Circolare I.N.P.G.I. n. 9 del 10 novembre 2011 avente per oggetto: “Approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 58 del 15/07/2011, concernente l’aumento dell’aliquota contributiva IVS.”

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

AREA CONTRIBUTI

Circolare n._9_del  10/11/2011
Prot. n. 41031/U

                                                     

                                                     ALLA  AERANTI CORALLO
                                                     Ancona

                                                   

OGGETTO:   

Approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n. 58  del  15/07/2011, concernente l’aumento dell’aliquota contributiva IVS.

Con atto n. 58  approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2011, tenuto conto – ai sensi del D.lgs. 509/94 – delle determinazioni assunte dalle parti sociali nell’accordo sottoscritto il 13 luglio 2011 dalla FIEG e dalla FNSI,  l’INPGI ha fissato l’aliquota contributiva per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti posta a carico del datore di lavoro  nelle seguenti misure:

 

  • 21,28 per cento  della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2012;
  • 22,28 per cento  della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2014;
  • 23,28 per cento  della retribuzione imponibile, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

L’aumento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016 troverà applicazione solo previa verifica dei risultati del bilancio tecnico-attuariale, da effettuare entro e non oltre il 30/06/2015.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota  n. 36/0003294/MA004.A007/PG-L-52,53,54 dell’8 novembre 2011 ha approvato la suddetta delibera. 
 
Pertanto, fermo restando l’applicazione del contributo IVS aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3-ter del D.L. 19/09/1992 n. 384, convertito in legge n. 438/92,  a decorrere dal periodo di paga riferito al mese di gennaio 2012 dovranno essere applicate le suddette aliquote contributive.

Per comodità, si riportano, di seguito, le  aliquote contributive INPGI in vigore  a decorrere dal 1/01/2012.

TIPO DI CONTRIBUZIONE

ALIQUOTE

NOTE

DATORE DI LAVORO

GIORNALISTA

I.V.S.

21.28 %

8.69 %

Disoccupazione

  1.61 %

Sono esclusi i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione ai quali è garantita la stabilità d’impiego (tempo indeterminato di ruolo)

Mobilità

  0.30 %

Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di  CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti.

F.do Garanzia TFR e crediti di lavoro

  0.30 %

(vedi circolari INPGI  n. 1 e n. 2 del 2007)

Assegno Nucleo Familiare

  0.05 %

Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per i quali l’Assegno per il Nucleo Familiare  è posto a carico del datore di lavoro.

Sub-Totale

23.54 %

8.69 %

Contributo di solidarietà

10.00%

Calcolato su eventuali contribuzioni a favore dei Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del Datore di Lavoro.

Fondo Integrativo

  1.50 %

Dovuto soltanto  i giornalisti  professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI.

Contributo per Ammortizzatori sociali

  0.50 %

0.10 %

Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di  CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009).

Contributo di perequazione

5,00 €.

Q.ta fissa mensile dovuta soltanto in caso di applicazione del CNLG FIEG/FNSINon dovuto  per i rapporti di lavoro ex  Artt. 2, 12 e 36 del predetto CNLG, se la retribuzione è inferiore al  minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.

Contributo Infortuni

11,88 €.

Q.ta fissa mensile dovuta da tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex  Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione  inferiore al  minimo contrattuale di redattore + 30 mesi.

 

Con l’occasione, si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto  legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”.  Di conseguenza, tali  elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art.3 ter della legge n. 438/92.

 

Il Vice Direttore Generale
(Dr.ssa Maria I. Iorio)