COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. N. PC/03/CO del 4/02/2004
Circolare n. 3
OGGETTO:
1) MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2004 E CONTRIBUTI SETTIMANALI;
2) CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/92;
3) AGGIORNAMENTI DASM.
1) Minimali di retribuzione per l’anno 2004
Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del DL n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83, a decorrere dal 01/01/2004, risultano determinati in Euro 39,16 giornaliere, pari a Euro 1.018,16 mensili.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989).
Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG.
Di conseguenza, in relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza – tenuto conto del particolare status giuridico, le retribuzioni minime di rifer sono quelle relative al contratto collettivo loro applicato.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, per i giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità che è dovuto all’INPS, sono fissati in Euro 2,77 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all’8,69%.
2) Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92
Si comunica che, relativamente all’anno 2004, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/92 pari a Euro 37.567,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi è pari a Euro 3.131,00.
Si conferma che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Le aziende che producono la denuncia contributiva mensile su modello cartaceo (mod. DASC) oltre alla retribuzione imponibile – per ogni giornalista dipendente – devono indicare mensilmente anche l’importo del contributo aggiuntivo trattenuto, comprensivo degli eventuali conguagli.
3) Aggiornamenti procedura DASM
Le aziende che per le denunce mensili utilizzano la procedura DASM devono procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Le aziende interessate possono acquisire tali aggiornamenti (variazioni dei minimi imponibili, ecc.) direttamente dal sito internet dell’istituto “www.inpgi.it” , nella sezione “notizie per le aziende” – “i nostri servizi”. Le aziende che non abbiano accesso alla rete internet potranno richiedere l’invio dell’aggiornamento DASM direttamente agli uffici INPGI.
Il Dirigente |