Circolare I.N.P.G.I. n. 22 avente per oggetto: “Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10 febbraio 2005 incentivo al posticipo del pensionamento “BONUS”.

AERANTI-CORALLO
Ancona

PROT. PC/22/CV

Circolare n.22

 

OGGETTO: Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 10 febbraio 2005 – incentivo al posticipo del pensionamento “BONUS”.

L’art.1, comma 12 e seguenti della legge n. 23 agosto 2004, n. 243 ha introdotto uno specifico beneficio (cosiddetto “bonus”) per il lavoratore del settore privato che, avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, posticipa la data di pensionamento.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 ottobre 2004, attuativo della predetta normativa, sulla base dei principi di autonomia affermati dal Dlgs n.509/94 e dall’art.3, comma 12, della legge n.335/95, ha riconosciuto agli enti previdenziali privatizzati la facoltà di adottare le disposizioni di cui sopra.

Con atto n. 14 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2005 – valutati gli effetti sull’equilibrio di bilancio derivanti dall’applicazione delle disposizioni sul “bonus” ai propri iscritti – l’INPGI ha recepito la normativa sull’incentivo in questione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/0001562 del 20/04/2005 ha approvato la suddetta delibera.

Di seguito viene illustrata la normativa in esame e la sua applicazione agli iscritti INPGI:


A) BENEFICIO

Il giornalista che presenti domanda di “bonus” rinuncia all’accredito della contribuzione IVS, ottenendo in busta paga l’importo ad essa corrispondente, che non viene versato all’INPGI.

Si ricorda che la contribuzione IVS è attualmente pari al 28,97 % della retribuzione imponibile, di cui l’8,69% a carico del dipendente. A questa si aggiunge l’aliquota dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n.438/92.

Per i giornalisti assunti con rapporti di lavoro che comportino l’applicazione di agevolazioni contributive, il “bonus” sarà limitato alla contribuzione IVS effettivamente dovuta all’INPGI.

Resta fermo, per il datore di lavoro, l’obbligo di denuncia e versamento delle contribuzioni diverse dall’IVS.


B) DESTINATARI

Il diritto al “bonus” può essere esercitato dai giornalisti dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione previsti per l’accesso al pensionamento di anzianità.

Per il diritto alla pensione di anzianità sono richiesti 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, ovvero – a prescindere dall’età anagrafica – almeno 38 anni di contribuzione (39 anni nel 2006 e 2007).

Si ricorda che, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, per i giornalisti iscritti all’INPGI sono riconosciuti utili i periodi contributivi accreditati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria INPS e/o nei regimi previdenziali obbligatori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché regimi previdenziali dei Paesi esteri legati all’Italia da accordi bilaterali di sicurezza sociale.

Nei casi in cui, per il perfezionamento del requisito contributivo concorrano contribuzioni in fase di riscatto e/o ricongiunzione, il diritto all’incentivo potrà essere certificato solo previo pagamento del relativo onere ed acquisizione definitiva di tali contribuzioni.

Sono esclusi dal diritto al “bonus” i giornalisti dipendenti del settore pubblico. Come chiarito dalla lettera circolare del Ministero del Lavoro, n.5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004, per “settore pubblico” devono intendersi le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.

C) EROGAZIONE DEL BONUS

I giornalisti possono presentare domanda di rinuncia all’accredito della contribuzione IVS, relativo al periodo 1° marzo 2005 – 31/12/2007, in qualsiasi momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità.

A seguito dell’esercizio di tale facoltà viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versamento della contribuzione IVS all’Inpgi. Il datore di lavoro è tenuto ad erogare al giornalista l’importo corrispondente a tale contribuzione, entro il mese successivo a quello di maturazione dei contributi stessi. Si ricorda che tale importo non concorre a formare reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.

Il diritto all’incentivo decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda al datore di lavoro e all’INPGI, ovvero dal mese successivo al perfezionamento del diritto, se successivo.

Il diritto al “bonus” cessa il 31/12/2007, ovvero nel mese in cui si compie l’età per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne). Dal mese successivo a quello di cessazione del diritto all’incentivo (1° gennaio 2008 o mese successivo al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia), per i giornalisti ancora in attività, si ripristina l’obbligo del datore di lavoro di versamento della contribuzione IVS all’Inpgi.

Di conseguenza, l’ultima erogazione possibile del “bonus” è quella relativa alle contribuzioni riferite alla mensilità di dicembre 2007, da erogare entro il 31/01/2008, ovvero quella relativa al mese in cui si è compiuta l’età pensionabile, se precedente.

Ai fini dell’erogazione dell’incentivo, l’INPGI rilascerà al giornalista ed al datore di lavoro apposita certificazione (Mod. B02), nella quale sarà attestata la data di decorrenza e quella di cessazione del diritto al “bonus”. Il datore di lavoro potrà procedere all’erogazione dell’incentivo al giornalista solo ed esclusivamente dopo la ricezione di tale certificazione.


D) GIORNALISTI CHE MATURANO IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’ TOTALIZZANDO LE CONTRIBUZIONI INPGI ED INPS.

Per i giornalisti che perfezionano il diritto a pensione di anzianità a seguito della totalizzazione delle posizioni contributive INPS ed INPGI, ai sensi dell’art.3 della legge n. 1122/55 (Circ. INPS n.705/72), la certificazione del diritto alla pensione ed all’incentivo per il posticipo del pensionamento viene rilasciata dall’ente in cui l’interessato risulta iscritto al momento della richiesta del “bonus” e presso il quale rinuncia all’accredito della contribuzione. Il giornalista, nel modulo di domanda, dovrà dichiarare di essere titolare di posizione contributiva presso l’INPS.

Nel caso in cui l’ente tenuto alla certificazione sia l’INPGI, lo stesso – ricevuta la domanda da parte dell’interessato – trasmetterà alla competente struttura INPS la posizione contributiva risultante presso l’INPGI. L’INPS, dopo aver eseguito un controllo su eventuali duplicazioni di periodi contributivi, inoltrerà all’INPGI la posizione contributiva utile ai fini del diritto. Nei casi in cui risultino perfezionati i requisiti per la concessione del “bonus”, l’INPGI ne certificherà il diritto al datore di lavoro, all’interessato e ne darà comunicazione all’INPS. La stessa procedura seguirà l’INPS nel caso in cui il richiedente risulti iscritto all’atto della richiesta a tale ente.

Il giornalista, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dovrà presentare la domanda di pensione di anzianità pro-quota INPS/INPGI (art. 3 legge n.1122/55) contestualmente all’Inpgi ed alla competente sede INPS. Il trattamento, ripartito tra i due istituti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

Nei casi in cui, a seguito della presenza di contribuzioni figurative per disoccupazione, il diritto a pensione sia perfezionato solo presso l’INPGI – in quanto nel proprio Regolamento tali contribuzioni sono valide anche ai fini del diritto a pensione di anzianità – effettuati gli accertamenti presso l’INPS, l’INPGI potrà certificare il diritto al “bonus”, solo previa dichiarazione di consapevolezza da parte dell’interessato di percepire, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la sola quota di pensione a carico dell’INPGI, in quanto la quota INPS sarà liquidata soltanto al compimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), quale trattamento di vecchiaia supplementare.

E) LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER I GIORNALISTI CHE HANNO RINUNCIATO ALL’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE.

I giornalisti che hanno optato per l’incentivo al posticipo del pensionamento, previa cessazione del rapporto di lavoro, possono accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo al conseguimento del “bonus”. La decorrenza della pensione sarà fissata al mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

L’importo della pensione da liquidare è pari a quello che sarebbe spettato al giornalista al momento della rinuncia all’accredito della contribuzione IVS, maggiorato degli importi perequativi annuali intervenuti. I criteri di calcolo della pensione saranno, quindi, quelli vigenti alla data di inizio del periodo di percezione del “bonus”.

Per le contribuzioni eventualmente accreditate in periodi successivi alla cessazione del diritto all’incentivo, si provvederà a calcolare un supplemento di pensione.

Per i giornalisti che dopo aver usufruito del “bonus” siano rimasti in servizio, la pensione decorrerà – previa cessazione del rapporto di lavoro – dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. La stessa sarà pari al trattamento che sarebbe spettato al giornalista al momento della rinuncia all’accredito della contribuzione IVS, maggiorato delle importi perequativi annuali intervenuti fino alla decorrenza della pensione e del supplemento calcolato sulle contribuzioni acquisite successivamente alla cessazione del diritto al “bonus”.


F) ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro provvedono all’erogazione del “Bonus” al giornalista solo dopo aver ricevuto la certificazione del diritto da parte dell’INPGI.

Ai fini della predisposizione delle denunce contributive mensili è necessario procedere all’aggiornamento della procedura DASM, disponibile – a far data dal 27/04/2005 – nel sito internet dell’Istituto, nella sezione “Notizie per le aziende” – “I nostri servizi”.

Per la corretta compilazione delle denunce contributive l’azienda deve indicare, nella parte anagrafica, la data di decorrenza e di cessazione del diritto al “bonus”. Tali date sono riportate nella certificazione rilasciata dall’Inpgi. La compilazione dei campi relativi alla data di inizio e di fine del diritto al “bonus” comporta l’esclusione dal computo della contribuzione IVS delle retribuzioni imponibili riferite all’intero periodo. Resta confermato, invece, l’obbligo di versamento delle altre contribuzioni dovute (disoccupazione, mobilità, Fondo garanzia, assegni familiari, infortuni, solidarietà, Fondo Integrativo e relativa addizionale).

Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi, per i quali sia già stata elaborata e presentata la denuncia contributiva mensile, l’azienda potrà recuperare l’importo del “bonus” detraendolo dall’importo delle contribuzioni dovute all’Inpgi. A tal fine, dovrà inserire l’importo del “bonus” da recuperare nella sezione “Totali e Stampe” – “altri contributi” della procedura DASM, utilizzando la voce di credito “credito bonus arretrato”. Il credito indicato non potrà, comunque, essere di importo superiore al debito derivante dalla denuncia contributiva.

Nel caso in cui, l’importo della contribuzione dovuta all’Inpgi non presentasse la capienza necessaria e non consentisse, quindi, il recupero dell’intero importo del “bonus” arretrato, l’azienda potrà chiedere il rimborso all’INPGI, inoltrando apposita istanza, indicando le modalità di pagamento, ovvero potrà procedere al recupero dell’importo residuo nelle denunce contributive riferite ai mesi successivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Arsenio Tortora