COORD. AER-ANTI E CORALLO CASELLA POSTALE N. 360 60100 ANCONA AN |
PROT. PC/07/CV DEL 4 FEBBRAIO 2005
Circolare n.07
OGGETTO:
– Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).
1) Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art. 4 – comma 1 – del DL 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 398/87).
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 17 gennaio 2005 (G.U. 28 gennaio 2005, n. 22), sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Per l’anno 2005, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
Da | A | |||
2005 | 0 | 2.608,09 | I | 2.608,09 |
2.608,10 | 4.251,40 | II | 4.251,40 | |
4.251,41 | 5.024,81 | III | 5.024,81 | |
5.024,82 | 5.894,16 | IV | 5.894,16 | |
5.894,17 | In poi | V | 6.912,87 |
I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e contrattuale italiana.
Si ricorda che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari, compresi quelli dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la Svizzera e la Turchia. Tale disciplina non riguarda, altresì, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzione in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Jogoslavia (comprese la Repubblica di Macedonia, di Bosnia – Erzegovina e la Croazia), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base all’accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 – ratificato con legge n. 309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la legge n. 398/1987 trova, quindi, piena applicazione dopo che si è esaurito il suddetto periodo di distacco.
2) Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).
Con riferimento agli importi comunicati con circolare INPGI n. 2/CV del 12/01/2005, si informa che l’Istat, per l’anno 2005, ha accertato una variazione percentuale utile per la perequazione delle pensioni pari al 2,00%. Di conseguenza, si comunica che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del DL n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 01/01/2005, risultano rideterminati in Euro 39,94 giornalieri, pari a Euro 1.038,44 mensili.
Si informa, altresì, che per i giornalisti ai quali si applica la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali a carico del datore di lavoro, al netto del contributo di maternità che è dovuto all’INPS, restano invece confermati in Euro 2,83 (senza quota INAIL).
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L’importo complessivo arretrato deve essere inserito come “nuova retribuzione” – riferimento mese “01/2005” – giorni lavorati “0” – codice evento “competenze arretrate”.
Le aziende interessate dovranno procedere, come di consueto, all’aggiornamento della procedura DASM, che sarà disponibile nell’apposita sezione del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it dal 10/02/2005.
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)