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Circolare n. 5 dell’8/06/2011
L’INPS, con Messaggio n. 4792 del 25/02/2011 ha comunicato che – come previsto dall’articolo 2, comma 2 del DM 17/12/2009 – sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato, con apposita Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art.14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 è stata rideterminata la misura del limite massimo entro il quale è possibile beneficiare degli sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito all’anno 2009.
Tale misura, già fissata per il 2009 al 2,25%, è stata rideterminata al 2,50% della retribuzione dei lavoratori interessati, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
Di conseguenza, i datori di lavoro con personale iscritto all’INPGI già autorizzati dall’INPS allo sgravio per l’anno 2009 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), con le modalità ed alle condizioni indicate nella Circolare INPGI n. 7 del 19/09/2010.
Si ricorda che la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) soltanto in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato. Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio potranno, quindi, fruire dello sgravio in oggetto effettuando una compensazione, inserendo l’importo a credito nella procedura DASM, come indicato nella citata Circolare INPGI n. 7/2009. Tale operazione dovrà essere effettuata sulle prossime denunce contributive mensili, sino al mese di luglio 2011 incluso (scadenza prevista per il 20/08/2011). All’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Il predetto termine è valido anche per quelle aziende che – pur essendo state autorizzate dall’INPS – non hanno ancora fruito dello sgravio contributivo riferito all’anno 2009.
Il Vice Direttore Generale
f.to Dr.ssa Maria I. Iorio