Circolare I.N.P.G.I. n. 34 del 25 novembre 2004 avente per oggetto: “Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 19 maggio 2004, come modificata dalla delibera n. 176 del 22/09/2004 – sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 31/03/2004”

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

PROT. N. PC/34/CV DEL 25/11/2004

Circolare n. 34

 

OGGETTO: Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 19 maggio 2004, come modificata dalla delibera n. 176 del 22/09/2004 – sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 31/03/2004.

Con atto n. 124 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2004, preso atto dell’accordo sottoscritto il 5 maggio 2004 dalla FIEG e dalla FNSI, l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n. 140/1997 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3005 del 12 maggio 2004 – ha deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro il 31 marzo 2004. Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con successiva delibera n. 176 del 22 settembre 2004, ha recepito le indicazioni ministeriali rese con nota n. 8/PP-71211-GIO-L del 21 luglio 2004.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con  il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 8/PP-71703-GIO-L del 19 novembre 2004 ha approvato la suddetta delibera. Si illustrano, di seguito, i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale:

1) MISURE AGEVOLATIVE

Nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 31 marzo 2004 possono essere sanate con il pagamento di una sanzione   civile, in ragione di anno, pari al 7,50 per cento (T.U.R. vigente al 1° gennaio 2004 maggiorato di 5,5 punti) dell’importo contributivo omesso. La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi omessi.

2) SOGGETTI INTERESSATI

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti,che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 31/03/2004.

La sanatoria trova applicazione alle controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.

Nei casi di controversia amministrativa, l’azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento  del debito contributivo; nei casi di controversia giudiziale deve, in aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito contributivo  oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l’INPGI, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa.

La sanatoria  trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 31 marzo 2004. In questo caso, le aziende possono presentare domanda di regolarizzazione  spontanea, entro e non oltre il giorno 24 maggio 2005 (180 giorni dalla data della presente comunicazione dell’approvazione della delibera INPGI n. 124/2004, così come modificata dalla delibera n. 176 del 24/09/2004).

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO

Le istanze di condono relative all’intero  contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate   dalle aziende all’INPGI  entro e non oltre il giorno 24 maggio 2005.

Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o con una rateazione sino a 36 mesi, con applicazione di un interesse di dilazione pari al 5 per cento annuo. Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate consecutive  comporta – per il debito residuo – la decadenza dai benefici  del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’INPGI, delle procedure di recupero.

4) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DERIVATO DA OGGETTIVE INCERTEZZE CONNESSE A CONTRASTANTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI O AMMINISTRATIVI

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi  derivanti da oggettive  incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi  sulla ricorrenza dell’obbligo  contributivo, successivamente riconosciuti in sede giudiziale, sempre per periodi antecedenti il 31 marzo 2004, le aziende che intendano perseguire  l’accertamento giudiziale del debito contributivo potranno usufruire della facoltà di condono di cui ai precedenti punti 1) e 2), sempreché il versamento  dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’INPGI.

In questo caso, la domanda di condono potrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di definizione del contenzioso  giudiziale in atto (passaggio in giudicato della sentenza o atto transattivo che definisce il contenzioso).

Ai fini della corretta  applicazione  di detta normativa,  si ribadisce che per “oggettive incertezze sulla sussistenza  dell’obbligo contributivo  connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si   intendono  le sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non già ad opera di una mera prospettazione difensiva  dell’azienda debitrice, ma per effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti  della Suprema Corte.

In tale caso, devono esserci  stati effettivi contrastanti orientamenti giudiziali o amministrativi definiti nel tempo dal consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o dalla prassi (deliberazioni e/o circolari); l’ipotesi non ricorre, invece nei casi di sentenze difformi nell’ambito di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze difformi afferenti a diverse fattispecie  concrete.

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Il pagamento, in unica soluzione o  forma rateale, deve essere effettuato mediante bonifico bancario, ai seguenti  recapiti:

 

            Contribuzioni Ordinarie

BANCA DI ROMA

F.le 166 – Via Nizza 35 – 00198 Roma

CIN C

ABI 03002

CAB 05187

C/C 83400/30

BBAN: C 03002 05187 000008340030

 

         Contribuzioni Fondo Integrativo (aliquota pari all’1,50%)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Via Carlo Alberto, 6/A – 00185 Roma

CIN Z

ABI  05696

CAB 03200

C/C 30000/37

BBAN: Z 05696 03200 000030000X37

 

         Addizionale Fondo Integrativo (aliquota pari allo 0,35%, prevista dall’accordo del 4/06/1998)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Via Carlo Alberto, 6/A – 00185 Roma

CIN X

ABI  05696

CAB  03200

C/C 6300/05

BBAN: X 05696 03200 000006300X05

 

N.B. Nella predisposizione del bonifico, si raccomanda di indicare nella causale i seguenti dati:
“Numero di posizione INPGI dell’Azienda ed il codice R001”.
I moduli per la presentazione della domanda di condono, denominato “Condono Del. 124/2004” sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, “www.inpgi.it” . Gli stessi dovranno essere presentati, debitamente compilati e sottoscritti, entro le suddette date di scadenza. L’istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda – a stretto giro di posta – l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.

 

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria I. Iorio)

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)