Circolare I.N.P.G.I. del 31 maggio 2004 avente per oggetto: “1) presentazione denunce contributive mensili (DASM); 2) minimali di retribuzione per l’anno 2004.”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN


PROT. N. PC/19/CV del 31 maggio 2004

Circolare n. 19

 

OGGETTO:
1) PRESENTAZIONE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI (DASM);
2) MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2004.

 

1. PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI (PROCEDURA DASM)

L’art. 44, comma 9, del DL 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) obbliga i datori di lavoro a trasmettere in via telematica all’INPS ed all’INPDAP le denunce contributive mensili.

In analogia a quanto previsto dal suddetto provvedimento legislativo, il Consiglio di amministrazione  dell’INPGI – con delibera n. 117 dell’11 maggio 2004 – ha disposto che anche la presentazione delle denunce contributive mensili all’INPGI  deve essere effettuata esclusivamente  in via telematica.

Tuttavia, in fase transitoria, in attesa della predisposizione  da parte dell’Istituto  delle procedure  tecniche per la trasmissione telematica, le denunce mensili dovranno essere inoltrate mediante supporto magnetico (procedura DASM).

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di luglio 2004 non è piu’ ammessa la presentazione  della denuncia   contributiva  mensile su supporto cartaceo (modello DASC).

I datori di lavoro che ad oggi presentano ancora  la denuncia mensile su supporto  cartaceo devono, quindi, procedere all’installazione completa del pacchetto applicativo software DASM (versione 3.3), che è reperibile nel sito internet dell’Istituto www.inpgi.it , nella sezione  “Notizie per le Aziende” e poi “I nostri Servizi”. I files relativi all’archivio  aziendale, comprendenti le generalità dei dipendenti ed il codice di contribuzione assegnato all’azienda, che completano la procedura, saranno inviati – a stretto giro di posta – con separato plico raccomandato.

Al fine della corretta acquisizione  delle denunce effettuate  con il supporto  magnetico (DASM), si ricorda che l’azienda e/o l’Amministrazione Pubblica è tenuta a trasmettere a mezzo posta:

1) il floppy disk in cui è stata riportata, con la funzione “esporta”, la denuncia mensile;

2) la stampa  della denuncia aziendale e la stampa del dettaglio dei dipendenti, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda.

Si ritiene utile segnalare che i datori di lavoro che effettuano i pagamenti mediante la procedura di incasso automatizzato o mediante bonifico bancario, predisposto attraverso la Banca di Roma, possono approfittare del servizio di trasmissione gratuita delle denunce fornito  da tale banca. Coloro i quali, invece, effettuano il pagamento dei contributi mediante bonifico bancario predisposto attraverso altro istituto di credito dovranno provvedere in proprio  all’inoltro delle denunce  contributive mensili all’INPGI.

In relazione al pagamento dei contributi, si ribadisce  che l’unica modalità di pagamento  consentita  è rappresentata dal “bonifico bancario”.

Si ricorda  che, la presentazione  delle denunce   ed il pagamento della contribuzione – ai sensi dell’art. 6 della legge 9/11/1955 n. 1122 e del DM 24/02/1984 – devono essere effettuati  entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al relativo periodo di paga.

Il mancato inoltro delle suddette denunce entro i termini stabiliti, oltre a produrre  un’inadempienza ad un preciso obbligo di legge, comporta  notevoli disservizi  per l’Istituto, che non può procedere  all’accertamento  delle contribuzioni  dovute ed all’implementazione delle posizioni  contributive   individuali dei giornalisti. Pertanto, in caso di mancata o ritardata  presentazione   delle suddette denunce mensili, l’Istituto  si vedrà costretto alla loro acquisizione  d’ufficio tramite il proprio Servizio Ispettivo.

Si ricorda, infine, che i datori di lavoro i quali – a seguito di cessazione  di rapporti di lavoro – non abbiano  piu’ alle proprie dipendenze  soggetti tenuti all’iscrizione  presso questo Istituto, oltre a segnalare tali cessazioni di rapporto  di lavoro nell’ultima  denuncia contributiva  utile,  devono tempestivamente comunicare all’INPGI la sospensione della posizione aziendale.

 

2. MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2004.

Ad integrazione di quanto già  comunicato con circolare n. 3 del 4 febbraio 2004, si precisa che – ai soli fini della determinazione della contribuzione  dovuta all’INPGI – per le aziende  del settore radiotelevisivo  privato in ambito locale, nei casi di rapporti  di lavoro regolati da CCNL diversi da quello giornalistico, la retribuzione minima di riferimento è quella stabilita dal contratto collettivo  di lavoro giornalistico stipulato tra la FNSI ed il Coordinamento AERANTI-CORALLO.

Di conseguenza, le aziende  radiotelevisive in ambito locale che applicano un contratto collettivo diverso da quello giornalistico, ferma restando la validità – ai fini normativi e retributivi – del CCNL applicato, dovranno determinare  la contribuzione  dovuta all’INPGI  sulla base dell’importo  della retribuzione   corrisposta, tenendo presente che l’imponibile non potrà comunque essere inferiore ai minimi retributivi  previsti dal succitato  contratto giornalistico.

Pertanto, nel caso in cui la retribuzione  corrisposta risultasse inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL Fnsi/Aeranti-Corallo, la contribuzione dovuta all’INPGI dovrà essere determinata sulla base di questi ultimi e non sulla inferiore retribuzione erogata al lavoratore.

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)