Circolare I.N.P.G.I. n. 2 del 4 febbraio 2010 avente per oggetto: “- Determinazione, per l’anno 2010, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art. 4 – comma 1 – del DL 31/07/1987, n.317 (legge n.398/87); – Rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico FNSI/AERANTI-CORALLO”.

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Circolare n. 2 del 4/02/2010


OGGETTO:

  • DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2010, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, DI CUI  ALL’ART.4 – COMMA 1 – DEL  D.L. 31/07/1987, N.317 (LEGGE N.398/87).
  • RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO  FNSI/AERANTI-CORALLO.

 

1. DETERMINAZIONE, PER L’ANNO 2010, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI, DI CUI  ALL’ART. 4 – COMMA 1 – DEL  D.L. 31/07/1987, N. 317 (LEGGE N. 398/87).

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  del 21 gennaio 2010 (G.U. 30 gennaio 2010, n° 24), sono state fissate  le retribuzioni  convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,  da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Per l’anno 2010, i valori retributivi riferiti  ai giornalisti sono i seguenti:

 

Anno

Retribuzione Nazionale

Fascia

Retribuzione convenzionale

 

Da

A

2010

0

2.921,53

I

2.921,53

2.921,54

4.762,34

II

4.762,34

4.762,35

5.628,70

III

5.628,70

5.628,71

6.602,53

IV

6.602,53

6.602,54

in poi

V

7.743,68

 

Si ricorda che i predetti valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.  Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo  spettante secondo la normativa di legge e/o  contrattuale italiana.

Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali  non riguarda i giornalisti  operanti nell’ambito dei  Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in  Svizzera,  in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Jersey e Isole del Canale,  Croazia, Paesi dell’ex-Jugoslavia (Repubblica  Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Israele, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America,  Venezuela e Vaticano.

Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative al mese di gennaio 2010,  derivante dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali,  dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2010 – scadenza 16 marzo 2010). Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti, come importo arretrato del periodo  01/2010.

2. RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO FNSI/AERANTI-CORALLO.

La  FNSI, con nota n. 252/A del 1/02/2010, ha comunicato che in data 27/01/2010  è stato siglato il rinnovo del CCNL giornalistico che  regola il rapporto di lavoro tra i giornalisti e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di informazione radiofonica e televisiva, rappresentate dalle Associazioni AERANTI e CORALLO.

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti della determinazione e del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi minimi stabiliti dalla predetta disciplina collettiva.  Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti  – limitatamente al settore  della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – ai fini della determinazione delle contribuzioni dovute all’INPGI ha valenza, quindi, il contratto stipulato tra la FNSI e l’AERANTI-CORALLO (Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per la categoria).

Ad ogni buon fine, si riportano i nuovi minimi contrattuali:

 

QUALIFICA CONTRATTUALE

RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE COMPRENSIVA DELL’EX INDENNITA’ DI CONTINGENZA

da

1/01/2010

da

1/01/2011

da

1/07/2011

TELE-RADIOGIORNALISTA + 24 MESI TV

1.813,25

1.850,25

1.887,25

TELE-RADIOGIORNALISTA + 24 MESI RADIO

1.423,13

1.463,13

 

TELE-RADIOGIORNALISTA – 24 MESI

1.261,06

1.301,06

 

TELE-RADIO PRATICANTE

1.261,06

1.301,06

 

 

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Le aziende interessate dalle disposizioni di cui ai punti precedenti devono procedere all’aggiornamento della procedura DASM (versione 4.0.0), che sarà disponibile nel sito www.inpgi.it – sezione notizie per le aziende – entro il 05/02/2010.

 

Il Vice Direttore Generale

(Dott.ssa Maria I. Iorio)