COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
OGGETTO:
1) MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2002 E CONTRIBUTI SETTIMANALI;
2) CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE 438/92;
3) COOPERATIVE CON SOCI LAVORATORI – ADOZIONE REGOLAMENTO;
4) DASM – INDIRIZZO E-MAIL.
1) MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2002.
Si rende noto che i minimali retributivi previsti per la qualifica di collaboratore o corrispondente (art. 2 o art. 12 del CNLG FNSI/FIEG) a decorrere dal 01/01/2002 risultano determinati in Euro 37,30 giornaliere, pari a Euro 969,92 mensili (art. 7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83). Tali importi sono stati determinati sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per l’anno 2001, stabilito dall’ISTAT nel 2,7%.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989).
Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente piu’ rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha quindi valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG.
A decorrere dal 1° gennaio 2002, per i giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità, sono fissati in Euro 2,64 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all’8,69%.
2) CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/92.
Si comunica che, relativamente all’anno 2002, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/92 è pari a Euro 36.044,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi è pari a Euro 3.004,00.
Si conferma che il versamento del contributo ha frequenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
3) COOPERATIVE CON SOCI LAVORATORI – ADOZIONE REGOLAMENTO.
Com’è noto, le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, entro il 30 giugno 2002 (art. 8 – ter del D.L. 23/11/2001 n. 411, come convertito in legge 31/12/2001 n. 463), devono adottare un regolamento sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori. Ai fini di una puntuale e corretta applicazione della vigente legislazione sociale, si invitano tutte le cooperative con soci lavoratori giornalisti – iscritte a questo Istituto – a trasmettere, appena possibile, la copia del regolamento adottato e depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
4) DASM – INDIRIZZO E-MAIL
L’Istituto, a breve tempo, renderà disponibile sul proprio sito internet il software relativo alla procedura DASM. Gli aggiornamenti periodici della procedura potranno essere inoltrati alle aziende anche tramite e-mail. Di conseguenza, al fine di semplificare gli adempimenti contributivi, tutte le aziende che producono la denuncia contributiva mensile su supporto magnetico (DASM) sono invitate, qualora non lo avessero già fatto, a comunicare il proprio indirizzo e-mail.
Il capo servizio |