COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. PC/01/CV DEL 5 GENNAIO 2005
Circolare n.1
OGGETTO:
1) sospensione del versamento dei contributi a seguito di calamità naturali;
2) chiarimenti CUD 2005.
1) Sospensione del versamento dei contributi a seguito di calamità naturali.
Si forniscono, di seguito, alcune precisazioni in merito alle sospensioni dei versamenti contributivi connesse ad eventi calamitosi.
a) Eventi sismici Province di Catania, Ragusa e Siracusa del 13 e 16 dicembre 1990: l’art. 1 – comma 142 – della legge 30/12/2004, n. 311 ha posticipato al 30 giugno 2006 l’inizio dei versamenti rateali relativi alla contribuzione sospesa in relazione al sisma che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa nel dicembre 1990, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 2057 del 21/12/1990 (G.U. n. 299/1990). Le posizioni contributive relative agli anni 1990, 1991 e 1992 possono essere, quindi, regolarizzate in unica soluzione o ratealmente con le modalità previste dall’art. 138 della legge 23/12/2000, n. 388. In caso di pagamento rateale, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda e provvedere al pagamento della prima rata entro il predetto termine del 30/06/2006.
b) Eventi sismici Marche/Umbria del settembre 1997: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23/01/2004 ha prorogato al 31/12/2004 i termini per il pagamento dei contributi oggetto di sospensione. L’art. 3 dell’Ordinanza del P.C.M. n. 3390 del 29/12/2004 ha ulteriormente prorogato tale termine al 31/12/2005. Il recupero dei contributi sospesi avverrà, quindi, dal 20 gennaio 2006 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
c) Eventi meteorologici verificatisi nelle Regioni Abruzzo e Molise e nella Provincia di Foggia nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18/04/2003 ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/12/2003. Il Decreto del P.C.M. del 5 marzo 2004 (G.U. n. 63/2004) ha ulteriormente prorogato al 1/02/2005 lo stato di emergenza in tali territori. Tuttavia, si precisa che l’inizio del recupero dei contributi sospesi è rimasto confermato al 20 gennaio 2004.
d) Eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e di Foggia il 31/10/2002: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/2002 ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/03/2003. Tale termine, già prorogato dalle ordinanze del P.C.M. n. 3279 del 10/04/2003 e n. 3300 dell’11/07/2003, è stato ulteriormente differito al 31/12/2005 (art. 5 – comma 2 – Ordinanza P.C.M. n. 3344 del 19/03/2004). Il recupero dei contributi sospesi avverrà dal 20 marzo 2006 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
e) Provincia di Catania – Eruzione dell’Etna e Sisma dell’Ottobre 2002: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29/11/2002 ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/03/2003 per i soggetti residenti nella Provincia di Catania. Con successiva ordinanza del P.C.M. n. 3282 del 18/04/2003, tale termine è stato prorogato al 31/03/2004. Le suddette ordinanze dispongono, inoltre, che il recupero dei contributi sospesi avviene dal 3° mese successivo alla sospensione (GIUGNO 2004) mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.
f) Provincia di Catania – Eruzione dell’Etna 2001: l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3145 del 25/07/2001 – per i soggetti residenti, danneggiati dall’eruzione – ha sospeso i termini per il versamento dei contributi e per gli adempimenti connessi fino al 31/12/2001. Con successiva ordinanza del P.C.M. n. 3196 del 18/04/2002, tale termine è stato prorogato fino alla scadenza dello stato di emergenza. I soggetti interessati alla sospensione sono individuati all’art. 2 della predetta ordinanza n. 3145/2001. Lo stato di emergenza – con decreto del P.C.M. del 12/03/2004 – è stato prorogato fino al 31/03/2005. Il recupero dei contributi sospesi avverrà dal 20 giugno 2005 mediante rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione.
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La sospensione dei versamenti contributivi può essere richiesta ed operata entro il periodo della sospensione stessa. I pagamenti relativi al recupero della contribuzione oggetto di sospensione – in unica soluzione o rateali – dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, utilizzando le stesse coordinate bancarie in uso per il versamento della contribuzione ordinaria.
Le aziende interessate avranno cura di indicare nella causale il codice ROO5 (Rata contributi sospesi per calamità naturali).
In caso di pagamento rateale, l’azienda è tenuta a presentare apposita domanda all’INPGI, indicando l’importo complessivo del debito contributivo ed il numero delle rate mensili in cui provvederà al relativo pagamento. Il mancato pagamento delle rate mensili non provoca la decadenza dal beneficio della rateazione, ma – per i giorni di ritardato pagamento della rata – comporta l’addebito delle sanzioni civili per omessa contribuzione.
Si ricorda, inoltre, che gli obblighi contributivi verso l’Inpgi sono a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, l’azienda è tenuta al versamento delle quote di contribuzione sospesa anche per la quota a carico del dipendente, ancorché lo stesso sia cessato dal rapporto di lavoro. Pertanto, al momento dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente che abbia usufruito della sospensione del versamento dei contributi deve essere trattenuto l’importo dei contributi dovuti.
2) Chiarimenti in merito alla compilazione del CUD/2005.
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti avanzate ogni anno da parte delle Aziende iscritte all’INPGI, si ritiene utile ricordare che per i giornalisti iscritti a questo Istituto non è prevista la segnalazione di alcun dato contributivo nel modello CUD. L’INPGI, infatti, acquisisce i dati retributivi e contributivi dei propri iscritti solo ed esclusivamente attraverso le denunce contributive mensili predisposte dal datore di lavoro.
Le Aziende e le Amministrazioni Pubbliche che provvedono al versamento delle contribuzioni minori all’INPS (contr. Maternità) ed all’INPDAP (F.do credito e TFR/TFS), provvederanno agli adempimenti previsti per tali enti, in relazione alle sole assicurazioni versate agli stessi.
In particolare, per quanto riguarda l’Inps, si raccomanda di indicare nell’apposita sezione del CUD la qualifica prevista per gli scritti all’INPGI (costituita dalla lettera “P”) e di non barrare le caselle riferite alle assicurazioni IVS e DS, che sono di competenza INPGI.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Dott.ssa Maria I. Iorio