ENPALS
CIRCOLARE 06 AGOSTO 2002, N. 27
Protocollo n. 19 /CS
A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO SEDI
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
LORO SEDI
e, p.c.
Al Sig. Commissario Straordinario
Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza
per la gestione del Fondo speciale per
calciatori, allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI
Sommario: Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all’obbligo del possesso del certificato di agibilità al
Il certificato di agibilità a titolo gratuito, di cui al punto 4 della circolare n. 21 del 4 giugno 2002, può essere rilasciato solo dall’ENPALS.
Si forniscono inoltre precisazioni sulla comunicazione di variazioni alle notizie fornite tramite il modello 032/U di richiesta di agibilità.
Modalità di invio delle istanze.
Certificato di agibilità a titolo gratuito.
Nel punto 4 della circolare n. 21 del 4 giugno 2002 sono state dettagliatamente precisate le situazioni in cui è possibile rilasciare il certificato di agibilità a titolo gratuito.
In relazione al predetto punto, considerato che l’Ente ritiene necessario monitorare con particolare attenzione le richieste di cui trattasi, il certificato di agibilità a titolo gratuito dovrà essere richiesto esclusivamente alle strutture periferiche dell’ENPALS.
Pertanto gli uffici SIAE non procederanno alla accettazione e trattazione di richieste di rilascio di certificato di agibilità a titolo gratuito, invitando i richiedenti a rivolgersi alle competenti Sedi o Sezioni distaccate dell’Ente.
Comunicazione di variazioni della denuncia delle imprese.
L’articolo 9 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 prevede l’obbligo dell’impresa di denunziare all’Ente le persone da essa occupate indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall’Ente per l’iscrizione e per l’accertamento dei contributi, nonchè l’obbligo di notificare all’Ente stesso ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia iniziale, non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle situazioni.
Poiché a norma del successivo articolo 10 del predetto D.L.C.P.S. il certificato di agibilità deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell’accertamento e della esazione dei contributi anche all’atto dello svolgimento dell’attività, il predetto documento non può essere ritenuto valido se, al momento della richiesta di esibizione da parte dei predetti funzionari, i dati relativi alle persone occupate e alle date di impegno dei singoli lavoratori non sono coerenti con la situazione rilevata dai funzionari di cui trattasi.
Pertanto è evidente che le variazioni che potranno essere comunicate nel termine previsto dall’articolo 9, comma 3, della norma citata, potranno riguardare solo elementi che non inficiano la validità del certificato stesso, tranne causa di forza maggiore debitamente documentata, quale, ad esempio, la sostituzione di una persona indisponibile per problemi di salute.
Modalità di invio delle istanze di variazione del certificato di agibilità all’Ente.
Al fine di agevolare l’attività degli operatori del settore e considerato che l’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che “tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica”, l’Ente ha predisposto una procedura telematica che consentirà il rilascio del certificato di agibilità tramite il portale telematico.
La predetta procedura sarà sperimentata nel mese di settembre e sarà poi gradualmente estesa in base alle risultanze della sperimentazione stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)