Circolare I.N.P.G.I. n. 35 del 21 novembre 2005 avente per oggetto: “Sospensione versamenti contributivi Provincia di Catania – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10/06/2005 (G.U. 17/06/2005 N. 139)”

 AERANTI-CORALLO
Ancona

Prot. N. PC/35/CV
Circolare n. 35 del 21/11/2005

 

Oggetto: Sospensione Versamenti Contributivi Provincia di Catania – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10/06/2005 (G.U. 17/06/2005 n. 139).

L’INPGI, con circolare PC/01/CV del 5/01/2004 (reperibile nella sezione “Notizie per Le Aziende” del sito www.inpgi.it) forniva alcune precisazioni in merito alle sospensioni dei versamenti contributivi connesse ad eventi calamitosi.

Al punto 1), lettera e) della predetta circolare veniva ricordato il periodo interessato dalla sospensione del versamento dei contributi a seguito dell’eruzione dell’Etna e sisma del 29/10/2002 (Ordinanza PCM n. 3254/2002 e successive proroghe), che a quella data risultava già concluso. In quella occasione venivano, inoltre, illustrate le modalità per il versamento rateale all’INPGI della contribuzione non versata per effetto della sospensione, che sarebbe iniziato nel mese di GIUGNO 2004, mediante rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di sospensione.

Al riguardo, si comunica che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442 del 10/06/2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2005, n.139, sono stati individuati i Comuni della Regione Siciliana interessati dagli eventi calamitosi di cui al DPCM del 29/10/2002 ed è stato stabilito che la sospensione del versamento dei contributi di cui all’art.5 della citata Ordinanza PCM n. 3254/2002, e successive modificazioni, si applica nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa in tali comuni.

I Comuni colpiti e danneggiati dalle conseguenze del sisma del 2002, individuati dall’art. 1, comma 1, dell’OPCM 3442/2005, sono i seguenti:

· Belpasso;

· Castiglione di Sicilia;

· Linguaglossa;

· Nicolosi;

· Ragalna;

· Acireale;

· Milo;

· Piedimonte Etneo;

· Santa Venerina;

· Zafferana Etnea;

· Giarre;

· Sant’Alfio;

· Acicatena.

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, disposta dall’art. 5 dell’Ordinanza PCM n.3254/2002 e successive modificazioni, è applicata, quindi, solo nei confronti dei datori di lavoro privati avente sede legale o operativa nei comuni di cui sopra. Restano, pertanto, esclusi dal beneficio della sospensione i datori di lavoro pubblici ed i soggetti che – pur residenti nei comuni interessati – nei periodi interessati dalla sospensione dipendevano da un datore di lavoro con sede in un comune diverso da quelli sopra elencati.

L’art. 2, comma 1, della più volte citata Ordinanza n. 3442/2005 dispone che i datori di lavoro privato, aventi sede legale od operativa nei comuni individuati dall’art.1 della stessa Ordinanza, devono provvedere alla restituzione dei contributi sospesi mediante rate mensili pari al numero dei mesi di sospensione, che risultano quindi pari a 17 (novembre 2002 – marzo 2004).

L’art.2, comma 2, della predetta Ordinanza dispone, invece, che le contribuzioni sospese – alla data del 17/06/2005 – in favore di soggetti diversi da quelli indicati come destinatari del beneficio della sospensione, sono oggetto di ripetizione sulla base di un apposito piano di rientro predisposto dagli enti previdenziali che, tenuto conto della situazione economica di ogni singolo soggetto debitore, avrà una durata massima di 24 mesi.

Pertanto, i datori di lavoro con sede in comuni diversi da quelli sopra indicati potranno chiedere una rateazione fino a 24 mesi.

Tenuto conto che il piano di rientro delle contribuzioni sospese è iniziato nel giugno 2004, sulla base delle nuove disposizioni, ogni Azienda interessata alla sospensione dovrà presentare un nuovo piano di rientro della contribuzione non versata. Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 20/12/2005.

Con il primo versamento dovrà essere versata in un’unica soluzione e senza oneri accessori anche la differenza tra le rate versate dal 20/06/2005 al 20/11/2005 e l’importo della nuova rateazione riferita allo stesso periodo.

Le aziende dovranno presentare la domanda di rateizzazione utilizzando il modulo allegato alla presente circolare. Si ricorda che il mancato versamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateizzazione ma comporta l’addebito delle sanzioni civili per ritardato pagamento, determinate sull’importo della singola rata.

Si precisa, infine, che la contribuzione già versata all’INPGI non può essere oggetto di rimborso.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)

Modulo per presentare la domanda di rateizzazione