Circolare E.N.P.A.L.S. n. 468 del 30 marzo 2006 avente per oggetto: “Ampliamento della platea delle categorie professionali assicurate all’ENPALS. Circolari attuative”.

AERANTI-CORALLO
Ancona

IL DIRETTORE GENERALE

Protocollo n. 468
del 30 marzo 2006

OGGETTO: Ampliamento della platea delle categorie professionali assicurate all’ENPALS. Circolari attuative.

Nell’apposita sezione (Documentazione/Circolari) del portale dell’Enpals (www.enpals.it), sono state pubblicate, ricevuto il necessario visto da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le circolari attuative i due decreti ministeriali datati 15 marzo 2005.

Per quanto concerne il decreto recante “Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS”, si ricorda che il medesimo ha rivisitato, ampliandola, l’elencazione di cui all’art. 3, comma 1, del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di adeguarla all’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.

Pertanto, dall’entrata in vigore del predetto decreto, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è obbligatoriamente assicurata all’ENPALS.

Tra queste si ricordano:

– story board artist; compositore; soggettista; casting director; consulente assistente musicale; sound designer (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);

– impiegati e operai dipendenti da sale scommesse (rapporto di lavoro subordinato);

– impiegati e operai dipendenti da sale giochi (rapporto di lavoro subordinato);

– istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);

– direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo).

L’obbligo di assolvere agli adempimenti contributivi, in relazione alle nuove categorie di lavoratori introdotte dal decreto, vige dal 22 aprile 2005, data di entrata in vigore dello stesso.

Tuttavia, come esplicitato nelle circolari attuative, alle imprese che non abbiano ancora provveduto al predetto adempimento, è consentito  effettuare la regolarizzazione entro e non oltre il 17 luglio 2006, con la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali (in data odierna la misura degli interessi legali è fissata al 2,5% in ragione d’anno).

Pertanto, al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti  a carico delle imprese del settore, si prega, codesta Organizzazione/Associazione, di voler dare la massima diffusione alle citate circolari, con riguardo alle imprese, enti e strutture di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Massimo ANTICHI)

 

EMANATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE I DECRETI RIGUARDANTI L’ADEGUAMENTO DELLE CATEGORIE DEI LAVORATORI ASSICURATI OBBLIGATORIAMENTE PRESSO L’ENPALS E LA REVISIONE DELLA LORO RIPARTIZIONE IN GRUPPI.

L’ENPALS comunica che sono state pubblicate, ricevuto il necessario visto da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le circolari attuative i decreti ministeriali 15 marzo 2005 aventi ad oggetto “Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Enpals” e “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’Enpals”.

Gli obblighi contributivi, introdotti dai citati decreti, decorrono dal 22 aprile 2005, data di entrata in vigore dei medesimi.

Tuttavia, alle imprese che non abbiano ancora provveduto all’adempimento dei predetti obblighi, è consentito effettuare la regolarizzazione, entro e non oltre il 17 luglio 2006, con la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali (in data odierna la misura degli interessi legali è fissata al 2,5% in ragione d’anno).

Per un maggior dettaglio in merito a tale regime agevolato, si rimanda  comunque alla consultazione  delle circolari, nell’apposita sezione  del portale dell’Ente (documentazione/Circolari), che riportano, tra l’altro, le declaratorie delle nuove figure professionali, le istruzioni operative  e i codici numerici che individuano la categoria di appartenenza dei lavoratori.

Di seguito si acclude, per completezza, una sintesi delle principali novità introdotte dai citati decreti ministeriali.

Decreto di adeguamento delle categorie lavoratori  assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS

Il decreto ha rivisitato, ampliandola, l’elencazione di cui all’art. 3, comma 1, del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di adeguarla all’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.

Pertanto, dall’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, una serie di nuove figure professionali del settore dello spettacolo e dello sport (anche non professionistico) è obbligatoriamente assicurata all’ENPALS.

Tra queste si ricordano:

– story board artist; compositore; soggettista; casting director; consulente assistente musicale; sound designer (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);

– impiegati e operai dipendenti da sale scommesse (rapporto di lavoro subordinato);

– impiegati e operai dipendenti da sale giochi (rapporto di lavoro subordinato);

– istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo);

– direttori tecnici, massaggiatori, istruttori presso le società sportive (rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo).

Decreto di integrazione e ridefinizione della distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo.

Il decreto ha rimodulato la ripartizione in tre gruppi, ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 182/97, delle categorie dei soggetti  assicurati  al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Le nuove tipologie di figure professionali sono state opportunamente inserite nell’ambito del raggruppamento  inerente all’attività da esse posta in essere.

Altre figure  precedentemente  collocate, dal D.M. 10 novembre 1997, nel secondo gruppo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del sopraccitato  decreto legislativo sono state opportunamente interferite  al primo gruppo del medesimo decreto. Tra queste figure si ricordano, a titolo esemplificativo, le seguenti: direttori, ispettori, segretari di produzione, segretari di edizione, organizzatori generali, cassieri di produzione, amministratori di formazioni artistiche, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, maestranze cinematografiche, teatrali  o di imprese audiovisive, architetti, arredatori, figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri, bandisti, etc.

La corretta individuazione del raggruppamento di appartenenza è di grande interesse per il lavoratore  dello spettacolo, dal momento che, come è noto, la ripartizione in gruppi è rilevante ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni. Infatti, il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del predetto diritto, si considera soddisfatto con riferimento a un numero di giornate lavorative  che varia secondo il gruppo di appartenenza del lavoratore:

– 120 per i soggetti appartenenti al primo gruppo (lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica  o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli);

– 260 per i soggetti  appartenenti al secondo gruppo (lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al primo raggruppamento);

– 312 per i soggetti appartenenti al terzo gruppo (lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).