Circolare I.N.P.G.I. n. 7 del 4 febbraio 2005 avente per oggetto: “1) Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art. 4 – comma 1 – del DL 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 398/87); 2) Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005)”.

COORD. AER-ANTI E CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN


PROT. PC/07/CV DEL 4 FEBBRAIO 2005

Circolare n.07

 

OGGETTO:

– Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art. 4 – comma 1 – del DL 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 398/87);
– Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).

 

1) Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all’estero in Paesi non convenzionati, di cui all’art. 4 – comma 1 – del DL 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 398/87).

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 17 gennaio 2005 (G.U. 28 gennaio 2005, n. 22), sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione  obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi   di sicurezza sociale.
Per l’anno 2005, i valori  retributivi  sono i seguenti:

 

Anno

Retribuzione Nazionale

Fascia

Retribuzione convenzionale

Da

A

2005

0

2.608,09

I

2.608,09

2.608,10

4.251,40

II

4.251,40

4.251,41

5.024,81

III

5.024,81

5.024,82

5.894,16

IV

5.894,16

5.894,17

In poi

V

6.912,87

 

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
La contribuzione  deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere  a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente  determinato – dividendolo per dodici – il trattamento  retributivo  spettante secondo la normativa  di legge e contrattuale italiana.
Si ricorda  che la disciplina  relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni  convenzionali  non riguarda i giornalisti  operanti nell’ambito dei Paesi comunitari, compresi quelli dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la Svizzera e la Turchia. Tale disciplina  non riguarda, altresì, i giornalisti  impiegati  nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzione in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Jogoslavia (comprese la Repubblica  di Macedonia, di Bosnia – Erzegovina e la Croazia), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
Lo stato di Israele  può essere  considerato convenzionato solo per i lavoratori  italiani ivi impiegati  da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco  concesso in base all’accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 – ratificato con legge n. 309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato  di Israele, la legge n. 398/1987 trova, quindi, piena applicazione  dopo che si è esaurito il suddetto periodo di distacco.

2) Retribuzioni  minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).

Con riferimento agli importi comunicati con circolare INPGI n. 2/CV del 12/01/2005, si informa che l’Istat, per l’anno 2005, ha accertato una variazione  percentuale   utile per la perequazione delle pensioni pari al 2,00%. Di conseguenza, si comunica che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del DL n. 463/83 convertito  con modificazioni   in legge n. 638/83 e successive  modificazioni  ed integrazioni, a decorrere dal 01/01/2005, risultano rideterminati in Euro 39,94 giornalieri, pari a Euro 1.038,44 mensili.
Si informa, altresì, che per i giornalisti  ai quali si applica la normativa contributiva  prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali a carico del datore di lavoro, al netto del contributo di maternità che è dovuto all’INPS, restano invece confermati in Euro 2,83 (senza quota INAIL).

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Le eventuali differenze di retribuzione  imponibile, relative al mese di gennaio 2005, derivanti dall’applicazione  delle retribuzioni  convenzionali di cui al precedente punto 1) e dei minimi retributivi  per i rapporti ex artt. 2 e 12 del CNLG, dovranno essere   riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2005 – scadenza 20 marzo 2005). Tali importi dovranno essere denunciati  separatamente dalle retribuzioni correnti.
L’importo  complessivo  arretrato deve essere inserito  come “nuova retribuzione” – riferimento mese “01/2005” – giorni lavorati “0” – codice evento “competenze  arretrate”.
Le aziende  interessate dovranno procedere, come di consueto, all’aggiornamento della procedura DASM, che sarà disponibile nell’apposita  sezione del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it  dal 10/02/2005.

 

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria I. Iorio)