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Circolare n. 4 del 21/06/2012
Prot. 24027/U
OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Sospensioni contributive.
A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo sono state emanate le disposizioni dirette a fronteggiare l’emergenza.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 1/06/2012, ha individuato i comuni interessati dal sisma ed ha disposto a favore dei soggetti colpiti la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra il 20/05/2012 ed il 30/09/2012. Il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (G.U. n. 131 del 7/06/2012), invece, ha disposto la sospensione dei termini di versamento della contribuzione.
SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI PREVIDENZIALI
L’articolo 8, comma 1, punto 1), del decreto legge n.74/2012 dispone la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per effetto del combinato disposto della citata norma con il decreto Ministero dell’Economia e Finanze del 1° giugno 2012, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti si applica ai soggetti – persone fisiche e giuridiche – operanti, alla data del 20 maggio 2012, nei comuni indicati nell’allegato 1 del citato decreto ministeriale (allegato 1).
I soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che possono beneficiare della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei confronti dell’INPGI sono i seguenti:
– i datori di lavoro privati;
– gli iscritti alla gestione separata (committenti privati e giornalisti free lance).
Per i datori di lavoro ed i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio ad agosto 2012.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione – salvo eventuali proroghe del periodo di sospensione – riguarderà solo il versamento del contributo minimo per l’anno 2012, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 30 settembre 2012. Non si procederà, inoltre, all’applicazione delle sanzioni per l’eventuale ritardo della presentazione delle comunicazioni reddituali 2011, in scadenza il 31 luglio 2012.
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Si ricorda che – per quelle aziende con più sedi operative – la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato.
Il datore di lavoro privato e/o il committente sono responsabili anche del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, il soggetto che usufruisca della sospensione contributiva dovrà sospendere l’intero versamento contributivo (quota a carico datore di lavoro / committente e quota a carico del giornalista).
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4 del decreto legge n. 74/2012 “sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio”.
Detta proroga opera esclusivamente a favore dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge n. 12/79 che abbiano eletto domicilio prima del 20 maggio 2012 nei comuni individuati dal decreto MEF del 1° giugno 2012, anche con riferimento agli adempimenti per conto di aziende e clienti non operanti nei territori colpiti dal sisma.
MODALITÀ DI SOSPENSIONE
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda (allegato 2) INPGI. In caso di eventuali sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
MODALITA’ DI RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SOSPESI
Le disposizioni finora emanate non hanno disciplinato le modalità di recupero dei versamenti sospesi. Al riguardo, si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni.
F.to Il Vice Direttore Generale
(Dott.ssa Maria I. Iorio)
Allegato n.1 – Elenco dei Comuni danneggiati
Allegato n.2 – Facsimile sospensione versamenti contributivi