COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. N. PC/02/CV del 5 febbraio 2007
Circolare n. 2
OGGETTO:
– Precisazioni sul contributo al Fondo di Garanzia TFR di cui alla legge 297/82.
– Determinazione, per l’anno 2007, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art.4 – comma 1 – del D.L. 31/07/1987, n.317 (legge n.398/87).
Precisazioni sul contributo al fondo di garanzia tfr di cui alla legge n.297/82.
Al riguardo, a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali 30 gennaio 2007 attuativi dell’art.1, commi 755 e 756 e 765, della legge n. 296/2006 (G.U. n.26 dell’1/02/2007), si precisa quanto segue:
Aziende che occupano almeno 50 dipendenti:
come già indicato nella predetta circolare del 16/01/2007, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti (giornalisti e non giornalisti) sono tenute a versare al Fondo per l’erogazione del TFR costituito presso l’INPS un contributo pari alla quota di cui all’art. 2120 del cod.civ. maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare. Tali aziende – versando l’intera quota di TFR maturando al Fondo costituito presso l’INPS o alle forme di previdenza complementare – sono escluse dal calcolo del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui alla legge 297/82. Tale esclusione è operata valorizzando l’apposito campo (l’Azienda occupa 50 o più dipendenti) nella sezione “Dati dell’Azienda” della procedura DASM.
Infatti, per quei dipendenti, già in servizio al 31/12/2006, che nel periodo 1/01/2007 – 30/06/2007 optino per la destinazione dell’intero TFR maturando alla previdenza complementare non ricorre alcun obbligo di versamento all’INPS. In tal caso, le quote di TFR maturando saranno conferite alle forme di previdenza complementare a decorrere dalla data di esercizio dell’opzione o comunque – nel caso di opzione in forma tacita – dal 1/07/2007. Ciò può determinare – nel primo semestre 2007 – il mantenimento del TFR maturando o di parte di esso in azienda. Ne consegue che in tali casi il datore di lavoro è tenuto ancora al versamento all’INPGI del contributo al Fondo di garanzia TFR ex lege 297/82, in ragione delle quote di TFR maturando che resta acquisito in azienda.
A tal fine, le aziende con almeno 50 dipendenti devono procedere alla quantificazione del contributo dovuto, che – non essendo più determinato automaticamente dalla procedura DASM – dovrà essere inserito a cura del datore di lavoro nella sezione “Totali e Stampe” – “Altri Contributi” – “Nuovo/Modif. Debito”, utilizzando la voce di debito “CONTRIBUTO FONDO GARANZIA TFR”.
Tale procedura dovrà essere seguita anche in futuro per i rapporti di lavoro di durata inferiore a tre mesi, per i quali non è previsto l’obbligo di versamento del TFR maturando all’INPS.
Limitatamente al personale in servizio alla data del 31/12/2006, nelle more dell’esercizio della scelta per la destinazione del TFR da parte dei dipendenti, il contributo per il Fondo di Garanzia per il TFR dovuto all’INPGI per le mensilità comprese nel primo semestre 2007 potrà essere versato entro la scadenza del periodo di paga successivo alla data dell’eventuale opzione, con modalità tacita o esplicita, per la destinazione dell’intero TFR maturando alla previdenza complementare e comunque non oltre il 16/08/2007 (scadenza del periodo di paga successivo al 30/06/2007).
le aziende che occupano meno di 50 dipendenti – non tenute a versare alcun contributo al Fondo per l’erogazione del TFR costituito presso l’INPS – sono esonerate dal versamento all’INPGI del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui alla legge 297/82, nella stessa misura percentuale del TFR destinato alla previdenza complementare.
Le predette aziende, valorizzando nella procedura DASM – a livello di ogni singolo giornalista – il campo riferito alla destinazione dell’intero TFR alla Previdenza complementare, ottengono per tale dipendente l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia per il TFR.
Per quei giornalisti che abbiano optato per il mantenimento dell’intero TFR in azienda o che comunque abbiano conferito alla previdenza complementare solo parte del TFR maturando, la procedura DASM continuerà, invece, a calcolare il contributo al Fondo di garanzia per il TFR dovuto all’INPGI nella misura intera (0,30%). In questo caso, il datore di lavoro dovrà determinare la quota di esenzione – pari alla percentuale di TFR destinato alla previdenza complementare – che potrà essere recuperata inserendo nella sezione “Totali e Stampe” – “Altri Contributi” – “Nuovo/Modif. Credito”, utilizzando la voce di credito “CONTRIBUTO FONDO GARANZIA TFR”.
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Determinazione, per l’anno 2007, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art.4 – comma 1 – del D.L. 31/07/1987, n.317 (convertito in legge n.398/87):
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 gennaio 2007 (G.U. 30 gennaio 2007, n° 24), sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Per l’anno 2007, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
Da | A | |||
2007 | 0 | 2.718,77 | I | 2.718,77 |
2.718,78 | 4.431,83 | II | 4.431,83 | |
4.431,84 | 5.238,06 | III | 5.238,06 | |
5.238,07 | 6.144,31 | IV | 6.144,31 | |
6.144,32 | in poi | V | 7.206,25 |
La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.
Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea), compresi quelli dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la Svizzera e la Turchia. Tale disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Croazia, ex-Jugoslavia (Federazione Serbia-Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base all’accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 – ratificato con legge n.309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la disciplina delle retribuzioni convenzionali di cui alla legge n.398/1987 trova, quindi, piena applicazione solo dopo che si è esaurito il predetto periodo di distacco.
Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative al mese di gennaio 2007, derivanti dall’applicazione delle retribuzioni convenzionali, dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2007 – scadenza 16 marzo 2007). Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti. L’importo complessivo arretrato deve essere inserito come “nuova retribuzione” – riferimento mese “01/2007” – giorni lavorati “0” – codice evento “competenze arretrate”.
Il Dirigente |