COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. N. PC/03/CO del 13/02/2003
OGGETTO: Contratti Formazione Lavoro – Determinazione per l’anno 2002 degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla 1^ classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 gennaio 2003 (pubblicato su G.U. serie generale n. 27 del 3 febbraio 2003) sono state individuate le aree svantaggiate del centro nord che presentano, per il 2002, un rapporto tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro, superiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale indicato per l’anno 2002 nel 18,4%.
Nell’ipotesi di lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, qualora i suddetti contratti siano stipulati in ambiti circoscrizionali che presentino un rapporto superiore alla predetta media nazionale, ai sensi dell’art. 8, 2° comma della legge n. 407/90, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la parte a carico del datore di lavoro, è dovuta in misura pari a quella prevista per gli apprendisti (1).
Si precisa inoltre che la predetta agevolazione spetta alle imprese che abbiano compiuto assunzioni tramite contratti di formazione e lavoro aventi decorrenza nell’anno 2002, per tutta la durata del contratto stesso, anche se questo si protragga e venga a scadere in un anno successivo, nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.
Il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza dalle predette imprese, dal 1° gennaio 2002 ad oggi, potrà essere effettuato tramite conguaglio, previa richiesta di autorizzazione a questo Istituto, con la denuncia delle retribuzioni mensili, entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Il diritto ad usufruire dei benefici di cui al predetto art. 8, comma 2° della legge n. 407/90 è subordinato al soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla Commissione U.E. a seguito della decisione dell’11/5/99, come recepite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circ. INPGI – PC/29/CO del 25 giugno 2001).
Si indicano di seguito gli ambiti circoscrizionali che presentano per il 2002 un rapporto, tra gli iscritti alla prima classe della lista di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro, superiore al corrispondente rapporto risultante dalla media nazionale, pari nel 2002 al 18,4%.
Circoscrizione | Rappporto % |
LIGURIA | |
– La Spezia | 18,8 % |
MARCHE | |
– Ascoli Piceno | 19,5 % |
LAZIO | |
– Roma | 23,9 % |
– Civitavecchia | 23,8 % |
– Colleferro | 25,3 % |
– Frascati | 28,9 % |
– Monterotondo | 25,5 % |
– Pomezia | 26,5 % |
– Tivoli | 27,6 % |
– Rieti | 27,1 % |
– Poggio Mirteto | 26,4 % |
– Viterbo | 22,4 % |
– Civita Castellana | 20,6 % |
– Tarquinia | 27,3 % |
Nell’elencazione delle circoscrizioni di cui sopra, sono omesse quelle che, pur presentando un rapporto percentuale superiore alla media nazionale, sono interamente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del DPR 6/03/1978, n. 218 e successive modificazioni.
* * * * * * * *
(1) Si indicano di seguito gli importi dei contributi fissi settimanali a carico del datore di lavoro, al netto delle quote di maternità, dovuti per gli apprendisti negli anni 2002 e 2003.
Anno | Importo settimanale | note |
2002 | euro 2,64 | circolare INPGI PC/35/CO del 23/01/2002 |
2003 | euro 2,70 | circolare INPGI PC/01/CO del 5/02/2003 |
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)