COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. N. PC/38/CO del 15/05/2002
OGGETTO: Approvazione delibera del Consiglio dì Amministrazione n.86 del 7 giugno 2001 – modifica del regime sanzionatorio.
Con atto n.86 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2001 l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n.140/1997 – ha deliberato di modificare in senso più favorevole alle aziende contribuenti il sistema sanzionatorio in atto e approvato con precedente delibera n. 244/97.
Il nuovo regime sanzionatorio trova applicazione dal 16 aprile 2002, data nella quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. SPP/70505/GIO/L.139 ha approvato la suddetta delibera.
Il periodo anteriore resta disciplinato dalla precedente normativa, anche nel caso in cui il credito contributivo riferito a periodi pregressi sia accertato successivamente alla data di entrata in vigore della delibera n.86.
Di seguito viene illustrato il nuovo regime sanzionatorio contenente rilevanti modifiche alla previgente normativa, rispetto alla quale si caratterizza per essere meno oneroso e penalizzante.
A) CASI DI OMISSIONI CONTRIBUTIVE RILEVABILI DALLE DENUNCE E/0 REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE.
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (è necessaria la presenza di entrambi i requisiti: denunce DASC o DASM e registrazioni), il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Alla stessa sanzione soggiace anche il datore di lavoro che abbia trasmesso denuncia o abbia eseguito registrazioni non conformi al vero.
La sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.), che ha sostituito il previgente tasso ufficiale di sconto (T.U.S.), come previsto dall’art.2 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n.213, è determinato periodicamento dalla Banca d’Italia ad è reso noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Attualmente il T.U.R. è pari al 3,25%, per cui la misura annua della sanzione civile è pari all’8,75% (T.U.R. + 5,5 punti). Il T.U.R. da prendere come base di calcolo è quello vigente al momento del pagamento del debito contributivo o al momento della richiesta di pagamento.
B) CASI DI EVASIONE CONTRIBUTIVA CONNESSA A REGISTRAZIONI 0 DENUNCE OBBLIGATORIE OMESSE.
In caso di evasione connessa a registrazioni e/o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%. La sanzione civile non pub essere superiore all’80% dell’importo dei contributi evasi.
C) EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAMENTE PRIMA DI CONTESTAZIONI 0 RICHIESTE DA PARTE DELL’INPGI.
Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’INPGI o comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e semprechè il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari a quella applicabile in caso di omissione di cui al precedente punto A).
D) INTERESSI DI MORA.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle precedenti lettere A) e B) senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto,sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art.30 del D.P.R. N.602/73 come sostituito dall’art.14 del decreto legislativo n.46/99.
I1 tasso dell’interesse di mora di cui sopra, attualmente pari all’8,40% in ragione d’anno è determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E) CASI DI OGGETTIVE INCERTEZZE CONNESSE A CONTRASTANTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 0 AMINISTRATIVI SULLA RICORRENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO.
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’INPGI, si applica una sanzione in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti (la sanzione civile non, può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge). Nella fattispecie in esame – a differenza dei precedenti punti A) e B) – raggiunto il tetto massimo suindicato, sul debito contributivo non sono applicati gli Interessi, di mora di cui al punto D). Resta fermo che, ove il pagamento non sia effettuato entro i termini stabiliti dall’Istituto, le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista per l’inadempienza originaria (omissione o evasione).
Ai fini della corretta applicazione di detta normativa, si precisa che per “oggettiva incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono le sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non già ad opera di una mera prospettazione difensiva dell’azienda debitrice, ma per effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti della Suprema Corte.
Per le ragioni anzidette tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il contrasto riguarda l’interpretazione di norme (di legge e/o di contratto collettivo); non ricorre, invece, in ipotesi di sentenze difformi nell’ambíto di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze difformi afferenti a diverse fattispecie concrete.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)