Circolare I.N.P.G.I. del 4 febbraio 2004 avente per oggetto: “1) minimali di retribuzione per l’anno 2004 e contributi settimanali; 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92; 3) aggiornamenti DASM.”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN


PROT. N. PC/03/CO del 4/02/2004

Circolare n. 3

 

OGGETTO:
1) MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2004 E CONTRIBUTI SETTIMANALI;
2) CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/92;
3) AGGIORNAMENTI DASM.

 

1) Minimali di retribuzione per l’anno 2004

Si rende noto che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del DL n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83, a decorrere dal 01/01/2004, risultano determinati in Euro 39,16 giornaliere, pari a Euro 1.018,16 mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni  legislative  prevedono che la retribuzione  da assumere come base per il calcolo dei contributi  previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative  su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione  di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione   collettiva (D.L. n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono  obbligati, agli effetti del versamento delle predette  contribuzioni, al rispetto dei trattamenti  retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi  stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto   stipulato tra la FNSI e la FIEG.

Di conseguenza, in relazione ai rapporti di lavoro regolati  dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana  – le contribuzioni dovute all’INPGI  non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti  della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto  di lavoro regolato dal CCNL  del comparto pubblico di appartenenza – tenuto conto del particolare  status giuridico, le retribuzioni  minime di rifer sono quelle relative al contratto collettivo loro applicato.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, per i giornalisti  dipendenti  da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva  prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità che è dovuto all’INPS, sono fissati in Euro 2,77 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo a percentuale a carico del lavoratore pari all’8,69%.

 

2) Contribuzione aggiuntiva  1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92

Si comunica che, relativamente all’anno 2004, la fascia  retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota  aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/92 pari a Euro 37.567,00 (importo pari alla 1^ fascia  di retribuzione  pensionabile   – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo   indicato, rapportato  a dodici mesi è pari a Euro 3.131,00.

Si conferma  che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi  con la denuncia  contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione  e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Le aziende  che producono la denuncia  contributiva mensile su modello cartaceo (mod. DASC) oltre alla retribuzione  imponibile – per ogni giornalista dipendente – devono indicare  mensilmente anche l’importo  del contributo aggiuntivo trattenuto, comprensivo degli eventuali conguagli.

 

3) Aggiornamenti procedura DASM

Le aziende che per le denunce mensili utilizzano la procedura  DASM devono procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Le aziende interessate possono acquisire tali aggiornamenti  (variazioni dei minimi imponibili, ecc.) direttamente dal sito internet dell’istituto “www.inpgi.it” , nella sezione “notizie per le aziende” – “i nostri servizi”. Le aziende che non abbiano accesso alla rete  internet potranno richiedere l’invio dell’aggiornamento DASM direttamente agli uffici INPGI.

 

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)