Circolare I.N.P.G.I. n. 5 dell’8 giugno 2011 avente per oggetto: “Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito all’anno 2009. Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio”

 

 AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN

Circolare n. 5 dell’8/06/2011   

 

OGGETTO: Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito  all’anno 2009. Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio.

 

L’INPS,  con  Messaggio n. 4792 del  25/02/2011  ha comunicato che – come previsto dall’articolo 2, comma 2 del      DM 17/12/2009 – sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato, con apposita Conferenza dei servizi indetta   ai sensi dell’art.14 della L. 7 agosto 1990, n. 241  è stata rideterminata la misura del limite massimo entro il quale  è possibile  beneficiare degli sgravi  contributivi  sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito all’anno 2009.

Tale misura, già fissata per il 2009 al 2,25%, è stata rideterminata al 2,50% della retribuzione dei lavoratori interessati,  fermo   restando  il  limite  massimo  della  retribuzione  contrattuale,  individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della legge  n. 247/2007,  nella misura del 5%.

Di conseguenza, i datori di lavoro con personale iscritto all’INPGI  già autorizzati dall’INPS allo sgravio per l’anno  2009  potranno  recuperare  l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), con le modalità ed alle condizioni indicate nella Circolare INPGI n. 7 del 19/09/2010.

Si ricorda che la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) soltanto  in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato.  Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a  detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.

I datori di  lavoro  ammessi  allo sgravio potranno,  quindi,  fruire dello sgravio in oggetto effettuando una compensazione, inserendo l’importo a credito nella procedura DASM, come indicato nella citata Circolare INPGI        n. 7/2009. Tale operazione dovrà essere effettuata sulle prossime denunce contributive mensili,  sino al mese di luglio 2011 incluso (scadenza prevista per il 20/08/2011). All’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Il predetto  termine è valido anche per quelle aziende che – pur essendo state autorizzate dall’INPS – non hanno ancora fruito dello sgravio contributivo riferito all’anno 2009.

Il Vice Direttore Generale
f.to  Dr.ssa Maria I. Iorio

 

pdf ALLEGATO: Messaggio INPS n.4792 del 25/02/2011