Circolare I.N.P.G.I. n. 14 del 7 aprile 2006 avente per oggetto: “Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n.175 del 22 settembre 2004 – modifica del regime sanzionatorio”

AERANTI-CORALLO
Ancona

Prot.n. PC/14/CV

Circolare n.14 del 7/04/2006

 

OGGETTO: Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 175 del 22 settembre 2004 – modifica del regime sanzionatorio.

Con atto n. 175 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2004, preso atto dell’accordo sottoscritto il 5 maggio 2004 dalla FIEG e dalla FNSI, con il quale le parti sociali convenivano l’attuazione di un regime sanzionatorio sostanzialmente conforme a quello previsto dall’art.116 della legge n.388/2000, l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n.140/1997 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n.3005 del 12 maggio 2004 – deliberava di modificare il sistema sanzionatorio in atto, già approvato con precedente delibera n. 86 del 7 giugno 2001.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/0000446 dell’8/02/2005 ha approvato il suddetto provvedimento, a condizione che l’entrata in vigore della nuova disciplina fosse fissata alla data di approvazione della delibera. Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto n. 23 dell’8 marzo 2006 ha recepito tale condizione. Di conseguenza, a decorrere dall’8/02/2005, in caso di omissione o di evasione della contribuzione dovuta dalle aziende all’INPGI, in base a disposizione di legge o di contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.116, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Di seguito viene illustrato il nuovo regime sanzionatorio.

A) CASI DI OMISSIONI CONTRIBUTIVE RILEVABILI DALLE DENUNCE E/O REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi entro il termine stabilito dalla legge, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, si applica una sanzione civile, determinata in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti percentuali.

A seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea del 2 marzo 2006, con effetto dall’8 marzo 2006, il T.U.R. è fissato al 2,50% per cui la sanzione civile è pari all’8,00% (T.U.R. + 5,5 punti) in ragione d’anno. Per l’individuazione del T.U.R. da applicare occorre fare riferimento a quello vigente al momento del pagamento dei contributi.

L’importo della sanzione civile – che deve essere calcolata fino alla data di pagamento del dovuto – non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza. Dopo il raggiungimento del tetto massimo del 40%, sul debito contributivo (con esclusione delle sanzioni civili) continuano a maturare interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall’articolo 14 del D.lgs n.46/1999.

Il tasso degli interessi di mora di cui sopra, viene determinato con decreto del Ministero delle finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L’interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi, attualmente pari all’8,40 per cento, in ragione annuale (decreto del Ministero delle finanze del 28/07/2000 – G.U. n. 188 del 12 agosto 2000).

B) CASI DI EVASIONE CONTRIBUTIVA CONNESSA A REGISTRAZIONI O DENUNCE OBBLIGATORIE OMESSE.

L’ipotesi di evasione si configura, nel caso in cui l’inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Le irregolarità più ricorrenti, che si concretizzano con l’ipotesi di evasione contributiva, sono: la mancata iscrizione all’INPGI, la mancata iscrizione sui libri obbligatori aziendali di uno o più dipendenti, la mancata o la falsa registrazione delle retribuzioni, l’omessa o la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie.

Rientrano, inoltre, nell’ipotesi di evasione contributiva i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di lavoro dichiarati di natura autonoma, successivamente identificati come subordinati.

Per i casi di evasione – anche parziale – connessa a registrazioni e/o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%. La sanzione civile non può essere superiore all’60% dell’importo dei contributi evasi.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione civile nella misura del 60%, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto – al pari di quanto previsto per i casi di omissione – sul solo debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del DPR n.602/1973, come sostituito dall’articolo 14 del Dlgs n.46/1999.

C) EVASIONE DENUNCIATA SPONTANEAMENTE PRIMA DI CONTESTAZIONI O RICHIESTE DA PARTE DELL’INPGI.

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell’INPGI e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari a quella applicabile in caso di omissione di cui al precedente punto A). In caso di mancata osservanza dell’anzidetto termine per il pagamento, troverà applicazione la sanzione civile ordinaria prevista per il caso di evasione.

D) CASI DI OGGETTIVE INCERTEZZE CONNESSE A CONTRASTANTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI O AMMINISTRATIVI SULLA RICORRENZA DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO.

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’INPGI, si applica una sanzione in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti (la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge). Nella fattispecie in esame – a differenza dei precedenti punti A), B) e C) – raggiunto il tetto massimo suindicato, sul debito contributivo non sono applicati gli interessi di mora. Resta fermo che, ove il pagamento non sia effettuato entro i termini stabiliti dall’Istituto, le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista per l’inadempienza originaria (omissione o evasione).

Ai fini della corretta applicazione di detta normativa, si precisa che per “oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono le sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non già ad opera di una mera prospettazione difensiva dell’azienda debitrice, ma per effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti della Suprema Corte.

Per le ragioni anzidette tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il contrasto riguarda l’interpretazione di norme di legge. In tale caso, devono esserci stati effettivi contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi definiti nel tempo dal consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o dalla prassi (deliberazioni e/o circolari); l’ipotesi non ricorre, invece, nei casi di sentenze difformi nell’ambito di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze difformi afferenti a diverse fattispecie concrete.

E) Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed Enti locali (articolo 116, comma 11).

Come è noto l’articolo 1, comma 219, della legge n.662/1996, prevedeva che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché gli enti locali, erano esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 217, della citata legge n.662/1996, nonché degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile.

L’articolo 116, comma 11, della legge n.388/2000, recepito nell’ordinamento INPGI con la deliberazione in oggetto – dispone che nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali, il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato art.116. Di conseguenza, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e gli Enti locali sono tenute, per i casi di omissione o ritardo nel versamento dei contributi, al pagamento delle sanzioni civili di cui ai precedenti punti A), B), C) e D).

F) Aziende in Crisi, procedure concorsuali ed enti non economici ed enti, fondazioni ed associazioni non aventi fini di lucro (art.116, comma 15 e comma 16).

L’art.116, commi 15 e 16, della legge n.388/2000 – fermo restando l’integrale pagamento dei contributi – assegna agli enti impositori il potere discrezionale di ridurre l’ammontare delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, demandando ai Consigli di Amministrazione dei singoli enti di fissare i criteri e le modalità per operare tale riduzione, sulla base delle disposizioni emanate in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia.

Per i casi disciplinati dai commi 15 e 16 del citato art. 116, si fa riserva di fornire successivamente specifiche delucidazioni, non appena il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto avrà determinato i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili in argomento.

G) PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE AD UN ENTE PREVIDENZIALE PUBBLICO DIVERSO DAL TITOLARE

L’Istituto non ha recepito nell’ordinamento INPGI le disposizioni di cui al comma 20 dell’articolo 116 della legge n.388/2000. Di conseguenza, anche nel caso in cui – a seguito di richiesta dell’azienda – un ente previdenziale pubblico trasferisse all’INPGI la contribuzione erroneamente ad esso versata, rimarrebbero a carico dell’azienda le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento della contribuzione di cui al precedente punto A), determinate fino alla data dell’effettivo versamento all’INPGI.

H) EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI SOPRA ILLUSTRATE 

Il nuovo regime sanzionatorio, come espressamente previsto dalla delibera di approvazione, entra in vigore dall’8 febbraio 2005, e – di conseguenza – trova applicazione solo per i periodi contributivi decorrenti da tale data (primo periodo di paga – gennaio 2005).

Ne consegue che i periodi contributivi precedenti l’anzidetta data, fino al 7 febbraio 2005, restano disciplinati dalla precedente normativa, anche nel caso in cui il credito contributivo riferito a tali periodi pregressi sia accertato successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regime.

IL DIRIGENTE
del Servizio Contributi e Vigilanza
(Dott.ssa Maria I. Iorio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)