Circolare I.N.P.G.I. del 5 febbraio 2003 avente per oggetto: “1) minimali di retribuzione per l’anno 2003 e contributi settimanali; 2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/92; 3) variazione del tasso di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 4) retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati; 5) aggiornamenti DASM.”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

 

PROT. N. PC/01/CO del 5/2/2003

OGGETTO:

1) minimali di retribuzione per l’anno 2003 e contributi settimanali;
2) contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/92;
3) variazione del tasso di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
4) retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati;
5) aggiornamenti DASM.


1) minimali di retribuzione per l’anno 2003.

Si rende noto che i minimali  retributivi previsti dall’art. 7 del DL n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83, a decorrere dal 01/01/2003, risultano determinati in Euro 38,20 giornalieri, pari a Euro 993,20 mensili.

Si ricorda  che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da legge, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle  Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione   di importo superiore  a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/89 convertito in legge n. 389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni  Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette  contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/95 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti  collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente piu’ rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha quindi valenza il contratto stipulato tra FNSI e la FIEG.

Di conseguenza, in relazione ai rapporti  di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente), che non sono legati alla presenza  quotidiana, le contribuzioni dovute all’Inpgi non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo  mensile.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, per i  giornalisti dipendenti da aziende editoriali ai quali si applichi la normativa contributiva  prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali, dovuti in luogo del contributo intero, al netto del contributo di maternità, sono fissati in Euro2,70 (senza quota INAIL). Resta fermo il contributo  a percentuale  a carico del lavoratore  pari all’8,69%.

2) Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92

Si comunica che, relativamente all’anno 2003, la  fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota  aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/92 pari a Euro 36.999,00 (importo pari alla 1^ fascia   di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi  è pari a Euro 3.083,00.

Si conferma   che il versamento  del contributo ha frequenza  mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni  già impartite con precedenti circolari.

3) Variazione del tasso di dilazione e differimento e delle somme aggiuntive  per omesso o ritardato versamento  dei contributi previdenziali e assistenziali

Con provvedimento della Banca  d’Italia   del 6 dicembre 2002 (G.U. n. 290 dell’11/12/2002 è stato  fissato  nella misura del 2,75% – a decorrere  dall’11 dicembre 2002 – il tasso ufficiale  di riferimento  (in seguito TUR) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale  dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti di previdenza e assistenza  obbligatoria.

A decorrere dalla data dell’11 dicembre 2002, l’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DL n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è quindi pari all’8,75%.

Ai fini della determinazione delle somme aggiuntive  per ritardato o omesso versamento dei contributi, la modifica produce i seguenti effetti:

A) INTERESSI DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO

L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall’11 dicembre 2002, è calcolato sulla base del nuovo tasso del 8,75%.

B) SANZIONI CIVILI

La misura delle Sanzioni Civili (deliberazione  INPGI n. 86 del 7 giugno 2001, approvata dal Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali, di concerto  con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 16 aprile 2002) si determina come  segue:

– nei casi di ritardato pagamento dei contributi – relativi a periodi successivi al 16/04/2002 – spontaneamente denunciati nei termini ovvero spontaneamente denunciati entro sei mesi dalla loro scadenza (prima di contestazioni o richieste da parte dell’INPGI) e pagati entro il 30 giorni successivi alla denuncia, il tasso delle sanzioni è pari al  TUR maggiorato di   5,5 punti percentuali e, quindi, all’8,25% su base annua;

– nei casi di mancato pagamento dei contributi non denunciati  e accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre i sei mesi dalla scadenza, ovvero denunciati spontaneamente entro i sei mesi e non pagati nei 30 giorni successivi alla denuncia, il tasso delle sanzioni – dal 16 aprile 2002 – è pari al 30% su base annua.

In relazione all’applicazione del regime sanzionatorio, ad ogni buon fine, si rimanda alle disposizioni illustrate nella circolare INPGI PC/38/CO del 15 maggio 2002, reperibile nel sito internet nella sezione “notizie  per le aziende – comunicazioni”.

4) Retribuzioni convenzionali  giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati.

A decorrere dal 1° gennaio 2003 con Decreto del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 13 gennaio 2003 (G.U. 28 gennaio 2003, n. 22), le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti   operanti nei paesi extracomunitari non convenzionati, sono le seguenti:

 

                       Anno                                  Retribuzione Nazionale     Fascia                Retribuzione convenzionale
                    2003                         Da                           a
                         0                     2.497,02            I                                   2.497,02
                   2.497,03                     4.070,36           II                                   4.070,36
                   4.070,37                     4.810,82          III                                   4.810,82
                  4.810,83                     5.643,16          IV                                   5.643,16
                  5.643,17                        in poi          V                                   6.618,48

 

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di  risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

La disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali riguarda i giornalisti operanti all’estero in qualsiasi Paese, ad eccezione dei Paesi comunitari (compresi quelli dello spazio  SEE – Islanda, Norvegia e Liechtenstein), e dei seguenti altri Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzione in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Jugoslavia (comprese  la Repubblica di Macedonia, la Repubblica di Bosnia – Erzegovina e la Repubblica Croazia), Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Stati Uniti d’America e Venezuela. Lo stato di Israele può essere considerato   convenzionato solo per i  lavoratori italiani ivi  impiegati da un datore di lavoro italiano e solo per il periodo  massimo di distacco concesso in base all’accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi.

Le eventuali  differenze di retribuzione  imponibile, relative ai periodi di paga 2003 già trascorsi, dovranno essere riportate sulla prima  denuncia contributiva  utile. Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni  correnti. Per le Aziende  che utilizzano  la procedura DASM, l’importo complessivo arretrato deve essere inserito come “nuova retribuzione” –  riferimento mese precedente – giorni lavorati “0” – codice evento “competenze arretrate”; le Aziende che utilizzano  la procedura DASC dovranno, invece, predisporre  una seconda riga di retribuzione , indicando  il codice “competenze arretrate”.

5) Aggiornamenti procedura DASM

Le aziende che per le denunce mensili   utilizzano la procedura DASM devono procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Le aziende interessate possono acquisire tali aggiornamenti (variazioni dei minimi imponibile, ecc.) direttamente dal sito internet dell’istituto www.inpgi.it, nella sezione “notizie per le aziende” – “i nostri servizi”. Le aziende  che non abbiano accesso alla rete internet  potranno richiedere l’invio dell’aggiornamento DASM direttamente agli uffici INPGI.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)