazione, si invitano le imprese a recarsi presso gli Uffici della SIAE con congruo anticipo rispetto alle scadenze di legge (cfr. circ. n. 16/2007).

    IL DIRETTORE GENERALE

    ( Massimo Antichi)



     

    1 Gli orari di apertura degli sportelli SIAE sono consultabili sul sito www.siae.it.

    2 Qualora un soggetto intermediario sia stato delegato da più imprese a svolgere gli adempimenti informativi per conto delle stesse (cfr. par. 4), è previsto che con un solo invio il medesimo intermediario possa inoltrare più denunce relative ad altrettante imprese e/o attività, facilitando, in tal modo, la trasmissione delle denunce utilizzando il file XML.

    3 Si ricorda che l’obbligazione contributiva deve essere adempiuta, sulla base del principio della competenza (cfr. par. 2.2) entro il medesimo termine anche se la relativa retribuzione non è stata ancora corrisposta.

    4 Il manuale sarà consultabile nella sezione “servizi on-line” del sito istituzionale dell’Ente (www.enpals.it) prima dell’entrata in vigore delle nuove modalità di assolvimento degli obblighi informativi.

    5 È appena il caso di ricordare che in relazione ad alcune tipologie di lavoratori, l’obbligo assicurativo, nei confronti dell’Enpals, insorge qualora la loro prestazione lavorativa sia direttamente connessa con la produzione e la realizzazione

    di spettacoli (si pensi, a titolo esemplificativo, al parrucchiere, la cui prestazione rileva ai fini dell’obbligo contributivo verso l’Enpals qualora sia svolta nell’ambito predetto).

    6 Cfr. art. 12, L. 153/1969, come sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 314/1997.

    7 Si rammenta che nella compilazione della denuncia contributiva dovranno essere analiticamente dettagliate su ciascuna riga le singole voci, nonché i relativi importi, che concorrono a formare la retribuzione complessiva corrisposta

    al lavoratore nel mese di riferimento (esempio: con il codice RN indicare esclusivamente la retribuzione normale del mese; con TR: tredicesima mensilità; con QR: quattordicesima mensilità).

    8 Si fa presente che i giorni di prestazione lavorativa contigui andranno, invece, specificati singolarmente laddove la retribuzione giornaliera corrisposta sia diversa per ciascuna giornata.

    9 A tal proposito, si rammenta che qualora l’impresa svolga più attività, le denunce andranno effettuate in relazione alle singole attività poste in essere. La produzione esercitata in regime di appalto deve essere denunciata come una attività separata da tutte le altre.

    10 Si ricorda che nel caso in cui diversi rapporti di lavoro si susseguano nel corso dell’anno solare il lavoratore è tenuto ad esibire ai datori di lavoro certificazione delle retribuzioni già percepite, od eventualmente dei giorni già accreditati.

    In caso di rapporti di lavoro simultanei, le retribuzioni derivanti dai distinti rapporti si cumulano ai fini del raggiungimento del massimale. I diversi datori di lavoro provvederanno a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta

    mensilmente sino a quando, tenendo conto della retribuzione derivante dal simultaneo rapporto, non venga raggiunto il massimale. Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile verrà determinata per i diversi rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo. Il lavoratore è tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi informativi necessari per effettuare le relative operazioni.

    11 In precedenza annoverati nell’ambito della tabella aliquota.

    12 Cfr. Art.4-bis, comma 7 del D.Lgs. n.181/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

    13 Per far fronte alle esigenze di bilinguismo, per la Provincia Autonoma di Bolzano l’obbligo decorre dalla data del 1°

    dicembre 2008.

    14 Restano salve le assunzioni nei casi di urgenza connessa ad esigenze produttive che possono essere comunicate entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente

    al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le

    generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

    15 Cfr. art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n.181/2000 e art. 21, comma 1, L.n. 264/1949.

    16 Cfr. art. unico, comma 1180 e ss., L.n.296/2006; note esplicative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2007, del 14 febbraio 2007, etc.

    17 Si vedano per l’adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’Enpals, i Decreti Ministeriali 15 marzo 2005 e le circolari Enpals nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006.

    18 In tal caso, si precisa tuttavia che la regolarità non potrà essere dichiarata qualora il ricorso sia manifestamente infondato.

    19 Si rinvia alla nota n. 9.

    20 Si rinvia alla nota n. 8.

    21 In relazione alle modalità di compilazione della richiesta on-line del certificato di agibilità in regime di esenzione contributiva, si precisa che, comunque, dovrà essere valorizzato il campo relativo ai dati retributivi indicando l’importo della retribuzione corrisposta.

    22 In tal caso, sarà, naturalmente, necessario procedere alla preventiva scannerizzazione della citata documentazione nonché della nota di accompagno opportunamente compilata e sottoscritta.

    23 Per i dettagli si rimanda al paragrafo 4 della circolare n. 21/2002.

    24 La modulistica sarà resa disponibile nell’apposita sezione del portale dell’Ente (www.enpals.it) prima dell’entrata in vigore dei nuovi modelli.

    25 Si veda anche il comma 6, art. 1, L. n. 12/1979 come modificato dal D.L. n. 7/2007, convertito dalla L. n. 40/2007.

    26 Es: titolare/legale rappresentante dell’impresa; delegato dal titolare/legale rappresentante; consulente del lavoro; commercialista; etc.

    27 Se in possesso di firma digitale, rilasciata da una delle Autorità di Certificazione abilitate ai sensi della normativa vigente, il richiedente può utilizzarla per firmare la documentazione e successivamente trasmetterla all’indirizzo di posta elettronica certificata dsit@pcert.enpals.it