Circolare I.N.P.G.I. n. 8 del 24 luglio 2009 avente per oggetto: “Approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 13 maggio 2009; sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 30 aprile 2009.”

AERANTI-CORALLO
CASELLA POSTALE N. 360
60100 ANCONA AN


Circolare n. 08 del 24/07/2009

Prot. 30377/U

OGGETTO:
– approvazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 13 maggio 2009;
– sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro il 30 aprile 2009.

Con atto n. 59 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2009, l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n.140/1997 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3005 del 12 maggio 2004 – ha deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro il 30 aprile 2009.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 24/IX/0014416 del 24 luglio 2009 ha approvato la suddetta delibera. Si illustrano, di seguito, i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale:

1) MISURE AGEVOLATIVE

Nei casi di evasione od omissione contributiva, le inadempienze determinatesi entro il 30 aprile 2009 – anche se non ancora accertate – possono essere sanate con il pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. La sanzione civile non può essere superiore al 30 per cento dell’importo dei contributi omessi.

2) SOGGETTI INTERESSATI

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 30/04/2009.

La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.

Non è ammessa la presentazione di domande di condono con riserva di ripetizione, così come affermato con sentenza n.4918/98 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto:

nei casi di controversia amministrativa in atto, l’azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo;

nei casi di controversia giudiziale deve, in aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l’INPGI, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa.

La sanatoria trova, altresì, applicazione nei confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei contributi, non accertati alla data del 30 aprile 2009.

 

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO

Le istanze di condono relative all’intero contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dalle aziende all’INPGI entro e non oltre il giorno 20 gennaio 2010 (180 giorni dalla data di approvazione, ad opera dei Ministeri Vigilanti, della delibera INPGI n. 59/2009 ).

Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o con una rateazione sino a 36 mesi, con applicazione di un interesse di dilazione pari al 3 per cento annuo. Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta – per il debito residuo – la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’INPGI, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni intere.

Il condono potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate. L’importo dovuto per effetto della regolarizzazione potrà essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un numero di rate non superiore a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono.

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Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo CR01.
I moduli per la presentazione della domanda di condono, denominato “CV-COND.59/2009”, sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it. Gli stessi dovranno essere presentati, debitamente compilati e sottoscritti, entro le suddette date di scadenza.
L’Istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda – a stretto giro di posta – l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.

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Gli Uffici INPGI resteranno, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario :

– Responsabile Area Contributi: Augusto Moriga – e-mail augusto.moriga@inpgi.it;
– Settore Recupero Crediti: Flaviano Di Liello – tel. 068578318–231–292 e-mail: flaviano.diliello@inpgi.it .

F.to Il Dirigente

(Dott.ssa Maria I. Iorio)