Circolare I.N.P.G.I. del 16 dicembre 2003 avente per oggetto: “1) Contributo mensile per assicurazione infortuni CCNL FIEG-AERANTI/CORALLO; 2) sospensione del versamento dei contributi per calamità naturali; 3) CUD 2004; 4) assunzioni ex art. 8, comma 9 legge 407/90”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

 

PROT. N. PC/13/CO del 16 dicembre 2003

Circolare n. 13

 

OGGETTO:

1) Contributo mensile per assicurazione infortuni CCNL FIEG-AERANTI/CORALLO;
2) Sospensione del versamento dei contributi per calamità naturali;
3) CUD 2004;
4) Assunzioni ex art. 8 comma 9 legge 407/90.

 

1) CCNL AERANTI-CORALLO/FNSI – variazione contributo mensile per assicurazione infortuni ed adeguamento minimi retributivi contrattuali.

Si informa  che – a seguito del rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro giornalistico AERANTI/CORALLO – FNSI, siglato il 4 dicembre 2003 – a decorrere dal 1° gennaio 2004, il contributo per l’assicurazione  infortuni, dovuto all’inpgi per ogni  giornalista di cui all’art. 37 del suddetto CCNL, è elevato ad euro 11,88 mensili.

Considerato che, a decorrere dal mese di dicembre 2003, sono stati adeguati  i minimi retributivi contrattuali, le Aziende  interessate alla variazione, prima dell’elaborazione  della denuncia contributiva riferita alla mensilità di dicembre 2003, dovranno procedere all’aggiornamento del software relativo alla procedura DASM, disponibile sul sito internet dell’Istituto  www.inpgi.it nella sezione “notizie per le aziende” – “i nostri servizi”. Coloro i quali, per qualsiasi motivo, non avessero la possibilità di accedere al sito internet, potranno richiedere il floppy disk relativo all’aggiornamento della procedura direttamente ai nostri uffici.

2) Sospensione  del versamento dei contributi a seguito di calamità naturali.

A) eventi sismici Marche/Umbria del settembre 1997: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21/02/2003 ha prorogato al 1/01/2004 i termini per il pagamento  dei contributi oggetto di sospensione. La suddetta Ordinanza dispone   che il recupero dei contributi sospesi avverrà dal 1° gennaio 2004 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione  stessa.

B) eventi meteorologici verificatisi nella Provincia di Foggia nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18/04/2003 ha sospeso  i termini per il versamento dei contributi  e per gli adempimenti   connessi fino al 31/12/2003. L’ordinanza  dispone, inoltre, che il recupero dei crediti sospesi avverrà mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

C) territori colpiti dall’eruzione dell’Etna del 2002: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29/11/2002 ha sospeso i termini per il versamento   dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/03/2003. Con successiva ordinanza del P.C.M. n. 3282 del 18/04/2003, tale termine  è stato prorogato al 31/03/2004. Le suddette ordinanze dispongono, inoltre, che il recupero dei contributi sospesi avverrà dal 3° mese successivo alla sospensione (giugno 2004) mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli   adempimenti connessi al versamento della contribuzione  oggetto di sospensione   (presentazione denunce  contributive mensili) dovranno essere eseguiti, invece entro il 2° mese successivo alla sospensione  (maggio 2004).

Pertanto, il recupero della contribuzione  dovuta decorre dal 20 gennaio 2004, per le sospensioni di cui ai precedenti punti A) e B), e dal 20  giugno 2004, per la sospensione  di cui al precedente  punto C). Entro tali termini dovrà essere effettuato  il pagamento delle somme dovute  in unica soluzione o della prima rata, ed i successivi  pagamenti rateali dovranno essere eseguiti con cadenza mensile, entro il 20 di ogni mese, in conformità alle vigenti disposizioni  in materia di versamenti contributivi all’INPGI.

I pagamenti  dovranno essere effettuati  mediante bonifico bancario, utilizzando le stesse coordinate bancarie in uso per il versamento della contribuzione ordinaria. Le aziende interessate  avranno cura di indicare nella causale il codice R005 (Rata contributi sospesi per calamità naturali).

3) Chiarimenti in merito alla compilazione del CUD/2004.

Con riferimento alle numerose  richieste di chiarimenti avanzate  ogni anno da parte delle Aziende iscritte all’INPGI, si ritiene utile ricordare che per i giornalisti iscritti a questo Istituto non è prevista la segnalazione di alcun dato contributivo nel modello CUD. L’INPGI, infatti, acquisisce i dati retributivi  e contributivi dei propri iscritti solo ed esclusivamente  attraverso le denunce contributive mensili predisposte dal datore di lavoro.

Le Aziende tenute al versamento della contribuzione di maternità all’INPS, in relazione agli obblighi di comunicazione a tale ente, avranno cura di indicare nell’apposita  sezione del CUD la qualifica prevista per gli iscritti all’INPGI (costituita  dalla lettera “P”) e di non barrare le caselle riferite alle assicurazioni IVS e DS, che sono  di competenza INPGI.

4) Assunzioni agevolate ex art. 8 comma 9 legge 407/90

Il Dlgs 19 dicembre 2002, n. 297 (recante norme in ordine alla riforma del collocamento) – che ha previsto in particolare  la soppressione delle liste  del collocamento e l’abrogazione  delle disposizioni  di cui all’art. 9 bis del DL n. 510/96 (modelli C/Ass e C/AssAG) – ha delineato un nuovo quadro normativo, con evidenti riflessi in materia di accertamento dei requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori.

Tale nuovo quadro normativo assume particolare  rilievo ai fini della concessione delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90. Tale norma prevede, infatti, la concessione di benefici contributivi alle aziende che assumano – con contratto a tempo indeterminato – lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di CIGS da 24 mesi.

Ai fini dell’accertamento dello stato di disoccupazione  biennale, le Aziende che intendano usufruire  delle agevolazioni in parola, all’atto dell’assunzione dovranno   produrre – oltre alla documentazione  usualmente  richiesta – la copia della dichiarazione  resa dall’interessato al competente Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. n. 297/2002,unitamente ad un attestato dello  stesso Centro che certifichi l’assenza di comunicazioni di assunzione relative al lavoratore interessato.

Per il mantenimento dello stato di disoccupazione a partire dal mese di gennaio 2003 (entrata in vigore del Dlgs. n. 297/2002) il lavoratore non deve svolgere attività lavorativa tale da consentire un reddito annuale superiore a quello minimo personale escluso dall’imposizione fiscale.

Fino al dicembre 2002, tale limite di reddito era fissato in Euro 3.718,50 (Sentenza Corte Costituzionale n. 65/99, Circ. Ministero del Lavoro n. 33/99).

Di conseguenza, nel caso di giornalisti  iscritti nell liste di disoccupazione FIEG/FNSI o che presentino la certificazione del Centro per l’impiego  di cui sopra – che nel biennio precedente l’assunzione hanno conseguito redditi  superiori ai suddetti limiti – l’Azienda, per usufruire delle agevolazioni contributive, è tenuta a presentare  una certificazione del competente Centro per l’impiegoo in cui sia attestato che l’interessato pur in presenza di redditi personali superiori ai suddetti limiti, nel biennio precedente, mantiene  lo stato di disoccupato.

Si ricorda che le agevolazioni contributive  di cui sopra devono essere richieste all’Istituto contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro e le stesse potranno essere usufruite solo previa autorizzazione dell’INPGI.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRIBUTI E VIGILANZA  
(Dott.ssa Maria I. Iorio)