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Circolare n. 12 del 18/12/2009
OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 5 del 29/01/2009 in tema di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
PREMESSE
Con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007), come è noto, il legislatore – al fine di stimolare l’andamento delle dinamiche del mercato del lavoro – ha adottato un provvedimento normativo volto a ridurre l’area del precariato, incentivando la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti di lavoro subordinato.
In base a quanto previsto dall’art. 1, commi 1202 e seguenti della predetta legge, tuttavia, le misure per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non hanno esplicato i propri effetti nell’ambito del regime previdenziale della Gestione separata dell’Inpgi, in quanto rivolti esclusivamente nei confronti degli iscritti alle Gestione separata istituita presso l’Inps.
Con l’art. 1, comma 80, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – recante norme di attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007 – il legislatore, recependo l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro al termine di un confronto fra le Parti sociali e l’Istituto, ha previsto che – nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 509/94 – l’Inpgi provveda, con proprio atto deliberativo, ad adottare forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria Gestione separata in analogia a quanto disposto dal citato art.1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Sulla scorta della delega conferita attraverso il provvedimento legislativo, quindi, l’Inpgi – con la Delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 5 del 29 gennaio 2009 – ha istituito e disciplinato la procedura per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito giornalistico.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota n. 24/IX/0023769 del 15 dicembre 2009, ha approvato la predetta delibera, rendendo pertanto efficaci le disposizioni ivi contenute.
NATURA E OGGETTO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE
Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione in ambito giornalistico i datori di lavoro possono trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posti in essere con giornalisti in rapporti di lavoro subordinato.
Tale trasformazione – da attuarsi mediante rituale assunzione con contratto di lavoro dipendente di cui all’art. 2094 e ss del codice civile – produce l’effetto di rendere intangibile, ad opera delle stesse parti ovvero di terzi, ivi compresi gli organi ispettivi ai quali sono attribuite le funzioni di vigilanza sul rispetto della legislazione in materia di lavoro e previdenza, la qualificazione formale e sostanziale del pregresso rapporto di co.co.co.
Per avviare la procedura di stabilizzazione le aziende interessate dovranno stipulare con le Organizzazioni sindacali dei giornalisti su base territoriale, sentite le rappresentanze aziendali, specifici accordi negoziali volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato.
Gli accordi dovranno prevedere la stabilizzazione di tutti i collaboratori che si trovino nelle medesime condizioni lavorative.
Successivamente alla stipula degli accordi sindacali ed in attuazione degli stessi, i lavoratori interessati alla trasformazione dovranno sottoscrivere con il datore di lavoro un atto di conciliazione individuale ai sensi degli art. 410 e 411 del codice di procedura civile. Ai predetti atti si applica, con riferimento agli aspetti di natura previdenziale, la disciplina prevista dal comma 1207 della legge 27 dicembre 2006, n.296.
I contratti di assunzione potranno essere stipulati anche a termine, con una durata comunque non inferiore a ventiquattro mesi, purchè ne ricorrano le condizioni – di carattere organizzativo, tecnico, produttivo o sostitutivo stabilite dalla legge – di cui all’art.1 del decreto legislativo 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247/2007 e dai successivi interventi legislativi.
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
Potranno essere oggetto di stabilizzazione esclusivamente i rapporti instaurati con giornalisti, regolarmente iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, costituita presso l’Inpgi in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 103/96, che al momento della trasformazione risultino titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in corso di esecuzione con il committente.
Come espressamente confermato, tra l’altro, dalla circolare della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro n. 8 del 31 marzo 2008, costituisce un requisito essenziale della procedura di stabilizzazione “la necessaria sussistenza, all’atto dell’attivazione della stessa, del rapporto di collaborazione”.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che si intende trasformare in lavoro subordinato deve, quindi, essere in corso di svolgimento alla data in cui avviene la trasformazione.
Ne deriva, pertanto, che l’eventuale instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con giornalisti che, all’atto dell’assunzione, abbiano già cessato il rapporto di co.co.co., ovvero che abbiano reso prestazioni d’opera libero professionali o rientranti comunque nell’ambito del lavoro autonomo – di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile – con modalità diverse dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non potrà produrre gli effetti tipici della stabilizzazione.
Si ricorda, in proposito, che le eventuali irregolarità di natura previdenziale riferite a posizioni di giornalisti per i quali non sussistono i requisiti per attivare le procedure di stabilizzazione, verificatesi entro il periodo di paga di aprile 2009, potranno essere regolarizzate presentando – entro il giorno 20 gennaio 2010 – apposita domanda di condono previdenziale, con le modalità e i termini stabiliti nella Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 59 del 13 maggio 2009, dettagliatamente illustrati nella Circolare PC/08/CV del 24/07/2009.
Con riferimento ai rapporti di collaborazione per i quali il datore di lavoro intende procedere alla stabilizzazione dovranno essere stati correttamente assolti gli obblighi formali e sostanziali nei confronti della predetta Gestione separata. Qualora, relativamente al rapporto di collaborazione da trasformare, il giornalista e/o – a decorrere dal 1° gennaio 2009 – il committente non risultino in regola con gli obblighi di iscrizione e versamento della contribuzione, la stabilizzazione potrà comunque avvenire, fermo restando l’obbligo, per i soggetti tenuti, di regolarizzare la propria posizione assicurativa mediante il versamento integrale della contribuzione dovuta e delle relative somme accessorie. L’avvenuta regolarizzazione delle eventuali inadempienze costituisce requisito essenziale per il perfezionamento della procedura di stabilizzazione.
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI OGGETTO DI STABILIZZAZIONE
La validità degli atti di conciliazione individuale precedenti all’assunzione è condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata dell’Istituto di una somma – a titolo di contributo finalizzato al miglioramento del relativo trattamento previdenziale – pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per tutti i periodi di ininterrotta vigenza – indipendentemente dai termini di prescrizione di cui all’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/95 – dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferiti a ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. Per il calcolo del contributo non si dovrà, comunque, tenere conto di eventuali periodi di collaborazione antecedenti alla data del 1° gennaio 1996 ovvero anteriori alla data di insorgenza dell’obbligo assicurativo del giornalista nei confronti della Gestione separata dell’Inpgi.
Per quanto concerne l’ammontare del predetto contributo, quindi, si rappresenta che lo stesso è determinato in misura pari all’1% delle somme corrisposte fino al 31 dicembre 2008 a titolo di compensi per le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di co.co.co., ed al 6,49% (4,25% nel caso di collaboratore pensionato ovvero che risulti contestualmente iscritto ad altra gestione previdenziale) delle somme erogate, per il medesimo titolo, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Per i compensi erogati successivamente al 1° gennaio 2010 ai collaboratori da stabilizzare, l’ammontare del predetto contributo è pari all’8,04% (5,10% nel caso di collaboratore pensionato ovvero che risulti contestualmente iscritto ad altra gestione previdenziale).
Per quelli eventualmente erogati successivamente al 1° gennaio 2011, l’aliquota di calcolo sarà pari all’8,91% (5,67% nel caso di collaboratore pensionato ovvero che risulti contestualmente iscritto ad altra gestione previdenziale).
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato in unica soluzione – con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione riferita ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a mezzo del modello F24/accise – entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui decorre l’assunzione con contratto di lavoro subordinato del collaboratore. A tal fine i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare il codice tributo “CGS3”, indicando nel campo relativo al periodo di riferimento il mese in cui è avvenuta l’assunzione.
I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all’Inpgi una apposita comunicazione utilizzando il modello “GS/STA”, al quale si dovrà allegare, per ciascun nominativo da stabilizzare, il prospetto (denominato “GS/STA-1”) riassuntivo dei periodi e dei relativi imponibili cui si riferisce il contributo. I modelli “GS/STA” e “GS/STA-1” sono reperibili sul sito www.inpgi.it nella sezione “Modulistica”, sottomenù “Contributi”.
Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata, in copia, la seguente documentazione:
– accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
– atti di conciliazione individuale;
– contratti di assunzione stipulati con ciascun lavoratore;
– attestazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contributo finalizzato al miglioramento della posizione previdenziale di ciascun collaboratore stabilizzato.
Si ricorda, infine, che il pagamento del contributo in questione costituisce un requisito essenziale per la validità degli atti di conciliazione individuale. Il mancato adempimento di tale obbligo alla scadenza prevista (il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è intervenuta l’assunzione) comporta, pertanto, l’inefficacia e la contestuale decadenza della procedura di stabilizzazione, con conseguente inidoneità della stessa a produrre gli effetti tipici stabiliti dalla normativa di riferimento.
In tale ipotesi, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato conserverà, ovviamente, piena legittimità ed efficacia, mentre i periodi riferiti al pregresso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere oggetto di eventuali accertamenti circa una diversa qualificazione della tipologia formale data al rapporto. Qualora tale differente qualificazione sia stata già operata – a seguito di accertamenti ispettivi, amministrativi o giudiziali non ancora definitivi – gli stessi riacquisiranno piena efficacia, e daranno luogo alla prosecuzione dei relativi iter procedimentali.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA OGGETTO DI DIVERSA QUALIFICAZIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI
L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di accertamenti ispettivi, amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti rimarranno sospesi fino all’integrale pagamento del contributo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale dei collaboratori stabilizzati ed al completo assolvimento degli altri adempimenti posti a carico del datore di lavoro.
In questi casi gli accordi sindacali devono prevedere la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori – nei cui confronti ricorrano le condizioni e i requisiti oggettivi e soggettivi per poter procedere alla trasformazione del rapporto – per i quali sia stata accertata una diversa qualificazione del rapporto. In tali casi l’assunzione non potrà prevedere un inquadramento contrattuale inferiore a quello accertato in sede ispettiva, amministrativa o giurisdizionale.
L’accordo deve altresì comprendere i collaboratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamento.
TERMINI
Gli accordi sindacali per la stabilizzazione dei collaboratori dovranno essere stipulati entro otto mesi dalla data di approvazione, da parte dei ministeri vigilanti, della Delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. Pertanto, essendo intervenuta tale approvazione in data 15 dicembre 2009, il termine per la sottoscrizione dei predetti accordi sindacali è fissato al 15 agosto 2010.
L’ assunzione dei lavoratori stabilizzati dovrà essere effettuata entro un anno dalla scadenza del periodo fissato per la sottoscrizione degli accordi sindacali, vale a dire entro la data del 15 agosto 2011.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)