COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. N. PC/19/CV del 31 maggio 2004
Circolare n. 19
OGGETTO:
1) PRESENTAZIONE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI (DASM);
2) MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2004.
1. PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI (PROCEDURA DASM)
L’art. 44, comma 9, del DL 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) obbliga i datori di lavoro a trasmettere in via telematica all’INPS ed all’INPDAP le denunce contributive mensili.
In analogia a quanto previsto dal suddetto provvedimento legislativo, il Consiglio di amministrazione dell’INPGI – con delibera n. 117 dell’11 maggio 2004 – ha disposto che anche la presentazione delle denunce contributive mensili all’INPGI deve essere effettuata esclusivamente in via telematica.
Tuttavia, in fase transitoria, in attesa della predisposizione da parte dell’Istituto delle procedure tecniche per la trasmissione telematica, le denunce mensili dovranno essere inoltrate mediante supporto magnetico (procedura DASM).
Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di luglio 2004 non è piu’ ammessa la presentazione della denuncia contributiva mensile su supporto cartaceo (modello DASC).
I datori di lavoro che ad oggi presentano ancora la denuncia mensile su supporto cartaceo devono, quindi, procedere all’installazione completa del pacchetto applicativo software DASM (versione 3.3), che è reperibile nel sito internet dell’Istituto www.inpgi.it , nella sezione “Notizie per le Aziende” e poi “I nostri Servizi”. I files relativi all’archivio aziendale, comprendenti le generalità dei dipendenti ed il codice di contribuzione assegnato all’azienda, che completano la procedura, saranno inviati – a stretto giro di posta – con separato plico raccomandato.
Al fine della corretta acquisizione delle denunce effettuate con il supporto magnetico (DASM), si ricorda che l’azienda e/o l’Amministrazione Pubblica è tenuta a trasmettere a mezzo posta:
1) il floppy disk in cui è stata riportata, con la funzione “esporta”, la denuncia mensile;
2) la stampa della denuncia aziendale e la stampa del dettaglio dei dipendenti, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda.
Si ritiene utile segnalare che i datori di lavoro che effettuano i pagamenti mediante la procedura di incasso automatizzato o mediante bonifico bancario, predisposto attraverso la Banca di Roma, possono approfittare del servizio di trasmissione gratuita delle denunce fornito da tale banca. Coloro i quali, invece, effettuano il pagamento dei contributi mediante bonifico bancario predisposto attraverso altro istituto di credito dovranno provvedere in proprio all’inoltro delle denunce contributive mensili all’INPGI.
In relazione al pagamento dei contributi, si ribadisce che l’unica modalità di pagamento consentita è rappresentata dal “bonifico bancario”.
Si ricorda che, la presentazione delle denunce ed il pagamento della contribuzione – ai sensi dell’art. 6 della legge 9/11/1955 n. 1122 e del DM 24/02/1984 – devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al relativo periodo di paga.
Il mancato inoltro delle suddette denunce entro i termini stabiliti, oltre a produrre un’inadempienza ad un preciso obbligo di legge, comporta notevoli disservizi per l’Istituto, che non può procedere all’accertamento delle contribuzioni dovute ed all’implementazione delle posizioni contributive individuali dei giornalisti. Pertanto, in caso di mancata o ritardata presentazione delle suddette denunce mensili, l’Istituto si vedrà costretto alla loro acquisizione d’ufficio tramite il proprio Servizio Ispettivo.
Si ricorda, infine, che i datori di lavoro i quali – a seguito di cessazione di rapporti di lavoro – non abbiano piu’ alle proprie dipendenze soggetti tenuti all’iscrizione presso questo Istituto, oltre a segnalare tali cessazioni di rapporto di lavoro nell’ultima denuncia contributiva utile, devono tempestivamente comunicare all’INPGI la sospensione della posizione aziendale.
2. MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2004.
Ad integrazione di quanto già comunicato con circolare n. 3 del 4 febbraio 2004, si precisa che – ai soli fini della determinazione della contribuzione dovuta all’INPGI – per le aziende del settore radiotelevisivo privato in ambito locale, nei casi di rapporti di lavoro regolati da CCNL diversi da quello giornalistico, la retribuzione minima di riferimento è quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro giornalistico stipulato tra la FNSI ed il Coordinamento AERANTI-CORALLO.
Di conseguenza, le aziende radiotelevisive in ambito locale che applicano un contratto collettivo diverso da quello giornalistico, ferma restando la validità – ai fini normativi e retributivi – del CCNL applicato, dovranno determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dell’importo della retribuzione corrisposta, tenendo presente che l’imponibile non potrà comunque essere inferiore ai minimi retributivi previsti dal succitato contratto giornalistico.
Pertanto, nel caso in cui la retribuzione corrisposta risultasse inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL Fnsi/Aeranti-Corallo, la contribuzione dovuta all’INPGI dovrà essere determinata sulla base di questi ultimi e non sulla inferiore retribuzione erogata al lavoratore.
Il Dirigente |