Circolare I.N.P.G.I. n. 14 del 22 dicembre 2009 avente per oggetto: “Obbligo assicurativo presso l’INPGI; convenzione ENPALS-INPGI per trasferimento contribuzione indebita”.

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Circolare n. 14 del 22/12/2009

 

OGGETTO:

– Obbligo assicurativo presso l’INPGI
– Convenzione ENPALS-INPGI per trasferimento contribuzione indebita.

OBBLIGO ASSICURATIVO

L’obbligo di iscrizione ai fini previdenziali all’INPGI, ai sensi della vigente normativa (legge n.1564/51, legge n.1122/55, art.38 della legge n. 416/81 – come sostituito dall’art. 76 della legge n.388/2000 – Statuto e Regolamento dell’INPGI), ricorre nei casi in cui – a prescindere dal CCNL applicato – concorrano le seguenti condizioni:

iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti);
svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.
Le suddette condizioni devono essere concorrenti e non alternative.

Infatti, l’art. 38 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 come modificato dall’art. 76 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ha esteso l’obbligo di iscrizione all’INPGI anche ai giornalisti pubblicisti, di cui all’art. 1, commi secondo e quarto della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali, con parere del 22.10.2001 n. prot. 9PP/81358/SPE-Q-36, escludendo la possibilità di esercizio dell’opzione di cui all’art. 76 della legge n. 388/2000 per gli assicurati ENPALS, ha affermato che “i giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica non rientrano tra i soggetti obbligatoriamente iscritti all’ENPALS, atteso che la tutela previdenziale assicurata dall’Ente, in via sostitutiva, interessa i soli lavoratori dello spettacolo e dello sport. L’obbligatoria iscrizione all’ENPALS opera, quindi, solo per i “giornalisti” che sono legati ad imprese esercenti pubblici spettacoli ovvero ad imprese radiofoniche e televisive da un rapporto che si estrinseca nello svolgimento di attività di spettacolo e non nei casi di svolgimento dell’attività giornalistica.

Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali, con parere del 24.9.2003 n. 9PP/80907/AG-V-180, nel ridefinire l’ambito di applicazione della tutela assicurativa INPGI ha ritenuto che l’art. 76 della legge 23.12.2000, n. 388, non facendo più riferimento alla contrattazione collettiva applicata, ha superato la condizione posta dall’art. 17 del Dlgs n. 503/1992, che prevedeva l’obbligo assicurativo presso l’INPGI solo in caso di applicazione del CCNL giornalistico. A decorrere dal 1/01/2001, invece, assume rilievo esclusivo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato.

Tale principio, già espresso dalla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali, è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che con Sentenza n. 16147 del 20/07/2007 ha sostenuto che “perché sorga l’obbligo di iscrizione all’INPGI è sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista. La natura del datore di lavoro è indifferente, sicché questo può essere un ente territoriale (e il giornalista dipendente un impiegato comunale: Cass.,26/06/2004 n. 11944) o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall’editoria, assume alle sue dipendenze un giornalista professionista o praticante assegnandogli mansioni di carattere giornalistico”.

Pertanto, i giornalisti professionisti, i praticanti e – a decorrere dal 1 gennaio 2001 – i pubblicisti assunti alle dipendenze di un datore di lavoro del settore pubblico e privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, sono obbligatoriamente iscritti presso l’INPGI, a prescindere dal CCNL che regola il rapporto di lavoro e dall’inquadramento aziendale.

In relazione al concetto di attività giornalistica, va precisato che, in assenza di una definizione legale o contrattuale, la giurisprudenza ne ha fissato i requisiti e le caratteristiche principali. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio scritto, verbale, fotografico o visivo. (Cass. n. 6574/1981, n. 7007/1983, n. 4547/1990 e n.1827/1995).

REGOLARIZZAZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI PREGRESSI

Nelle more dei chiarimenti ministeriali, alcune aziende hanno continuato ad effettuare gli adempimenti contributivi relativi ai giornalisti presso l’ENPALS, ovvero hanno versato all’INPGI contribuzione riferita a soggetti privi dello status professionale e/o connessa allo svolgimento di attività non giornalistica.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 116, ultimo comma, della legge 23.12.2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente e che l’ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi , all’ente titolare della contribuzione.

Tale ultima norma non trova diretta applicazione nei confronti dell’INPGI in quanto ente previdenziale privatizzato ex Dlgs 509/94. Tuttavia, come suggerito per le contribuzioni INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche previdenziali – Divisione IX- con nota del 27/12/2005 prot. 24/IX/0014072, si è ritenuto opportuno – al fine di semplificare al massimo l’adempimento del trasferimento dei contributi tra ENPALS ed INPGI – applicarne il principio attraverso apposita convenzione.

L’ENPALS e l’INPGI, in data 22/12/2009, hanno sottoscritto una convenzione per il trasferimento – in linea con i principi dettati dalla legge n. 388/2000 – delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati ai fini pensionistici per i giornalisti nell’uno o nell’altro ente. Una analoga convenzione è già stata sottoscritta dall’INPGI per i contributi indebitamente versati all’INPDAP (vedi circolare congiunta INPDAP-INPGI n. 9 del 9/02/2004) ed all’INPS (vedi Circolare INPGI n. 11 del 17/12/2009).

Al periodo oggetto di trasferimento, e senza tenere conto dei termini prescrizionali ordinari, per i datori di lavoro che hanno provveduto, in buona fede, all’adempimento degli obblighi presso l’ENPALS o l’INPGI, non saranno applicate le sanzioni civili.

Tale effetto liberatorio nei confronti del debitore è riconosciuto, quindi, nei soli casi di un erroneo pagamento qualificato dalla buona fede ed effettuato ad un ente previdenziale diverso da quello legittimato a ricevere la contribuzione. Affinché possa essere attribuita la buona fede, il datore di lavoro deve aver agito nella ragionevole convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.

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Nel caso specifico dei giornalisti, i contributi dovuti all’INPGI potranno essere considerati versati in buona fede all’ENPALS, solo se riferiti a soggetti dipendenti da aziende operanti in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo. Infatti, per questi ultimi l’obbligo assicurativo presso l’INPGI era già pacifico e sufficientemente delineato nei suoi elementi costitutivi.

Nel caso di aziende editoriali o radiotelevisive, la buona fede può eventualmente essere riconosciuta limitatamente ai casi di iscrizione retrodatata al Registro dei Praticanti da parte dei Consigli Regionali dell’Ordine dei Giornalisti, conseguente al susseguirsi di rapporti di lavoro a termine di durata inferiore ai 18 mesi, purché la richiesta di regolarizzazione intervenga entro 30 giorni dalla data del provvedimento di iscrizione dell’Ordine dei Giornalisti. Al di fuori delle fattispecie indicate, anche nel caso di richiesta di trasferimento della contribuzione da parte dell’ENPALS, saranno applicate le sanzioni civili previste per i casi di ritardato pagamento.

Resta confermata, altresì, l’applicazione delle sanzioni civili per quelle aziende alle quali è stato eventualmente già notificato un verbale di addebito a seguito di visita ispettiva, al quale l’azienda non ha dato seguito ed ha avviato un contenzioso amministrativo e/o giudiziario. In tale ipotesi, infatti, è indubbio che non possa applicarsi il principio della buona fede.

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro, interessati alla regolarizzazione delle posizioni contributive dei propri dipendenti utilizzando la citata convenzione ENPALS/INPGI, dovranno presentare un’apposita istanza contestualmente ad entrambi gli Enti.

In tale istanza dovranno essere indicati i dati anagrafici del dipendente, le retribuzioni mensili imponibili relative a tutto il periodo oggetto di trasferimento, l’eventuale presenza di periodi di aspettativa (maternità, congedi parentali, ecc.), il CCNL applicato e la relativa qualifica.

ADEMPIMENTI ENPALS-INPGI

L’ENPALS e l’INPGI, ciascuno per la parte di competenza, provvedono alla sistemazione delle posizioni assicurative individuali, provvedendo alla loro cancellazione ed alla contestuale costituzione in relazione alla competenza dei due Enti.

La convenzione sottoscritta tra i due Enti prevede il trasferimento della contribuzione pensionistica effettivamente versata. Eventuali differenze relative alla contribuzione trasferita saranno oggetto di richiesta o di rimborso a cura dell’ENPALS e dell’INPGI, in base alle rispettive competenze e secondo la misura delle aliquote previste per il settore di appartenenza del datore di lavoro.

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Per la costituzione delle posizioni assicurative all’INPGI, si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente, altresì, che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI e l’AERANTI-CORALLO.

Pertanto, il datore di lavoro operante nel settore dell’editoria e/o in quello radiotelevisivo che abbia eventualmente erogato al giornalista retribuzioni imponibili inferiori ai predetti minimi contrattuali – anche in caso di trasferimento della contribuzione da parte dell’ENPALS – dovrà provvedere al pagamento delle differenze contributive derivanti dall’applicazione degli stessi.

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Si ricorda, infine, che – fino al 20 gennaio 2010 – le aziende interessate alla regolarizzazione delle posizioni presso l’INPGI potranno accedere al beneficio della definizione agevolata delle inadempienze contributive per effetto del provvedimento di condono previdenziale adottato dall’Istituto con delibera n. 59 del 13/05/2009, con le modalità illustrate con circolare INPGI n. 8 del 24/07/2009. In tal caso, l’istanza di condono dovrà essere presentata contestualmente a quella di trasferimento della contribuzione dall’ENPALS.

Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)