COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. N. PC/13/CO del 16 dicembre 2003
Circolare n. 13
OGGETTO:
1) Contributo mensile per assicurazione infortuni CCNL FIEG-AERANTI/CORALLO;
2) Sospensione del versamento dei contributi per calamità naturali;
3) CUD 2004;
4) Assunzioni ex art. 8 comma 9 legge 407/90.
1) CCNL AERANTI-CORALLO/FNSI – variazione contributo mensile per assicurazione infortuni ed adeguamento minimi retributivi contrattuali.
Si informa che – a seguito del rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro giornalistico AERANTI/CORALLO – FNSI, siglato il 4 dicembre 2003 – a decorrere dal 1° gennaio 2004, il contributo per l’assicurazione infortuni, dovuto all’inpgi per ogni giornalista di cui all’art. 37 del suddetto CCNL, è elevato ad euro 11,88 mensili.
Considerato che, a decorrere dal mese di dicembre 2003, sono stati adeguati i minimi retributivi contrattuali, le Aziende interessate alla variazione, prima dell’elaborazione della denuncia contributiva riferita alla mensilità di dicembre 2003, dovranno procedere all’aggiornamento del software relativo alla procedura DASM, disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inpgi.it nella sezione “notizie per le aziende” – “i nostri servizi”. Coloro i quali, per qualsiasi motivo, non avessero la possibilità di accedere al sito internet, potranno richiedere il floppy disk relativo all’aggiornamento della procedura direttamente ai nostri uffici.
2) Sospensione del versamento dei contributi a seguito di calamità naturali.
A) eventi sismici Marche/Umbria del settembre 1997: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21/02/2003 ha prorogato al 1/01/2004 i termini per il pagamento dei contributi oggetto di sospensione. La suddetta Ordinanza dispone che il recupero dei contributi sospesi avverrà dal 1° gennaio 2004 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
B) eventi meteorologici verificatisi nella Provincia di Foggia nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18/04/2003 ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/12/2003. L’ordinanza dispone, inoltre, che il recupero dei crediti sospesi avverrà mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
C) territori colpiti dall’eruzione dell’Etna del 2002: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29/11/2002 ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/03/2003. Con successiva ordinanza del P.C.M. n. 3282 del 18/04/2003, tale termine è stato prorogato al 31/03/2004. Le suddette ordinanze dispongono, inoltre, che il recupero dei contributi sospesi avverrà dal 3° mese successivo alla sospensione (giugno 2004) mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli adempimenti connessi al versamento della contribuzione oggetto di sospensione (presentazione denunce contributive mensili) dovranno essere eseguiti, invece entro il 2° mese successivo alla sospensione (maggio 2004).
Pertanto, il recupero della contribuzione dovuta decorre dal 20 gennaio 2004, per le sospensioni di cui ai precedenti punti A) e B), e dal 20 giugno 2004, per la sospensione di cui al precedente punto C). Entro tali termini dovrà essere effettuato il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o della prima rata, ed i successivi pagamenti rateali dovranno essere eseguiti con cadenza mensile, entro il 20 di ogni mese, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di versamenti contributivi all’INPGI.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, utilizzando le stesse coordinate bancarie in uso per il versamento della contribuzione ordinaria. Le aziende interessate avranno cura di indicare nella causale il codice R005 (Rata contributi sospesi per calamità naturali).
3) Chiarimenti in merito alla compilazione del CUD/2004.
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti avanzate ogni anno da parte delle Aziende iscritte all’INPGI, si ritiene utile ricordare che per i giornalisti iscritti a questo Istituto non è prevista la segnalazione di alcun dato contributivo nel modello CUD. L’INPGI, infatti, acquisisce i dati retributivi e contributivi dei propri iscritti solo ed esclusivamente attraverso le denunce contributive mensili predisposte dal datore di lavoro.
Le Aziende tenute al versamento della contribuzione di maternità all’INPS, in relazione agli obblighi di comunicazione a tale ente, avranno cura di indicare nell’apposita sezione del CUD la qualifica prevista per gli iscritti all’INPGI (costituita dalla lettera “P”) e di non barrare le caselle riferite alle assicurazioni IVS e DS, che sono di competenza INPGI.
4) Assunzioni agevolate ex art. 8 comma 9 legge 407/90
Il Dlgs 19 dicembre 2002, n. 297 (recante norme in ordine alla riforma del collocamento) – che ha previsto in particolare la soppressione delle liste del collocamento e l’abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 9 bis del DL n. 510/96 (modelli C/Ass e C/AssAG) – ha delineato un nuovo quadro normativo, con evidenti riflessi in materia di accertamento dei requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori.
Tale nuovo quadro normativo assume particolare rilievo ai fini della concessione delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90. Tale norma prevede, infatti, la concessione di benefici contributivi alle aziende che assumano – con contratto a tempo indeterminato – lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di CIGS da 24 mesi.
Ai fini dell’accertamento dello stato di disoccupazione biennale, le Aziende che intendano usufruire delle agevolazioni in parola, all’atto dell’assunzione dovranno produrre – oltre alla documentazione usualmente richiesta – la copia della dichiarazione resa dall’interessato al competente Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 297/2002,unitamente ad un attestato dello stesso Centro che certifichi l’assenza di comunicazioni di assunzione relative al lavoratore interessato.
Per il mantenimento dello stato di disoccupazione a partire dal mese di gennaio 2003 (entrata in vigore del Dlgs. n. 297/2002) il lavoratore non deve svolgere attività lavorativa tale da consentire un reddito annuale superiore a quello minimo personale escluso dall’imposizione fiscale.
Fino al dicembre 2002, tale limite di reddito era fissato in Euro 3.718,50 (Sentenza Corte Costituzionale n. 65/99, Circ. Ministero del Lavoro n. 33/99).
Di conseguenza, nel caso di giornalisti iscritti nell liste di disoccupazione FIEG/FNSI o che presentino la certificazione del Centro per l’impiego di cui sopra – che nel biennio precedente l’assunzione hanno conseguito redditi superiori ai suddetti limiti – l’Azienda, per usufruire delle agevolazioni contributive, è tenuta a presentare una certificazione del competente Centro per l’impiegoo in cui sia attestato che l’interessato pur in presenza di redditi personali superiori ai suddetti limiti, nel biennio precedente, mantiene lo stato di disoccupato.
Si ricorda che le agevolazioni contributive di cui sopra devono essere richieste all’Istituto contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro e le stesse potranno essere usufruite solo previa autorizzazione dell’INPGI.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRIBUTI E VIGILANZA
(Dott.ssa Maria I. Iorio)