SERVIZIO NTRATE CONTRIBUTIVE
Circolare n. 9 del 10/12/2014
ALLA AERANTI CORALLO
Ancona
OGGETTO: Regime delle agevolazioni per le nuove assunzioni di giornalisti previsto dal DPCM 30 settembre 2014.
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 261, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria», è stato emanato in data 30 settembre 2014 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. n. 258 del 6 novembre u.s.
Il predetto decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione, per l’anno 2014, delle risorse del Fondo, per un ammontare complessivo pari a 20.918.394 euro, ripartiti nelle varie misure, per gli interventi operanti nei seguenti ambiti:
a) incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale;
b) incentivi all’assunzione di giornalisti (per un importo di 11 milioni);
c) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti.
In particolare, l’art. 4 del decreto – tenuto conto di quanto concordato dalle Parti Sociali nella rinnovazione del CNLG dello scorso giugno, e degli impegni assunti da Governo, INPGI e Parti Sociali nel Protocollo d’intesa siglato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 giugno 2014 – disciplina le “misure di promozione dell’occupazione giornalistica”. Il decreto, per l’applicazione di tali misure agevolative, prevede l’adozione di una apposita delibera dell’INPGI.
II DPCM disciplina il fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per il triennio 2014-2016; tuttavia, provvede al finanziamento per gli istituti regolamentati (incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale, incentivi per l’assunzione di giornalisti e parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali di settore) solo per l’anno 2014. Per la regolamentazione degli stessi istituti per gli anni 2015 e 2016 dovranno essere emanati appositi decreti.
Regime delle agevolazioni contributive
Per quanto riguarda le misure di incentivazione dell’occupazione giornalistica, l’art. 4 del DPCM definisce l’entità delle agevolazioni contributive da riconoscere alle imprese editoriali che assumano con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) “in possesso di specifiche competenze professionali nel campo dei nuovi media”, demandando l’operatività di tale regime di sgravi ad una apposita delibera dell’INPGI.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI, con atto del 25 settembre 2014, n. 50, ha disciplinato la concessione degli sgravi contributivi di cui al DPCM in oggetto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con nota ministeriale n. MA004.A007.11433.PG-L-67 del 10/12/2014 ha approvato la predetta delibera.
La delibera adottata dall’INPGI, coerentemente con il DPCM 30 settembre 2014, riconosce la concessione delle agevolazioni contributive – per la durata di 36 mesi – ai datori di lavoro che assumano nel periodo compreso fra la data di adozione del DPCM (30 settembre 2014) e il 31 dicembre 2014 giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compresi i rapporti di lavoro ex artt. 2, 12 e 36 del CNLG), in misura pari all’intera quota del contributo I.V.S. a loro carico dovuto all’Inpgi in relazione al rapporto di lavoro instaurato.
L’agevolazione contributiva è invece ridotta al 50% della quota del contributo I.V.S. a carico del datore di lavoro – e nel limite massimo di 36 mesi – per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato avviate dal 30 settembre 2014.
In caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficerà dell’agevolazione dell’intera quota di I.V.S., nei limiti di 36 mesi complessivi, compreso il periodo del precedente rapporto a tempo determinato.
L’agevolazione contributiva sarà revocata – con obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite ai rapporti di lavoro non trasformati – qualora il datore di lavoro, entro la data di cessazione di tali rapporti di lavoro avviati nel corso del 2014, non proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di una quota pari almeno al 20% dei rapporti a termine instaurati ed oggetto di sgravio contributivo, determinata al netto dei contratti per sostituzione.
I rapporti di lavoro a tempo determinato eventualmente avviati prima della adozione del DPCM e trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dopo il 30 settembre 2014, a richiesta, saranno soggetti per 36 mesi agli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Le agevolazioni contributive riferite alle assunzioni a tempo indeterminato, se non determinate dalla trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, saranno concesse a condizione che le assunzioni risultino incrementali rispetto alla media dei giornalisti occupati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’impresa nei dodici mesi antecedenti l’assunzione, calcolata al netto dei rapporti a tempo determinato e dei casi di dimissioni volontarie, di licenziamento per raggiunti limiti di età e/o per giusta causa.
Tutte le agevolazioni contributive sono, invece, subordinate alla condizione che il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, risulti in uno stato di regolarità contributiva.
Le assunzioni effettuate dal 30 settembre 2014, e comunque entro il 31/12/2014, potranno essere oggetto di sgravio contributivo retroattivamente a decorrere dalla data di assunzione e/o trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si fa presente che il DPCM, all’art. 6, definisce le condizioni generali di accesso ai finanziamenti e ai benefici di natura economica erogati dal fondo – fra le quali anche le agevolazioni contributive per le nuove assunzioni – stabilendo che tali finanziamenti sono preclusi nei confronti delle aziende presso le quali si verifichi almeno una delle seguenti fattispecie:
a) la mancata iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della legge 31 dicembre 2012, n. 233, per un periodo superiore a sei mesi e fino all’eventuale successiva iscrizione nel predetto elenco;
b) l’introduzione dalla data di emanazione del presente decreto e per la durata delle misure finanziate, di bonus, stock option ed ogni altra forma di premio non strettamente legato alla dinamica retributiva contrattualmente stabilita, e collegata a risparmi sul costo del lavoro giornalistico, in favore dei dirigenti delle imprese editoriali che accedono agli ammortizzatori sociali.
Per quanto attiene alla fattispecie di cui alla lettera a), si evidenzia che l’elenco richiamato al momento non è ancora stato compilato da parte della Commissione per l’Equo Compenso, di cui alla richiamata L. 233/2012, per cui al momento tale condizione preclusiva non è ancora operativa.
Per quanto riguarda la preclusione di cui alla lettera b), si fa riserva di successivi chiarimenti in ordine alla precisa portata della norma, fermo restando che la limitazione riguarda esclusivamente le misure eventualmente introdotte successivamente alla data del 30 settembre 2014.
Si precisa che possono beneficiare delle agevolazioni contributive in questione soltanto le «Imprese editoriali», come definite dall’art. 1 del DPCM in oggetto, e quindi: “le imprese operanti nel settore dell’editoria e dell’informazione che editano libri e pubblicazioni giornalistiche, anche in via telematica, a carattere quotidiano o periodico, le agenzie di stampa a carattere nazionale o locale, le imprese esercenti attività di emittenza radiotelevisiva nazionale o locale che diffondono servizi e programmi di informazione giornalistica, nonché le imprese che ad esse forniscono prodotti giornalistici”.
Le agevolazioni contributive di cui al più volte citato DPCM 30 settembre 2014 non potranno essere, quindi, concesse agli Enti e/o Amministrazioni Pubbliche ed a quei datori di lavoro la cui attività esula da quella editoriale, come sopra definita.
I benefici contributivi saranno attribuiti entro l’importo stanziato annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, nel rispetto del limite massimo di aiuti di stato previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. n. 379 del 28.12.2006), sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Per quanto sopra, le imprese che a far data dal 30 settembre 2014 (data di adozione del DPCM) avessero già assunto giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero che abbiano proceduto alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine già in essere, potranno inoltrare all’INPGI – tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente circolare – domanda di attribuzione delle agevolazioni contributive e/o di revisione di quelle eventualmente già concesse in base a diversa normativa.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto. Nei casi di assunzione con contratto a termine, nel modello ISCR/GIO (e/o nella lettera di assunzione), a margine della qualifica attribuita, il datore di lavoro dovrà indicare se trattasi o meno di assunzione in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro (maternità, aspettativa, ferie, ecc.).
Le aziende interessate, una volta autorizzate dall’Inpgi ad operare lo sgravio contributivo, potranno recuperare gli importi arretrati spettanti in compensazione con eventuali partite a debito ovvero chiedere il rimborso degli stessi.
Si comunica, infine, che nel provvedimento di autorizzazione allo sgravio l’Istituto indicherà i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo della esatta contribuzione dovuta.
IL DIRIGENTE
Augusto Moriga